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Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 – Canadian Solar Emea e a. / Consiglio

(Causa T-162/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Canadian Solar Emea GmbH (Monaco, Germania); Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Cina); Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Cina); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Cina); e Csi Solar Power (Cina), Inc. (Suzhou) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e J. Charles, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare l’azione ammissibile;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 1), nella parte in cui si applica alle ricorrenti;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che, avendo istituito misure antidumping su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali provenienti dalla Repubblica popolare cinese, mentre l’avviso di avvio del procedimento menzionava soltanto i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, le istituzioni hanno violato l’articolo 5, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009 1

Secondo motivo, vertente sul fatto che, avendo istituito misure antidumping su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali che non sono stati oggetto di un’inchiesta antidumping, le istituzioni hanno violato gli articoli 1 e 17 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, avendo applicato un metodo non conforme all’economia di mercato per il calcolo del margine di dumping relativo a prodotti provenienti da paesi ad economia di mercato, le istituzioni hanno violato l’articolo 2 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

Quarto motivo, vertente sul fatto che, avendo condotto una sola inchiesta per due prodotti distinti (segnatamente, i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le celle), le istituzioni hanno violato l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

Quinto motivo, vertente sul fatto che, avendo omesso di esaminare le richieste delle ricorrenti di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, le istituzioni hanno violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

Sesto motivo, vertente sul fatto che, non avendo quantificato separatamente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione a causa sia delle importazioni oggetto di dumping, sia di altri fattori noti, e, di conseguenza, avendo istituito un’aliquota di dazio eccessiva rispetto a quanto necessario ai fini della rimozione del pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping, le istituzioni hanno violato gli articoli 3 e 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1225/2009.

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1 Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).