Language of document : ECLI:EU:T:2014:179

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

31 marzo 2014 (1)

«Incompetenza manifesta»

Nella causa T-159/14, 

Eleonora Giulia Calvi, residente in Broni (Italia), rappresentata
dall’avv. M. Schirò,

ricorrente,

contro

Corte europea dei diritti dell’uomo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento di una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. S. Frimodt Nielsen, presidente (relatore), F. Dehousse e
A. Collins, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni della ricorrente

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il
10 marzo 2014, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

2        Essa conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia annullare la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, del 19 dicembre 2013.

 In diritto 

3        Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

4        Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in forza di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

5        Nella presente fattispecie, con la sua domanda, la ricorrente mira a che il Tribunale si pronunci sulla legalità di una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, con cui si dichiara irricevibile il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi a questa giurisdizione contro la decisione di un tribunale nazionale.

6        Le competenze del Tribunale sono quelle enumerate all’art. 256 TFUE, come precisate dall’art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’art. 1 dell’allegato di detto Statuto. Ai sensi di tali disposizioni il Tribunale è competente unicamente a conoscere dei ricorsi proposti ai sensi dell’art. 263 TFUE, nei confronti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione.

7        Nella fattispecie, risulta che l’autore dell’atto impugnato non è né un’istituzione, né un organo e neppure un organismo dell’Unione.

8        Dalle considerazioni che precedono consegue che il presente ricorso deve essere respinto per incompetenza manifesta, senza che sia necessario notificarlo alla parte convenuta.

 Sulle spese

9        Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica dell’atto introduttivo del ricorso alla parte convenuta e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere delle spese, è sufficiente decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 31 marzo 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        S. Frimodt Nielsen


1 Lingua processuale: l’italiano.