Language of document : ECLI:EU:T:2016:85

Causa T‑164/14

Calberson GE

contro

Commissione europea

«Clausola compromissoria – Programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Russia – Fornitura di carni bovine – Inadempimento del contratto da parte dell’organismo d’intervento – Diritto applicabile – Prescrizione – Svincolo tardivo di determinate garanzie di fornitura – Pagamento parziale di una fattura di trasporto – Pagamento insufficiente in valuta estera di determinate fatture – Interessi moratori»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 febbraio 2016

1.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto di trasporto di merci – Diritto applicabile

(Convenzione di Roma del 19 giugno 1980; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593/2008, artt. 3 e 5; regolamenti della Commissione n. 111/1999 e n. 1799/1999)

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c)]

3.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Domanda di pagamento di interessi moratori – Ricevibilità – Presupposti

(Regolamenti della Commissione n. 111/1999, art. 10, § 2, e n. 1799/1999)

1.      Il diritto applicabile a un contratto concluso da un’istituzione dell’Unione è quello che è espressamente previsto nel contratto, in quanto le clausole contrattuali che esprimono la comune volontà delle parti devono prevalere su qualsiasi altro criterio che potrebbe servire solo nel silenzio del contratto. In caso di silenzio del contratto, il giudice dell’Unione deve determinare il diritto applicabile ispirandosi ai principi generalmente riconosciuti negli Stati membri e utilizzando le norme del diritto internazionale privato, in particolare quelle della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, sostituita dal regolamento n. 593/2008 (Roma I).

A tal riguardo, nel caso di un contratto di trasporto di merci concluso tra la Commissione e l’impresa selezionata in esito alla procedura di aggiudicazione disposta dal regolamento n. 1799/1999, relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia, conformemente al regolamento n. 111/1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento n. 2802/98, qualora il vettore abbia la propria residenza in Francia e risulti dall’allegato II del regolamento n. 1799/1999 he il carico delle carni bovine destinate alla Russia ha avuto luogo in Francia, una controversia relativa al suddetto contratto deve essere risolto sulla base delle sue clausole contrattuali, vale a dire alla luce delle disposizioni dei regolamenti n. 111/1999 e n. 1799/1999 e, per qualunque questione non disciplinata da tali regolamenti, secondo il diritto francese.

(v. punti 23, 25‑28)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 61)

3.      In materia di pagamento degli interessi moratori nell’ambito di un contratto relativo a un appalto pubblico, può concludersi nel senso di un ritardo di pagamento solo a partire dal momento dell’intimazione nei confronti del debitore se il contratto di fornitura non prevede che un’intimazione abbia luogo di pieno diritto alla scadenza stessa del termine.

Peraltro, nel caso di un contratto concluso tra la Commissione e l’impresa selezionata in esito alla procedura di aggiudicazione disposta dal regolamento n. 1799/1999, relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia, conformemente al regolamento n. 111/1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento n. 2802/98, l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 111/1999 stabilisce che una domanda di pagamento deve essere corredata di diversi documenti giustificativi, in mancanza dei quali non può essere effettuato alcun pagamento. Di conseguenza, la mera compilazione di una fattura non fa sorgere alcun diritto al pagamento.

(v. punti 74, 77)