Language of document : ECLI:EU:T:2021:587

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

15 settembre 2021 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo PALLADIUM HOTELS & RESORTS – Condizioni di ricevibilità della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)»

Nella causa T‑207/20,

Residencial Palladium, SL, con sede a Ibiza (Spagna), rappresentata da D. Solana Giménez, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Palladium Gestión, SL, con sede a Ibiza, rappresentata da J. Rojo García-Lajara, avvocato, ammessa a sostituirsi alla Fiesta Hotels & Resorts, SL,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2020 (procedimento R 231/2019-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Residencial Palladium e la Fiesta Hotels & Resorts.

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Spielmann, presidente, O. Spineanu-Matei (relatrice) e R. Mastroianni, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2020,

visto il controricorso dell’EUIPO, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2020,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2020,

vista l’ordinanza del 22 marzo 2021 che autorizza una sostituzione di parti,

vista la misura di organizzazione del procedimento del 23 marzo 2021 e le risposte dell’EUIPO e dell’interveniente depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, l’8 e il 6 aprile 2021,

vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 30 ottobre 2002, il predecessore legale della Fiesta Hotels & Resorts, SL, alla quale l’interveniente, la Palladium Gestión, SL, è stata autorizzata a sostituirsi, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo di seguito riportato:

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3        I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 43 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei».

4        Il 26 settembre 2005, il marchio richiesto è stato registrato con il numero 2915304. È stato rinnovato fino al 30 ottobre 2022.

5        Il 2 marzo 2006, la Residencial Palladium, SA ha depositato presso l’EUIPO una domanda diretta a far dichiarare la nullità del marchio contestato per tutti i servizi per i quali era stato registrato (procedimento di dichiarazione di nullità 1544C) (in prosieguo: la «prima domanda di dichiarazione di nullità»).

6        I motivi di nullità dedotti a sostegno di tale domanda erano quelli di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 207/2009, divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento 2017/1001].

7        Il 27 marzo 2006, è stato chiesto all’EUIPO il trasferimento dell’iscrizione del marchio contestato a favore del predecessore legale dell’interveniente, il quale ha ricevuto notifica di tale trasferimento il 3 aprile 2006.

8        Il 18 aprile 2006, entro il termine impartito per porre rimedio a talune irregolarità constatate, la Residencial Palladium ha informato l’EUIPO del ritiro della prima domanda di dichiarazione di nullità.

9        Con decisione del 26 aprile 2006, la divisione di annullamento ha chiuso il procedimento di dichiarazione di nullità 1544C.

10      A seguito di un mutamento della forma giuridica, la Residencial Palladium è divenuta la Residencial Palladium, SL, ricorrente nel caso di specie.

11      Il 20 giugno 2017, la ricorrente ha depositato presso l’EUIPO una domanda diretta a far dichiarare la nullità del marchio contestato per tutti i servizi per i quali era stato registrato (procedimento di dichiarazione di nullità 15119C) (in prosieguo: la «seconda domanda di dichiarazione di nullità»).

12      I motivi di nullità dedotti a sostegno della seconda domanda di dichiarazione di nullità erano quelli di cui, da un lato, all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001], in quanto il marchio dell’Unione europea sarebbe stato registrato in malafede, e, dall’altro, all’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94.

13      Con decisione del 30 novembre 2018, la divisione di annullamento ha respinto la seconda domanda di dichiarazione di nullità, con la motivazione che essa non era fondata sull’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 ed era irricevibile nella parte relativa al motivo di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001. A quest’ultimo riguardo, essa ha ritenuto, in sostanza, che, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, la ricorrente non potesse presentare una nuova domanda di dichiarazione di nullità fondata su altri diritti anteriori che avrebbe potuto invocare a sostegno della prima domanda di dichiarazione di nullità.

14      Il 29 marzo 2019, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di annullamento, precisando che essa non contestava il rigetto della sua domanda nella parte in cui era fondata sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

15      Con decisione del 12 febbraio 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso della ricorrente. Per quanto riguarda la portata di quest’ultimo, essa ha rilevato che il ricorso mirava soltanto a valutare se la divisione di annullamento avesse correttamente constatato l’irricevibilità della domanda di dichiarazione di nullità applicando l’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001. Dopo aver ricordato i termini di tale disposizione, essa ne ha dedotto che una domanda di dichiarazione di nullità è irricevibile quando ricorrono due condizioni, vale a dire, da un lato, che il richiedente la nullità abbia precedentemente depositato una domanda di dichiarazione di nullità contro lo stesso marchio dell’Unione europea e, dall’altro, che la nuova domanda di dichiarazione di nullità sia fondata sullo stesso diritto anteriore o su un diritto diverso da quello che costituiva il fondamento della domanda di dichiarazione di nullità iniziale, che tuttavia avrebbe potuto essere validamente invocato al momento di tale domanda iniziale. Ritenendo che tali condizioni fossero soddisfatte nel caso di specie, essa ha dichiarato irricevibile la domanda di dichiarazione di nullità.

 Conclusioni

16      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        ordinare all’EUIPO di proseguire l’esame della domanda di dichiarazione di nullità;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

17      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse concludere che la commissione di ricorso ha correttamente interpretato letteralmente l’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese;

–        nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse concludere che la commissione di ricorso ha erroneamente interpretato l’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, omettendo di tener conto della ratio legis di tale disposizione secondo un’interpretazione teleologica, annullare la decisione impugnata e condannarlo alle spese.

