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Ricorso proposto il 7 marzo 2014 – ANKO / Commissione e AER

(causa T-165/14)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: B. Christianos, avvocato)

Convenute: Commissione e Agenzia executiva per la ricerca (REA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la sospensione del pagamento, imposta e mantenuta in vigore da parte della REA, che agisce su delega della Commissione, per quanto riguarda l’importo di cui la Commissione continua a essere debitrice nei confronti della ricorrente a titolo di partecipazione al progetto «Emergency Support System» (ESS), costituisce un inadempimento agli obblighi contrattuali di quest’ultima;

dichiarare che l’importo di EUR 125 253,82, che la Commissione continua a non versare a titolo di partecipazione al progetto ESS, corrisponde a spese ammissibili, che pertanto la Commissione deve versare alla ANKO;

dichiarare che l’importo complessivo di EUR 216 172,68 che la Commissione ha già versato alla ricorrente a titolo di partecipazione al progetto ESS corrisponde a spese ammissibili, e

condannare la REA e la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda la responsabilità della REA e della Commissione ai sensi dell’articolo 272 TFUE per il contratto n. 217951 volto all’esecuzione del progetto ESS.

La ricorrente sostiene, segnatamente, che la REA, agendo su delega della Commissione, abbia sospeso il pagamento alla ANKO senza essere legittimata a farlo e in violazione del contratto del progetto ESS. La ricorrente sostiene anche che, cercando di applicare il metodo dell’«estrapolazione», la Commissione ha messo in discussione, in assenza di un fondamento giuridico e in violazione, al contempo, del contratto e della normativa applicabile, l’ammissibilità, in sostanza, di tutte le spese sostenute dalla ANKO per il progetto ESS.