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Ricorso proposto il 21 luglio 2011 - Hüttenwerke Krupp Mannesmann e a. / Commissione

(Causa T-379/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (Duisburg, Germania), ROGESA Roheisengesellschaft Saar GmbH (Dillingen, Germania), Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter, Germania), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania), voestalpine Stahl GmbH (Linz, Austria) (rappresentanti: avv.ti S. Altenschmidt e C. Dittrich)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [C (2011) 2772, GU L 130, pag. 1],

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 1. Esse chiedono che tale decisione venga integralmente annullata.

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono sei motivi.

Primo motivo, con cui si deduce che il parametro di riferimento per il minerale sinterizzato viola l'art. 10 bis della direttiva 2003/87/CE 2.

Le ricorrenti eccepiscono l'illegittimità delle indicazioni relative ai parametri di riferimento per i prodotti contenute nell'allegato I della decisione impugnata.

Incompatibilità con l'art. 10 bis, n. 2, della direttiva 2003/87

Le ricorrenti affermano che la determinazione del parametro di riferimento per il minerale sinterizzato è contraria all'art. 10 bis, n. 2, della direttiva 2003/87, in quanto nel determinare detto parametro di riferimento la Commissione avrebbe assunto quale il punto di partenza un impianto per la produzione di pellet per determinare il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore dell'Unione. Orbene, il pellet sarebbe un prodotto diverso dal minerale sinterizzato e gli impianti per la produzione del pellet non dovrebbero quindi essere presi in considerazione nella determinazione del 10% degli impianti di sinterizzazione più efficienti.

Incompatibilità con l'art. 10 bis, n. 1, della direttiva 2003/87

La determinazione del parametro di riferimento per il minerale sinterizzato sarebbe parimenti contraria all'art. 10 bis, n. 1, della direttiva 2003/87, in quanto la Commissione nel determinare il parametro di riferimento per il minerale sinterizzato avrebbe corretto alcuni dati. Ciò non sarebbe conforme ai criteri per la determinazione dei parametri di riferimento definiti dall'art. 10 bis, n. 1, della direttiva 2003/87.

Secondo motivo, con cui si deduce che il parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso viola l'art. 10 bis della direttiva 2003/87/CE

Sarebbe parimenti contraria all'art. 10 bis della direttiva 2003/87 la definizione del parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto di tutto il tenore di carbonio del gas di scarico generato dalla produzione di ferro e acciaio, incluso il suo utilizzo per la produzione di elettricità, bensì lo avrebbe ridotto di circa il 25%. Dal tenore letterale dell'art. 10 bis, n. 1, terzo comma, seconda frase, della direttiva 2003/87, dall'impianto sistematico e dalla finalità della direttiva nonché dalla sua genesi legislativa risulta che la Commissione non sarebbe legittimata ad effettuare simili riduzioni.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 296, secondo comma, TFUE

Le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione non avrebbe sufficientemente motivato la sua decisione. La motivazione della definizione dei parametri di riferimento sarebbe carente. Anche i dubbi espressi dalla Commissione in merito a eventuali distorsioni della concorrenza non sarebbero stati debitamente motivati. Ciò contravverrebbe all'art. 296, secondo comma, TFUE.

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità

La decisione impugnata, nella parte relativa alla definizione del parametro di riferimento per il minerale sinterizzato e per la ghisa allo stato fuso, violerebbe anche il principio di proporzionalità.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento

Le ricorrenti deducono inoltre una violazione del principio della parità di trattamento.

Sesto motivo, vertente sulla necessità che la decisione venga annullata integralmente

Secondo le ricorrenti la decisione dovrebbe essere dichiarata in tutto priva di effetti, in quanto un annullamento della decisione limitato esclusivamente al parametro di riferimento per il minerale sinterizzato e per la ghisa allo stato fuso determinerebbe l'applicazione automatica di un metodo residuale per l'assegnazione di quote a titolo gratuito in virtù della disposizione dell'art. 10, n. 2, lett. b), in combinato disposto con l'art. 3, lett. c), della decisione impugnata. Per le ricorrenti ciò avrebbe effetti ancora peggiori di quelli risultanti dall'applicazione dei parametri di riferimento errati della Commissione per il minerale sinterizzato e per la ghisa allo stato fuso.

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1 - GU L 130, pag. 1

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)