Language of document : ECLI:EU:T:2017:124


 


 




Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2017 – Canadian Solar Emea e a. / Consiglio

(causa T162/14)

«Dumping – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Dazio antidumping definitivo – Impegni – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Paese esportatore – Campo di applicazione dell’inchiesta – Campionamento – Valore normale – Definizione del prodotto di cui trattasi – Termine per l’adozione di una decisione su una domanda di concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Applicazione ratione temporis di nuove disposizioni – Pregiudizio – Nesso causale»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Presupposti per la ricevibilità – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’impresa i cui impegni sono stati accettati nel regolamento oggetto del ricorso – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 8, §§ 1 e 6, e 9, § 4)

(v. punti 4144, 46)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Interesse a far valere un motivo di ricorso – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Motivo di ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Insussistenza – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 6474)

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Riferimento al prezzo di un paese terzo ad economia di mercato – Presupposti – Potere discrezionale delle istituzioni – Portata

[Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 1, §§ 2 e 3, e 2, § 7, a)]

(v. punti 8494)

4.      Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione – Insussistenza

(Accordo relativo all’attuazione dell’art. VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «codice antidumping del 1994»; art. 2; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7)

(v. punto 95)

5.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Definizione del prodotto di cui trattasi – Fattori che possono essere presi in considerazione – Applicazione dei criteri scelti dalle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 1, § 4)

(v. punti 109139)

6.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione di un atto di diritto derivato – Interpretazione contraria al suo tenore letterale e alla volontà del legislatore – Inammissibilità

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1168/2012, artt. 1, punto 1, a), e 2]

(v. punti 150153)

7.      Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Norme sostanziali – Distinzione – Applicazione nel tempo del regolamento n. 1168/2012, che modifica il regolamento di base n. 1225/2009 – Modifica del termine per statuire sullo status di impresa operante in economia di mercato – Applicazione alle inchieste in corso – Ammissibilità

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1168/2012, artt. 1, punto 1, a), e 2]

(v. punti 154166)

8.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto – Limiti – Adozione di una misura dell’Unione tale da incidere sugli interessi di un operatore economico – Operatore economico prudente e avveduto in grado di prevedere l’adozione di tale misura – Impossibilità di richiamarsi a detti principi

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1168/2012)

(v. punti 168, 169)

9.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Incidenza di tali fattori sull’accertamento del nesso di causalità

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 3, § 1, 2, 57)

(v. punti 178184, 197200)

10.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Incidenza di tali fattori sulla fissazione dei dazi antidumping – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 3, § 7, e 9, § 4)

(v. punti 185192, 195, 200218)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1), nella parte in cui si applica alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Canadian Solar Emea GmbH, la Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., la Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., la Csi Cells Co. Ltd e la Csi Solar Power (China), Inc. sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.