18      L’interveniente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla competenza del Tribunale a conoscere del secondo capo delle conclusioni della ricorrente

19      Con il secondo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di ingiungere all’EUIPO di proseguire l’esame della seconda domanda di dichiarazione di nullità. A tal riguardo, è sufficiente ricordare che il Tribunale non è competente a pronunciare ingiunzioni nei confronti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea (v., in tal senso, ordinanza del 26 ottobre 1995, Pevasa e Inpesca/Commissione, C‑199/94 P e C‑200/94 P, EU:C:1995:360, punto 24 e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 25 settembre 2018, Svezia/Commissione, T‑260/16, EU:T:2018:597, punto 104 e giurisprudenza citata).

20      Ne consegue che il secondo capo delle conclusioni della ricorrente, con il quale essa chiede al Tribunale di rivolgere un’ingiunzione all’EUIPO, deve essere respinto in quanto presentato dinanzi a un giudice incompetente a conoscerne.

 Nel merito

21      In via preliminare, tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione in questione, vale a dire il 30 ottobre 2002, che è decisiva ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 40/94, come modificato (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, punti 39 e 40, e sentenza del 23 aprile 2020, Gugler France/Gugler e EUIPO, C‑736/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:308, punto 3 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre intendere i riferimenti operati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, dalla ricorrente nell’argomentazione dedotta e dall’EUIPO e dall’interveniente all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 come aventi a oggetto, rispettivamente, l’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), di identico tenore, del regolamento n. 40/94, come modificato.

22      Inoltre, poiché, secondo una giurisprudenza costante, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza citata), la controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento n. 207/2009, come modificato, e quelle del regolamento 2017/1001. Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme procedurali, i riferimenti operati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, dalla ricorrente nell’argomentazione dedotta e dall’EUIPO e dall’interveniente all’articolo 60, paragrafo 4, e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 devono essere intesi nel senso che riguardano, rispettivamente, l’articolo 53, paragrafo 4, di identico tenore, e l’articolo 56, paragrafo 3, di identico tenore, del regolamento n. 207/2009, come modificato.

23      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

24      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto nell’interpretare l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, che l’ha erroneamente indotta a dichiarare irricevibile la seconda domanda di dichiarazione di nullità ai sensi di tale disposizione. In via preliminare, essa espone i motivi che l’hanno portata a depositare tale domanda e cita la giurisprudenza dell’Unione che sarebbe relativa ai diritti di cui godrebbe sul termine «palladium».

25      L’EUIPO ritiene che quanto esposto dalla ricorrente rispetto alle sentenze del giudice dell’Unione relative a una causa precedente, che vede contrapposte le stesse parti, sia irrilevante nel caso di specie. Inoltre, esso afferma di rimettersi al prudente apprezzamento del Tribunale al fine di stabilire se la commissione di ricorso abbia erroneamente interpretato letteralmente l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, mentre avrebbe dovuto far prevalere un’interpretazione teleologica di tale disposizione.

26      L’interveniente contesta l’argomento della ricorrente. Essa precisa, anzitutto, che le sentenze citate da quest’ultima, in via preliminare, riguardano procedimenti che non vertono sul marchio contestato. Inoltre, a suo avviso, non è possibile concludere che il segno invocato fosse oggetto, prima del 30 ottobre 2002, di un uso effettivo sufficiente in Spagna. La seconda domanda di dichiarazione di nullità sarebbe, inoltre, prescritta in maniera assoluta e il marchio contestato sarebbe divenuto inoppugnabile a causa di diversi atti della ricorrente. Infine, essa considera l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 applicabile nel caso di specie.

27      Si deve osservare che, sebbene la ricorrente ritenga necessario esporre i motivi che l’hanno indotta a presentare la seconda domanda di dichiarazione di nullità e a citare la giurisprudenza dell’Unione relativa ai diritti di cui godrebbe sul termine «palladium», essa non deduce in tale contesto alcun argomento a sostegno del motivo unico dedotto. In ogni caso, tali considerazioni sono irrilevanti nell’ambito della presente controversia. Come sostenuto dall’interveniente, le sentenze menzionate dalla ricorrente non riguardano procedimenti relativi al marchio contestato e, come affermato dall’EUIPO, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94 e dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, è sufficiente che le condizioni stabilite da tali disposizioni siano soddisfatte e nessuna di esse richiede che il diritto anteriore non registrato invocato sia stato precedentemente riconosciuto dal giudice dell’Unione. Pertanto, l’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 non dipende dall’esistenza o meno di un siffatto riconoscimento.

28      Inoltre, occorre respingere l’argomento dell’interveniente con cui essa fa valere l’impossibilità di concludere che il segno anteriore invocato era oggetto, prima del 30 ottobre 2002, di un uso effettivo in Spagna che non era unicamente locale e che era sufficientemente rilevante per annullare la registrazione di un marchio dell’Unione europea. Tale argomento verte infatti sull’esame nel merito della seconda domanda di dichiarazione di nullità, e non su quello della sua ricevibilità. Per la stessa ragione devono essere parimenti respinti gli argomenti dell’interveniente con i quali essa afferma che la seconda domanda di dichiarazione di nullità è «prescritta in maniera assoluta» e che gli atti con i quali la ricorrente ha espressamente rinunciato alla prima domanda di dichiarazione di nullità, riguardanti il marchio contestato, e le ha successivamente ceduto la proprietà di una registrazione internazionale hanno l’effetto di rendere «inoppugnabili» quest’ultimo e il marchio contestato.

