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Ricorso presentato il 16 febbraio 2006 - Repubblica italiana / Commissione

(Causa T-60/06)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana [Rappresentante: Avvocato dello Stato Giacomo Aiello]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione del 7 dicembre 2005 C (2005) 4436 def, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Motivi e principali argomenti

Nel presente ricorso, la ricorrente si rivolge contro la decisione della Commissione C(2005)4436 def, del 7 dicembre 2005, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente.

Per quanto riguarda la ricorrente, questa decisione ha ritenuto che:

-    Le esenzioni in questione non sono rivolte ad una generalità indifferenziata di destinatari, ma sarebbero dirette a favorire talune imprese per la peculiare struttura del mercato dell'allumina.

-    Si tratterebbe di aiuti nuovi ed illegittimi per non essere stati tempestivamente notificati, e che gli stessi sarebbero qualificabili come parzialmente esistenti fino alla data del 29 maggio 1998.

-    Fino alla data del 31 ottobre 2003 detti aiuti non sarebbero compatibili con la     disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

-    Che l'esenzione dall'accisa prevista dall'ordinamento italiano non avrebbe un carattere selettivo, ma si rivolgerebbe a tutte le aziende che impiegano oli minerali per la produzione di ossido di alluminio. La circostanza che nel territorio italiano esista un solo impianto presso il quale detti oli vengano impiegati nel ciclo produttivo, avrebbe rilevanza meramente fattuale non suscettibile di vanificare la indiscussa portata generale della disposizione.

-    Che gli aiuti in questione dovevano reputarsi esistenti conformemente a quanto previsto dall'art. 1, lett.b), punto ii, del Regolamento (CE) n. 659/1999, nella misura in cui lo Stato italiano sarebbe stato regolarmente autorizzato dal Consiglio a mantenere in vigore l'esenzione oggetto del litigio.

-    Che l'esenzione in questione era strettamente correlata alla realizzazione di obiettivi di tutela ambientale, come può desumersi dell'attuazione normativa del Governo italiano, nonché delle convenzioni sottoscritte dalla società Eurallumina con la Regione Sardegna ed il Ministero dell'Ambiente.

-    Che l'esenzione doveva considerarsi funzionale allo sviluppo economico della     Regione Sardegna.

-    Ad avviso del Governo italiano, una volta entrata in vigore la direttiva 2003/96/CE, non sussisteva alcun obbligo di notifica del beneficio fiscale in questione, nella misura in cui il combinato disposto dell'art. 18 e dell'All. II della Direttiva in esame avrebbero lasciato espressamente impregiudicato il vigore dell'accisa di cui si controverte fino al 31 dicembre 2006. Dall'altro, le richiamate disposizioni avrebbero un contenuto analogo a quello dell'art. 1, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 2001/224/CE.

La ricorrente fa valere in fine la violazione del principio del legittimo affidamento e della presunzione di legittimità dei provvedimenti comunitari.

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