Language of document : ECLI:EU:T:2013:312





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 giugno 2013 – HTTS / Consiglio

(cause T‑128/12 e T‑182/12)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Errore manifesto di valutazione»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice – Necessità di sussistenza di un interesse ad agire fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale – Nozione di interesse ad agire – Ricorso idoneo a procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 113) (v. punti 30, 31, 35)

2.                     Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nel contesto della lotta al terrorismo e della lotta alla proliferazione nucleare – Sindacato giurisdizionale – Portata – Differenziazione, per considerazioni di efficienza, della portata del sindacato riguardante, da un lato, le misure relative alla lotta alla proliferazione nucleare e, dall’altro, le misure relative alla lotta al terrorismo – Inammissibilità (Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE) (v. punti 42-44)

3.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nel contesto della lotta alla proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale – Controllo ristretto per le norme generali – Controllo esteso alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove per gli atti che si applicano ad entità specifiche [Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 16, § 2, a), e n. 267/2012, art. 23, § 2, e)] (v. punti 45-49)

4.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nel contesto della lotta alla proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale – Esclusione degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione successivamente all’adozione della decisione impugnata [Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b); regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 16, § 2, a), e n. 267/2012, art. 23, § 2, e)] (v. punti 54, 56)

5.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nel contesto della lotta alla proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata [Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b); regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 16, § 2, a), e n. 267/2012, art. 23, § 2, e)] (v. punto 57, 59)

6.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Annullamento in due momenti diversi di due atti contenenti misure restrittive identiche – Rischio di danno grave alla certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti fino all’assunzione di effetti dell’annullamento del secondo (Art. 264, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 2; decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012) (v. punti 74, 75, 77-79)

Oggetto

Nella causa T‑128/12, domanda di annullamento della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 22), nella parte in cui ha iscritto la ricorrente per nuovi motivi nell’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 1), nella parte in cui ha iscritto la ricorrente per nuovi motivi nell’allegato VIII al regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e, nella causa T‑182/12, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi i cui capitali sono congelati.

Dispositivo

1)

Le cause T‑128/12 e T‑182/12 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Nella causa T‑128/12, non vi è più luogo a statuire sulla domanda diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte in cui riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH.

3)

La decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping nell’allegato II alla decisione 2010/413.

4)

L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010, è annullato, nella parte in cui riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping.

5)

Gli effetti della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come modificata dalla decisione 2012/35 sono mantenuti per quanto riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping, a far data dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sino al momento in cui diventa efficace l’annullamento parziale del regolamento n. 267/2012.

6)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping.

7)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.