29      Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso ha erroneamente applicato l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 nel caso di specie, occorre rilevare che le parti controvertono, da un lato, sull’interpretazione di tale disposizione e sulla sua articolazione con l’articolo 56, paragrafo 3, del medesimo regolamento e, dall’altro, sulla sua applicazione nel caso di specie.

 Sull’interpretazione dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e sulla sua articolazione con l’articolo 56, paragrafo 3, del medesimo regolamento

30      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il titolare di un diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 di detto articolo 53, che abbia preliminarmente domandato la nullità del marchio dell’Unione europea o introdotto una domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, non può presentare un’altra domanda di dichiarazione di nullità o introdurre una domanda riconvenzionale fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda.

31      Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nel merito nei confronti delle stesse parti dall’EUIPO o da un tribunale dei marchi dell’Unione europea di cui all’articolo 95 del regolamento stesso e la decisione dell’EUIPO o di tale tribunale relativa a detta domanda sia passata in giudicato.

32      Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che, in forza dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, la seconda domanda di dichiarazione di nullità fosse irricevibile. Dopo aver ricordato i termini di tale disposizione, essa ne ha dedotto che una domanda di dichiarazione di nullità è irricevibile quando, come nel caso di specie, ricorrono due condizioni.

33      La commissione di ricorso ha ritenuto, circostanza non contestata dalle parti, che la prima condizione fosse che il richiedente la nullità avesse precedentemente depositato una domanda di dichiarazione di nullità contro lo stesso marchio dell’Unione europea.

34      Secondo la commissione di ricorso, la seconda condizione è che la nuova domanda di dichiarazione di nullità sia fondata sullo stesso diritto anteriore o su un diritto diverso da quello che costituiva il fondamento della domanda di dichiarazione di nullità iniziale, che tuttavia poteva essere validamente invocato al momento di tale domanda iniziale. Essa ha ritenuto che ne discendesse che, se nessuna nuova domanda di dichiarazione di nullità poteva essere presentata sulla base di diritti anteriori che non costituivano il fondamento di una domanda di dichiarazione di nullità iniziale, essa poteva ancor meno esserlo sulla base del diritto su cui si fondava tale domanda iniziale. Questa regola si baserebbe sull’idea che il titolare di un marchio dell’Unione europea, dopo essere risultato vittorioso in un primo procedimento di dichiarazione di nullità, avrà la garanzia che il marchio non potrà essere contestato nuovamente dallo stesso richiedente la nullità. Essa ha inoltre osservato, in sostanza, che, a differenza dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, l’articolo 53, paragrafo 4, del medesimo regolamento non precisava che, ai fini della sua applicazione, fosse necessario che l’EUIPO avesse pronunciato una decisione nel merito relativa alla domanda di dichiarazione di nullità iniziale. Essa ha ritenuto che la mancanza di chiarezza di quest’ultima disposizione al riguardo non sembrasse configurare una semplice omissione da parte del legislatore, ma piuttosto una scelta deliberata.

35      La ricorrente e l’interveniente concordano nel ritenere che l’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 non dipenda dall’esistenza di una decisione nel merito relativa alla domanda di dichiarazione di nullità iniziale, contrariamente all’articolo 56, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Tuttavia, la ricorrente contesta che, come ritenuto dalla commissione di ricorso, l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 sia applicabile sia quando il diritto invocato a sostegno della nuova domanda di dichiarazione di nullità è già stato invocato nella prima domanda di dichiarazione di nullità, sia quando non lo è stato.

36      L’EUIPO propone due interpretazioni dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, che portano a conclusioni opposte nel caso di specie. A suo avviso, in forza di un’interpretazione letterale, l’applicazione di tale disposizione non dipende dall’esistenza di una decisione nel merito relativa alla domanda di dichiarazione di nullità iniziale, mentre, secondo un’interpretazione teleologica, essa ne dipenderebbe. In questa seconda ipotesi, l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 si applicherebbe quindi unicamente a complemento necessario dell’articolo 56, paragrafo 3, del medesimo regolamento, indipendentemente dal fatto che la domanda di dichiarazione di nullità iniziale e la nuova domanda di dichiarazione di nullità siano o meno fondate sugli stessi diritti anteriori.

37      Occorre anzitutto rilevare che, come sottolineato dall’EUIPO, l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 non è stato oggetto di un’interpretazione giurisprudenziale.

38      Va rilevato, inoltre, che il dibattito tra le parti si concentra in sostanza su due questioni che sono, da un lato, la necessità che esista una decisione nel merito relativa alla domanda di dichiarazione di nullità iniziale, tenuto conto in particolare della formulazione dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 e, dall’altro, l’importanza da attribuire al fatto che le domande di dichiarazione di nullità siano fondate o meno sullo stesso diritto o sugli stessi diritti anteriori.

