Language of document : ECLI:EU:C:2016:856

Causa C174/15

Vereniging Openbare Bibliotheken

contro

Stichting Leenrecht

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Prestito delle copie di opere – Articolo 2, paragrafo 1 – Prestito – Prestito della copia di un libro in formato digitale – Biblioteche pubbliche»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 novembre 2016

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2006/115 – Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate – Prestito – Nozione – Copia di un libro in formato digitale scaricata dal server di una biblioteca pubblica – Inclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/115, considerando 4 e artt. 1, § 1, 2, § 1, b), e 6, § 1]

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2006/115 – Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate – Diritto esclusivo di prestito pubblico – Facoltà di deroga – Messa a disposizione di copie di libri in formato digitale da parte delle biblioteche pubbliche – Normativa nazionale che subordina l’applicazione della deroga all’esistenza di una diffusione di dette copie nell’Unione da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico – Ammissibilità

(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 4, § 2, e 2006/115, art. 6, § 1)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2006/115 – Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate – Diritto esclusivo di prestito pubblico – Facoltà di deroga – Messa a disposizione di copie di libri in formato digitale da parte delle biblioteche pubbliche – Normativa nazionale che consente l’applicazione della deroga alle copie ottenute a partire da fonti illegali – Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/115, considerando 2 e art. 6, § 1)

1.      L’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale copia sia realizzata caricandola sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

Infatti, si deve intendere la nozione di «noleggio» di oggetti, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, come riferita esclusivamente agli oggetti tangibili, e la nozione di «copie», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, come relativa, per quanto riguarda il noleggio, esclusivamente alle copie fissate su un supporto materiale. Sebbene gli oggetti intangibili e le copie non fissate su un supporto materiale, quali le copie digitali, debbano essere escluse dal diritto di noleggio, disciplinato dalla direttiva 2006/115, al fine di non violare la dichiarazione concordata allegata al trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sul diritto d’autore, né tale trattato né tale dichiarazione concordata ostano a che la nozione di «prestito» di oggetti, ai sensi di tale direttiva, sia eventualmente interpretata nel senso che comprenda anche alcuni prestiti effettuati in forma digitale. A tale riguardo, non sussiste alcun motivo determinante che consenta di escludere, in qualsiasi caso, il prestito di copie digitali e di oggetti intangibili dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/115.

Tale conclusione è peraltro avvalorata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/115. Infatti, il considerando 4 di quest’ultima afferma, in particolare, che il diritto d’autore deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica. Ebbene, il prestito effettuato in formato digitale rientra incontestabilmente in tali nuove forme di utilizzazione economica e, pertanto, rende necessario un adeguamento del diritto d’autore ai nuovi sviluppi economici. Inoltre, escludere completamente dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/115 il prestito effettuato in formato digitale sarebbe contrario al principio generale che impone un alto livello di protezione in favore degli autori.

(v. punti 35, 39, 44‑46, 54, dispositivo 1)

2.      Il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 6 della direttiva 2006/115, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro subordini l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 alla condizione che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’Unione da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Infatti, si deve ritenere che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115, in combinato disposto con il considerando 14 di tale direttiva, a termini del quale è necessario proteggere i diritti degli autori in ordine al prestito pubblico, nonché alla luce dei requisiti derivanti dal principio generale che impone un alto livello di protezione a favore degli autori, stabilisca soltanto una soglia minima di tutela degli autori, necessaria per l’attuazione dell’eccezione di prestito pubblico. Ne consegue che agli Stati membri non può essere impedito di fissare, se del caso, condizioni supplementari che possano innalzare il livello di tutela dei diritti degli autori oltre quanto esplicitamente previsto da detta disposizione.

(v. punti 61, 65, dispositivo 2)

3.      L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’eccezione di prestito pubblico ivi prevista si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.

Infatti, sebbene il testo di detta disposizione non preveda espressamente alcun requisito riguardante la provenienza lecita della copia messa a disposizione dalla biblioteca pubblica, resta il fatto che uno degli obiettivi di tale direttiva è costituito dalla lotta alla pirateria, come emerge dal suo considerando 2. Ebbene, ammettere che una copia prestata da una biblioteca pubblica possa essere ottenuta da una fonte illegale equivarrebbe a tollerare, se non addirittura a incoraggiare, la circolazione di opere contraffatte o riprodotte abusivamente e sarebbe pertanto manifestamente in contrasto con tale obiettivo.

(v. punti 67, 68, 72, dispositivo 3)