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Ricorso proposto il 7 marzo 2014 – Calberson GE / Commissione

(Causa T-164/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Calberson GE (Villeneuve-la-Garenne, Francia) (rappresentanti: T. Gallois ed E. Dereviankine, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la Commissione europea a versarle le seguenti somme:

costi finanziari generati dallo svincolo tardivo delle garanzie di fornitura: EUR 7 691,60 (IVA inclusa);

interessi moratori che decorrono dalla data di scadenza delle fatture di trasporto fino al momento di effettivo pagamento di queste ultime: EUR 81 817,25 (IVA esclusa) e USD 6 344,17;

«interessi moratori su interessi moratori»: 2 % per ogni mese di ritardo nel pagamento dei summenzionati interessi moratori (EUR 81 817,25 (IVA esclusa) e USD 6 344,17);

saldo di una fattura di trasporto: EUR 17 400 (IVA inclusa);

differenziale di un tasso di cambio: EUR 30 580,41 (IVA inclusa);

condannare la Commissione europea alle spese.     

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dei regolamenti nn. 111/19991 e 1799/19992 , la ricorrente è aggiudicataria di un appalto vertente sul trasporto di carne bovina alla Federazione russa nell’ambito del programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati a tale paese.

In seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 17 gennaio 2013, Geodis Calberson GE (C-623/11, non ancora pubblicata nella Raccolta), che attribuisce la competenza al giudice dell’Unione a conoscere delle domande di risarcimento danni risultanti da illeciti commessi dall’organismo nazionale d’intervento, la ricorrente chiede il risarcimento del danno che avrebbe subito nell’ambito dell’esecuzione di detto appalto.

Pertanto, la ricorrente fa valere che l’organismo nazionale d’intervento, FranceAgriMer, ha commesso illeciti – vale a dire i) lo svincolo tardivo delle garanzie di buona esecuzione dell’appalto fornite dalla ricorrente, ii) il pagamento tardivo di fatture non contestate, iii) il mancato pagamento di talune fatture non contestate, e iv) il pagamento di determinate fatture in una valuta diversa da quella prevista nell’appalto – che le hanno causato un danno.

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1 Regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione, del 18 gennaio 1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (GU L 14, pag. 3).

2 Regolamento (CE) n. 1799/1999 della Commissione, del 16 agosto 1999, relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia (GU L 217, pag. 20).