39      A tal riguardo bisogna considerare che l’interpretazione dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e la sua articolazione con l’articolo 56, paragrafo 3, del medesimo regolamento implicano che, come sostenuto dalla ricorrente e dall’EUIPO, debbano essere distinte le domande di dichiarazione di nullità fondate sullo stesso diritto o sugli stessi diritti anteriori, menzionati ai paragrafi 1 o 2 dell’articolo 53 del regolamento n. 207/2009, e quelle fondate su diritti anteriori differenti.

–       Sulle domande di dichiarazione di nullità fondate sullo stesso diritto anteriore

40      Come ricordato al precedente punto 31, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nel merito nei confronti delle stesse parti, in particolare dall’EUIPO, e la decisione di quest’ultimo sia passata in giudicato.

41      Pertanto, l’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 riguarda la situazione in cui una nuova domanda di dichiarazione di nullità è fondata sullo stesso o sugli stessi diritti anteriori di quello o quelli invocati a sostegno di una domanda di dichiarazione di nullità iniziale.

42      Occorre inoltre considerare che, poiché dai termini dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 discende che l’inammissibilità prevista implica che una decisione nel merito sia stata adottata e sia divenuta definitiva, una nuova domanda di dichiarazione di nullità non è irricevibile qualora, in particolare, la domanda di dichiarazione di nullità iniziale sia stata dichiarata irricevibile o sia stata ritirata prima che la decisione emessa su tale domanda sia divenuta definitiva.

–       Sulle domande di dichiarazione di nullità fondate su diritti anteriori diversi

43      Alla luce dei termini dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, richiamati al precedente punto 30, il richiedente la nullità non sarà autorizzato a depositare una nuova domanda sulla base di un diritto anteriore, menzionato ai paragrafi 1 o 2 dell’articolo 53 del medesimo regolamento, che avrebbe potuto far valere a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità iniziale. Come sostenuto dall’EUIPO nell’ambito della sua interpretazione letterale dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e dall’interveniente, una siffatta nuova domanda sarebbe irricevibile, a prescindere dal fatto che, da un lato, il procedimento relativo alla domanda di dichiarazione di nullità iniziale sia concluso o pendente e che, dall’altro, come ritenuto dalla commissione di ricorso (punto 33 della decisione impugnata), tale domanda iniziale sia stata o meno oggetto di una decisione nel merito.

44      La condizione dell’esistenza di una decisione nel merito non è infatti prevista dal testo dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e, tenuto conto della finalità di tale disposizione, una condizione del genere non può essere imposta. In caso contrario, le possibilità di depositi di domande di dichiarazione di nullità da parte di un titolare di più diritti anteriori sarebbero indebitamente estese. Quest’ultimo potrebbe, basandosi su siffatti diritti, presentare domande di dichiarazione di nullità successive nei confronti di uno stesso marchio dell’Unione europea, il che sarebbe contrario alla ratio legis di tale disposizione, che consiste nel non consentire che un richiedente la nullità presenti domande distinte, fondate sui suoi diversi diritti anteriori, menzionati ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 53 del regolamento n. 207/2009, se questi potevano essere fatti valere al momento del deposito della domanda di dichiarazione di nullità iniziale. Pertanto, l’interpretazione teleologica proposta dall’EUIPO non può essere accolta.

45      Dalla ratio legis dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 risulta inoltre che tale disposizione è applicabile anche se la domanda di dichiarazione di nullità iniziale è stata ritirata o considerata irricevibile, essendo sufficiente il solo deposito di una domanda iniziale.

46      Per contro, deve essere respinta l’interpretazione della commissione di ricorso, sostenuta dall’interveniente, secondo la quale l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 si applica non solo quando il titolare di un diritto anteriore, menzionato ai paragrafi 1 o 2 dell’articolo 53 del medesimo regolamento, ha depositato una domanda di dichiarazione di nullità iniziale fondata su un diritto anteriore diverso da quello su cui si fonda la nuova domanda di dichiarazione di nullità, ma anche quando tali domande di dichiarazione di nullità sono fondate sul medesimo diritto anteriore. A tal riguardo, la commissione di ricorso ha ritenuto che, se nessuna nuova domanda di dichiarazione di nullità poteva essere presentata sulla base di diritti anteriori che non costituivano il fondamento di una domanda di dichiarazione di nullità iniziale, essa potesse ancor meno esserlo sulla base del diritto su cui si fondava tale domanda iniziale. Orbene, una siffatta interpretazione a fortiori non può essere accolta. Da un lato, essa contrasterebbe con la volontà del legislatore e con la chiara formulazione dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, che menziona soltanto diritti anteriori diversi, e non lo stesso diritto. Dall’altro, essa avrebbe la conseguenza di privare di effetto utile l’articolo 56, paragrafo 3, del medesimo regolamento, o addirittura sarebbe in contrasto con i termini di quest’ultimo. Infatti, secondo tale interpretazione, una domanda di dichiarazione di nullità fondata sullo stesso diritto anteriore, menzionato ai paragrafi 1 o 2 dell’articolo 53 del regolamento n. 207/2009, di una domanda di dichiarazione di nullità iniziale sarebbe irricevibile anche se quest’ultima non fosse stata oggetto di una decisione nel merito, divenuta definitiva.

