Language of document : ECLI:EU:T:2014:939

Causa T‑219/10

Autogrill España, SA

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento finanziario risultante dall’acquisizione di partecipazioni azionarie in imprese con domicilio fiscale all’estero – Decisione che qualifica questo regime come aiuto di Stato, dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne dispone il recupero – Nozione di aiuto di Stato – Carattere selettivo – Identificazione di una categoria di imprese avvantaggiate dalla misura – Insussistenza – Violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 7 novembre 2014

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Misura di agevolazione fiscale – Criteri di valutazione

(Art. 87, § 1, CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Deroga al sistema fiscale generale – Differenziazione tra imprese che si trovano in situazioni di fatto e di diritto comparabili – Portata dell’onere della prova

(Art. 87, § 1, CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Valutazione fondata sul carattere selettivo del regime giuridico introdotto senza tenere conto degli effetti della misura – Esclusione

(Art. 87, § 1, CE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Deroga al sistema fiscale generale – Valutazione rispetto ad altre imprese del medesimo Stato membro e non rispetto a imprese di altri Stati membri

(Art. 87, § 1, CE)

5.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune – Ricorso di un’impresa beneficiaria di un aiuto individuale concesso in base a tale regime e da recuperare – Ricevibilità – Incidenza dell’assenza di domande dirette all’annullamento della base legale della decisione – Insussistenza

(Art. 230, comma 4, CE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 33)

2.      Il criterio relativo alla selettività di una misura consente di distinguere gli aiuti di Stato da provvedimenti generali di politica tributaria o economica applicati dagli Stati membri. Pertanto, affinché sia soddisfatto il requisito di selettività, è necessario individuare in tutti i casi una categoria di imprese che beneficiano in maniera esclusiva della misura in questione.

A tal riguardo, l’articolo 87, paragrafo 1, CE impone di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime. Ora, quando il provvedimento in questione, pur rappresentando una deroga al regime tributario ordinario o normale, è potenzialmente accessibile a tutte le imprese, non è possibile effettuare l’operazione di confronto, tenendo conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime, fra la situazione giuridica e fattuale delle imprese che possono avvantaggiarsi del procedimento e di quelle che invece ne sono escluse. Ne consegue che, in un’ipotesi siffatta, la selettività della suddetta misura non può risultare dalla semplice constatazione dell’istituzione di una deroga a un regime di tassazione comune o normale.

È peraltro alla Commissione che spetta dimostrare che un procedimento introduce differenziazioni tra imprese che, rispetto all’obiettivo da esso perseguito, versano in una situazione fattuale e giuridica analoga.

(v. punti 34, 43‑46)

3.      Il fatto che una misura tributaria è selettiva nella misura in cui favorisce esclusivamente alcuni gruppi di imprese che effettuano determinati investimenti all’estero non consente di dimostrare il carattere selettivo di tale misura. Infatti, l’articolo 87, paragrafo 1, CE distingue gli interventi pubblici in funzione dei loro effetti. È dunque in base agli effetti da essa prodotti che è necessario valutare se la misura in questione rappresenta un aiuto di Stato, facendo particolare riferimento alla sua selettività. A tal riguardo, ammettere che una misura tributaria è selettiva, senza esaminarne gli effetti potrebbe condurre alla constatazione dell’esistenza della selettività per ogni misura fiscale il cui beneficio sia subordinato a talune condizioni, quand’anche le imprese beneficiarie non avessero in comune alcuna caratteristica specifica che consentisse di distinguerle dalle altre imprese, a parte il fatto che potrebbero soddisfare i requisiti a cui è subordinata la concessione della misura.

(v. punti 63‑65, 68)

4.      Il requisito di selettività, enunciato all’articolo 87, paragrafo 1, CE, può essere valutato esclusivamente facendo riferimento a un unico Stato membro e risulta unicamente da un’analisi della differenza di trattamento fra le sole imprese o produzioni di tale Stato.

Pertanto, il fatto che una misura favorisca le imprese soggette all’imposta in uno Stato membro rispetto alle imprese soggette all’imposta negli altri Stati membri, in particolare perché facilita le acquisizioni di partecipazioni azionarie, da parte delle imprese stabilite in tale Stato membro, nel capitale di imprese stabilite all’estero, non incide sull’analisi del criterio di selettività.

(v. punti 71, 72)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 86‑88)