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Impugnazione proposta il 13 dicembre 2023 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 4 ottobre 2023, causa T-444/22, HB / Commissione

(Causa C-770/23 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Ilkova, L. André e J. Estrada de Solà, agenti)

Altra parte nel procedimento: HB

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare totalmente o parzialmente la decisione quale contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata;

statuire definitivamente sulla controversia, conformemente all’articolo [61] dello Statuto della Corte, respingendo la domanda di annullamento avverso la decisione di compensazione presentata dalla ricorrente in primo grado;

condannare HB a farsi carico delle spese del presente procedimento dinanzi alla Corte e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce due motivi:

Ai sensi del suo primo motivo, la Commissione contesta al Tribunale di essere incorso in errori di diritto nell’esame del carattere certo, liquido ed esigibile del credito rispetto al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 1 . Tale primo motivo si articola in due parti. Nella prima parte, si contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nell’assimilare l’esame del carattere certo, liquido ed esigibile del credito all’esame della sua fondatezza. Nella seconda parte, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la contestazione costituisca un elemento da prendere in considerazione nella valutazione del carattere certo, liquido ed esigibile del credito.

Ai sensi del suo secondo motivo, la Commissione contesta al Tribunale di essere incorso in errore nel determinare l’organo giurisdizionale competente a statuire sulla legittimità di una compensazione e di avere concluso che la Commissione non era competente ad adottare una compensazione nel caso di specie. Anche tale secondo motivo si articola in due parti. Nella prima parte, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto affermando che il giudice del contratto era competente per valutare il carattere certo, liquido ed esigibile del credito mentre tale questione rientrava nella competenza del giudice dell’Unione in quanto giudice di legittimità. Nell’ambito della seconda parte, la Commissione contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel considerare che le conclusioni della giurisprudenza derivante dalla sentenza della Corte nella causa C-584/17 P sono applicabili al caso di specie, e avendone dedotto che la Commissione non disponeva del potere di adottare la decisione contestata.

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1     Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).