–       Conclusione sul combinato disposto dell’articolo 53, paragrafo 4, e dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009

47      Da tutto quanto precede risulta che, quando il medesimo diritto anteriore di cui ai paragrafi 1 o 2 dell’articolo 53 del regolamento n. 207/2009 è invocato a sostegno di una nuova domanda di dichiarazione di nullità, l’articolo 56, paragrafo 3, del medesimo regolamento è applicabile. La nuova domanda di dichiarazione di nullità è irricevibile se ha lo stesso oggetto e la stessa causa e riguarda le stesse parti della domanda iniziale che è stata oggetto di una decisione nel merito, divenuta definitiva.

48      Per contro, quando un diritto anteriore, previsto ai paragrafi 1 o 2 dell’articolo 53 del regolamento n. 207/2009, è invocato a sostegno di una nuova domanda di dichiarazione di nullità, mentre avrebbe potuto essere invocato come fondamento della domanda di dichiarazione di nullità iniziale e non lo è stato, è applicabile l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. La nuova domanda di dichiarazione di nullità è quindi irricevibile.

49      Ne consegue che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto nel considerare che l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 era applicabile sia quando un diritto anteriore diverso sia quando lo stesso diritto anteriore erano invocati a sostegno di una nuova domanda di dichiarazione di nullità (punti 23 e 24 della decisione impugnata).

50      Tale errore di diritto può comportare l’annullamento della decisione impugnata soltanto, in particolare, se la prima e la seconda domanda di dichiarazione di nullità sono fondate sullo stesso diritto o sugli stessi diritti anteriori, di cui ai paragrafi 1 o 2 dell’articolo 53 del regolamento n. 207/2009.

 Sull’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 nel caso di specie

51      Occorre rilevare che le parti non contestano che le persone giuridiche che hanno depositato la prima e la seconda domanda di dichiarazione di nullità fossero identiche, di modo che la prima condizione dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, menzionata al precedente punto 33, era soddisfatta nel caso di specie, come ritenuto dalla commissione di ricorso.

52      Per quanto riguarda la seconda condizione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, menzionata al precedente punto 34, la commissione di ricorso ha rilevato che, nel caso di specie, da un lato, nessun elemento del fascicolo consentiva di dedurre che i due segni utilizzati nella normale prassi commerciale rivendicati dalla ricorrente nella seconda domanda di dichiarazione di nullità fossero stati acquisiti successivamente alla data di deposito della prima domanda di dichiarazione di nullità e, dall’altro, la ricorrente non aveva dedotto alcun argomento al riguardo. Essa ha concluso che la divisione di annullamento aveva correttamente ritenuto che l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 fosse applicabile nel caso di specie, anche in assenza di una decisione nel merito riguardante la prima domanda di dichiarazione di nullità.

53      La ricorrente e l’interveniente non concordano sul fatto che la seconda condizione, citata al precedente punto 34, ricorra nel caso di specie. La ricorrente sostiene che la prima domanda di dichiarazione di nullità è priva di esistenza giuridica, circostanza che l’EUIPO e l’interveniente contestano. Inoltre, essa sostiene che il diritto anteriore invocato a sostegno della seconda domanda di dichiarazione di nullità era già stato dedotto a sostegno della prima domanda di dichiarazione di nullità, circostanza che l’interveniente contesta, mentre l’EUIPO non si pronuncia esplicitamente su tale punto nel controricorso.

–       Sulla prima domanda di dichiarazione di nullità

54      Si deve anzitutto considerare che, come sostenuto dall’EUIPO e dall’interveniente, la ricorrente sostiene erroneamente che la prima domanda di dichiarazione di nullità è priva di esistenza giuridica. Infatti, poiché essa afferma che, conformemente all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), la prima domanda di dichiarazione di nullità deve essere considerata non depositata, è giocoforza constatare che, all’atto del deposito di tale domanda, detto articolo non era applicabile. In ogni caso, ai sensi del paragrafo 2 della disposizione allora applicabile, ossia la regola 39 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU 1995, L 303, pag. 1), una domanda di dichiarazione di nullità si considera non presentata in assenza di pagamento delle tasse prescritte, e non quando è ritirata; lo stesso vale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625. Inoltre, come sostiene l’EUIPO, la prima domanda di dichiarazione di nullità è stata oggetto di una decisione della divisione di annullamento, il 26 aprile 2006, dopo la rinuncia agli atti della ricorrente.

55      Occorre poi constatare che la prima domanda di dichiarazione di nullità è stata dichiarata ricevibile. Infatti, sebbene, nella sua comunicazione del 17 marzo 2006, la divisione di annullamento avesse indicato che tale domanda doveva essere oggetto di regolarizzazione per essere ricevibile, nella sua decisione del 26 aprile 2006, quando ha dichiarato il procedimento concluso dopo la rinuncia agli atti della ricorrente, essa ha dichiarato ricevibile la domanda di dichiarazione di nullità, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente.

56      Pertanto, anche se non si può ritenere che la prima domanda di dichiarazione di nullità sia stata oggetto di una decisione nel merito, divenuta definitiva, circostanza che nessuna delle parti deduce del resto, la prima domanda di dichiarazione di nullità non può essere considerata giuridicamente inesistente.

–       Sui diritti invocati a sostegno della prima e della seconda domanda di dichiarazione di nullità

57      Occorre constatare che, nelle loro memorie dinanzi al Tribunale, la ricorrente e l’interveniente sono in disaccordo quanto alla questione dell’identità del diritto o dei diritti anteriori invocati a sostegno della prima e della seconda domanda di dichiarazione di nullità. La ricorrente sostiene che il medesimo diritto anteriore, ossia il segno Grand Hotel Palladium, è stato invocato come fondamento di queste due domande. Per contro, l’interveniente contesta che, al momento della prima domanda di dichiarazione di nullità, sia stata invocata la denominazione commerciale non registrata Grand Hotel Palladium e afferma che tale domanda era fondata su tre marchi nazionali e sulla ragione sociale Residencial Palladium, SA. Infine, l’EUIPO non si pronuncia esplicitamente, nel controricorso, su tale questione.

58      Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha indicato che la prima domanda di dichiarazione di nullità era fondata su due marchi nazionali anteriori e su due segni utilizzati nella normale prassi commerciale la cui portata non era puramente locale (punti 2 e 3 della decisione impugnata) e che la seconda domanda di dichiarazione di nullità era fondata su due segni utilizzati nella normale prassi commerciale la cui portata non era puramente locale (punto 8 della decisione impugnata). Essa non ha tuttavia descritto i diritti invocati a sostegno di ciascuna delle due domande né ha, per quanto riguarda specificamente i segni utilizzati nella normale prassi commerciale, in particolare, precisato la loro natura e gli elementi denominativi che li compongono.

59      Inoltre, per quanto riguarda la prima domanda di dichiarazione di nullità, dal fascicolo amministrativo dell’EUIPO relativo al presente procedimento risulta che la ricorrente ha dichiarato di aver fondato questa prima domanda su un segno utilizzato nella prassi commerciale la cui portata non era meramente locale e su tre marchi nazionali anteriori. Essa ha quindi precisato che i marchi in questione erano i marchi spagnoli numero 94047 e numero 2503994 e il marchio italiano numero 597136. Per quanto riguarda il segno fatto valere, essa ha contrassegnato la casella «denominazione della società», menzionando il «marchio denominativo Residencial Palladium», poi, nella parte riservata alle spiegazioni, ha precisato che l’attività della società era la gestione dell’hotel Grand Hotel Palladium e, infine, alla pagina successiva, ha spiegato che la denominazione della società non era di portata puramente locale e che il suo hotel Grand Hotel Palladium era molto conosciuto.

60      Inoltre, per quanto riguarda la seconda domanda di dichiarazione di nullità, dal fascicolo amministrativo dell’EUIPO nel presente procedimento risulta che, a sostegno di tale domanda, la ricorrente ha fatto valere un segno utilizzato nella prassi commerciale che non aveva una portata meramente locale. La ricorrente ha barrato le caselle «denominazione commerciale» e «denominazione d’impresa», menzionando il segno Grand Hotel Palladium, e poi, nelle sue spiegazioni, ha indicato che utilizzava la denominazione commerciale Grand Hotel Palladium.

61      Da quanto precede deriva che, in primo luogo, la decisione impugnata non consente di identificare in modo sufficientemente chiaro e preciso i diritti anteriori invocati a sostegno della prima e della seconda domanda di dichiarazione di nullità; in secondo luogo, non può essere dimostrato che le affermazioni della commissione di ricorso al tal riguardo siano conformi agli elementi contenuti nel fascicolo amministrativo del procedimento dinanzi all’EUIPO e, in terzo luogo, non può essere compreso né dedotto dalle constatazioni della commissione di ricorso se la seconda domanda di dichiarazione di nullità sia stata fondata sullo stesso o sugli stessi diritti anteriori di quello o quelli invocati a sostegno della prima domanda di dichiarazione di nullità. Orbene, una siffatta precisazione è necessaria al fine di stabilire se l’errore di diritto della commissione di ricorso comporti conseguenze nel caso di specie (v. precedente punto 50).

62      Alla luce di queste carenze e imprecisioni nella motivazione della decisione impugnata, di cui al precedente punto 61, occorre notare che il diritto a una buona amministrazione comprende, in particolare, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo, che deriva parimenti dall’articolo 94 del regolamento 2017/1001, risponde al duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2012, Rubinstein e L’Oréal/UAMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, punto 111, e del 17 marzo 2016, Naazneen Investments/UAMI, C‑252/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:178, punto 29).

63      Tale obbligo ha la stessa portata di quello derivante dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, il quale esige che la motivazione debba far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, senza che sia necessario che detta motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, atteso che, per stabilire se la motivazione di un atto soddisfi tali requisiti, occorre prendere in considerazione non solo il suo tenore letterale, ma anche il contesto in cui si inserisce e il complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2004, KWS Saat/UAMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, punti da 63 a 65, e ordinanza del 14 aprile 2016, KS Sports/EUIPO, C‑480/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:266, punto 32).

64      La constatazione di un difetto o un’insufficienza di motivazione rientra nella violazione delle forme sostanziali ai sensi dell’articolo 263 TFUE e costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67).

65      In tali circostanze, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 62 a 64, il Tribunale ha deciso di esaminare d’ufficio il rispetto, da parte della commissione di ricorso, del suo obbligo di motivazione e ha invitato le parti, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento prevista all’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, a esprimersi per iscritto su tale questione. In particolare, la ricorrente e l’EUIPO sono stati invitati a indicare con precisione il diritto o i diritti anteriori sui quali sono state fondate la prima e la seconda domanda di dichiarazione di nullità, poiché l’interveniente si è pronunciata su tale questione nel controricorso. Inoltre, le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni sull’eventuale rilievo d’ufficio, da parte del Tribunale, di una violazione, da parte della commissione di ricorso, dell’obbligo di motivazione, previsto all’articolo 94 del regolamento 2017/1001. A tal riguardo, esse sono state invitate a indicare se ritenevano che la decisione impugnata consentisse, da un lato, di identificare i diritti anteriori invocati a sostegno della prima e della seconda domanda di dichiarazione di nullità e, dall’altro, di stabilire se il diritto o i diritti invocati a sostegno della seconda domanda di dichiarazione di nullità fossero stati invocati a sostegno della prima domanda di dichiarazione di nullità.

66      Occorre constatare che la ricorrente non ha risposto ai quesiti del Tribunale entro il termine impartito.

67      In risposta al primo quesito del Tribunale, l’EUIPO precisa che tutti i diritti dedotti dalla ricorrente erano stati acquisiti prima della presentazione della prima domanda di dichiarazione di nullità. Esso ha indicato che tale domanda era fondata su tre marchi nazionali, ossia i marchi spagnoli nn. 94047 e 2503994, registrati, rispettivamente, il 16 maggio 2001 e il 1° maggio 2003, e il marchio italiano n. 597136, registrato il 4 maggio 1993, e sulla denominazione d’impresa Residencial Palladium. Inoltre, esso indica che la seconda domanda di dichiarazione di nullità era fondata sulla «denominazione commerciale non registrata e denominazione d’impresa» Grand Hotel Palladium. Pertanto, si deve constatare che i diritti indicati dall’EUIPO corrispondono, in sostanza, a quelli menzionati dal predecessore legale dell’interveniente nel controricorso.

68      In risposta al secondo quesito del Tribunale, si deve anzitutto rilevare che, sebbene l’EUIPO riconosca un’erronea menzione nella decisione impugnata, riguardante i diritti invocati nella prima domanda di dichiarazione di nullità, e ammetta che essa avrebbe potuto essere più esplicita per quanto riguarda il diritto invocato nella seconda domanda di dichiarazione di nullità, facendo valere altresì, più in generale, una motivazione implicita della decisione impugnata, l’EUIPO e l’interveniente ritengono che tale decisione sia sufficientemente motivata e consenta di stabilire se il diritto o i diritti invocati a sostegno della seconda domanda di dichiarazione di nullità sono stati invocati a sostegno della prima domanda di dichiarazione di nullità. Tuttavia, è giocoforza constatare che l’EUIPO e l’interveniente adottano interpretazioni della decisione impugnata diametralmente opposte a quest’ultimo riguardo. Infatti, l’EUIPO ritiene che la decisione impugnata consenta di determinare che il diritto sul quale si fonda la seconda domanda di dichiarazione di nullità non era stato invocato a sostegno della prima domanda di dichiarazione di nullità. Per contro, l’interveniente ritiene che dalla decisione impugnata risulti che i diritti invocati a sostegno della seconda domanda di dichiarazione di nullità sono già stati invocati a sostegno della prima domanda di dichiarazione di nullità.

69      Più precisamente, in primo luogo, l’EUIPO, per quanto riguarda la prima domanda di dichiarazione di nullità, ammette che la commissione di ricorso ha erroneamente affermato che essa era fondata, in particolare, su due segni utilizzati nella normale prassi commerciale.

70      Per quanto riguarda la seconda domanda di dichiarazione di nullità, l’EUIPO ammette che la commissione di ricorso avrebbe potuto essere più esplicita quanto ai diritti anteriori invocati, ma sostiene che l’unica questione sollevata dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso era stabilire se l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 fosse applicabile alla seconda domanda di dichiarazione di nullità in assenza di una decisione nel merito sulla prima domanda di dichiarazione di nullità. Orbene, è giocoforza constatare che tale affermazione dell’EUIPO è errata. Infatti, la commissione di ricorso ha indicato, al punto 14 della decisione impugnata, che, secondo la ricorrente, la prima domanda di dichiarazione di nullità si fondava già sul segno Grand Hotel Palladium e, al punto 16 della decisione impugnata, che il predecessore legale dell’interveniente contestava tale argomento della ricorrente.

71      Inoltre, occorre rilevare che, al punto 23 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che, conformemente all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, una domanda di dichiarazione di nullità fosse irricevibile in particolare quando essa «si fonda[va] sullo stesso diritto anteriore o su un diritto diverso da quello su cui si fondava la [domanda di dichiarazione di] nullità [iniziale], e che quest’ultimo avrebbe potuto essere validamente invocato». Essa ha aggiunto, al punto 24 della decisione impugnata, che, «se nessuna nuova domanda di dichiarazione nullità p[oteva] essere presentata sulla base di altri diritti anteriori che non costituivano il fondamento della prima domanda di dichiarazione di nullità, essa p[oteva] tantomeno esserlo sulla base dello stesso diritto già esistente nel primo procedimento». Ne consegue che la commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse necessario pronunciarsi sulla questione di stabilire se il diritto o i diritti anteriori invocati a sostegno della seconda domanda di dichiarazione di nullità avessero costituito il fondamento anche della prima domanda di dichiarazione di nullità, e non che tale questione non fosse oggetto di discussione nel caso di specie.

72      Quanto ai punti 10, 13 e 19 della decisione impugnata, citati dall’EUIPO, essi non contengono alcuna identificazione di un segno invocato a sostegno di una delle due domande di dichiarazione di nullità. Inoltre, dai suddetti punti 10 e 19 risulta che essi vertono essenzialmente sul testo dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e senza che se ne possa dedurre se il diritto o i diritti su cui è fondata la seconda domanda di dichiarazione di nullità erano stati invocati a sostegno della prima domanda di dichiarazione di nullità, in particolare tenuto conto dell’imprecisione della decisione impugnata quanto all’identificazione di tali diritti e alla luce delle considerazioni della commissione di ricorso ai punti 23 e 24 di detta decisione.

73      Infine, l’EUIPO fa valere che, poiché la commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di annullamento nella sua interezza, tale decisione e la sua motivazione fanno parte del contesto nel quale la decisione impugnata è stata adottata. Esso conclude che la suddetta decisione e tale contesto permettono di identificare i diritti anteriori invocati a sostegno della prima e della seconda domanda di dichiarazione di nullità e di determinare che il diritto o i diritti invocati a sostegno della seconda domanda di dichiarazione di nullità non erano stati invocati nella prima domanda di dichiarazione di nullità. Tuttavia, alla luce di quanto precede, vale a dire le imprecisioni quanto ai diritti invocati in occasione delle due domande di dichiarazione di nullità, il disaccordo tra le parti quanto al fatto che il segno invocato a sostegno della seconda domanda di dichiarazione di nullità lo era già stato al momento della prima domanda di dichiarazione di nullità e la valutazione della commissione di ricorso secondo cui, in sostanza, era irrilevante risolvere tale disaccordo (v. precedenti punti da 69 a 72) non si può ritenere che la motivazione della decisione della divisione di annullamento possa correggere le carenze e le imprecisioni della motivazione della decisione impugnata.

74      In secondo luogo, secondo l’interveniente, per quanto riguarda la prima domanda di dichiarazione di nullità, la commissione di ricorso ha menzionato che i diritti invocati erano, in particolare, due segni utilizzati nella normale prassi commerciale. Da detta domanda risulterebbe che la ricorrente ha identificato questi due segni come Residencial Palladium e Grand Hotel Palladium. Per quanto riguarda la seconda domanda di dichiarazione di nullità, l’interveniente ritiene che i diritti anteriori siano chiaramente individuati nella decisione impugnata, da cui risulterebbe che la ricorrente ha invocato una denominazione commerciale, Grand Hotel Palladium, e una denominazione societaria, Residencial Palladium.

75      È giocoforza constatare che, da un lato, l’interveniente sottolinea quindi che i diritti invocati a sostegno di ciascuna domanda di dichiarazione di nullità non sono identificati chiaramente e precisamente nella decisione impugnata e che, dall’altro, la sua comprensione dei diritti invocati è diversa da quella espressa dall’EUIPO nella sua risposta ai quesiti del Tribunale.

76      Inoltre, l’interveniente considera che dalla decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha ritenuto che i diritti invocati nella seconda domanda di dichiarazione di nullità siano stati invocati a sostegno della prima domanda di dichiarazione di nullità, contrariamente a quanto sostiene l’EUIPO.

77      Pertanto, si deve considerare che, a causa delle carenze della motivazione della decisione impugnata, esposte al precedente punto 61, confermate dalle opposte letture della decisione impugnata da parte dell’EUIPO e dell’interveniente riguardo alle considerazioni della commissione di ricorso relative ai diritti invocati a sostegno di ciascuna domanda di dichiarazione di nullità, non risulta in modo sufficientemente chiaro e preciso dalla decisione impugnata quali siano tali diritti e se la commissione di ricorso abbia ritenuto che il diritto o i diritti invocati a sostegno della seconda domanda di dichiarazione di nullità fossero stati o meno invocati nella prima domanda di dichiarazione di nullità.

78      Di conseguenza, occorre accogliere il primo capo delle conclusioni della ricorrente e annullare la decisione impugnata, in quanto la commissione di ricorso ha violato l’obbligo di motivazione impostole dall’articolo 94 del regolamento 2017/1001, non individuando in modo chiaro e preciso i diritti anteriori invocati a sostegno della prima e della seconda domanda di dichiarazione di nullità, non consentendo così al giudice dell’Unione di valutare le conseguenze dell’errore di diritto commesso dalla commissione di ricorso sulla legittimità della decisione impugnata. Per il resto, il ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

79      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’EUIPO, poiché è rimasto sostanzialmente soccombente, va condannato alle spese, conformemente alle conclusioni della ricorrente.

80      Inoltre, poiché l’interveniente è rimasta sostanzialmente soccombente nelle sue conclusioni, quest’ultima si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 febbraio 2020 (procedimento R 231/2019-4) è annullata.

2)      Il ricorso è respinto per il resto.

3)      L’EUIPO si farà carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Residencial Palladium, SL.

4)      La Palladium Gestión, SL si farà carico delle proprie spese.

Spielmann

Spineanu-Matei

Mastroianni

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2021.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.