Language of document : ECLI:EU:T:2024:31

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

24 gennaio 2024 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB (CRU) sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Principio della certezza del diritto – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Eccezione di illegittimità – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»

Nella causa T‑347/21,

Hypo Vorarlberg Bank AG, con sede in Bregenz (Austria), rappresentata da G. Eisenberger, A. Brenneis e J. Holzmann, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), rappresentato da J. Kerlin, D. Ceran e C. Flynn, in qualità di agenti, assistiti da B. Meyring, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati,

convenuto,

sostenuto da

Parlamento europeo, rappresentato da J. Etienne, M. Menegatti e G. Bartram, in qualità di agenti,

e da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J. Bauerschmidt, J. Haunold e A. Westerhof Löfflerová, in qualità di agenti,

intervenienti

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A. Kornezov, presidente, G. De Baere, D. Petrlík (relatore), K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 2 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Hypo Vorarlberg Bank AG, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui la riguarda.

(omissis)

III. Conclusioni delle parti

18      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, compresi i relativi allegati, nella parte che la riguarda;

–        condannare il SRB (CRU) alle spese.

19      Il SRB chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese;

–        in subordine, in caso di annullamento della decisione impugnata, mantenere gli effetti di detta decisione fino alla sua sostituzione o, quanto meno, per un periodo di sei mesi dalla data in cui la sentenza sarà definitiva.

20      Il Parlamento europeo chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso nella parte in cui si basa sull’eccezione di illegittimità della direttiva 2014/59 e del regolamento n. 806/2014;

–        condannare la ricorrente alle spese.

21      Il Consiglio dell’Unione europea chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

IV.    In diritto

(omissis)

B.      Sui motivi relativi alla legittimità della decisione impugnata

1.      Sul secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali per difetto di motivazione della decisione impugnata

145    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non soddisfa i requisiti dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), della Carta.

146    Il secondo motivo si articola, in sostanza, in cinque parti.

a)      Osservazioni preliminari

147    L’articolo 296, secondo comma, TFUE stabilisce che gli atti giuridici devono essere motivati. Analogamente, il diritto a una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta, impone alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione di motivare le proprie decisioni.

148    La motivazione di una decisione di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione riveste un’importanza particolare in quanto consente all’interessato di decidere con piena cognizione di causa se intende ricorrere contro tale decisione e consente al giudice competente di esercitare il suo controllo, e costituisce quindi una delle condizioni di efficacia del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

149    Una siffatta motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale esso è stato adottato. Al riguardo, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).

150    Al fine di esaminare se tale motivazione sia sufficiente per quanto concerne una decisione che fissa i contributi ex ante, si deve ricordare, in primo luogo, che dalla giurisprudenza della Corte non si può dedurre che la motivazione di qualsiasi decisione di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione che ponga a carico di un operatore privato il pagamento di una somma di denaro debba necessariamente comprendere tutti gli elementi che consentono al suo destinatario di verificare l’esattezza del calcolo dell’importo di tale somma di denaro (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 105 e giurisprudenza ivi citata).

151    In secondo luogo, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono, in via di principio, tenuti, in applicazione del principio di tutela del segreto commerciale, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che, in particolare, si concretizza all’articolo 339 TFUE, a non rivelare ai concorrenti di un operatore privato informazioni riservate fornite da quest’ultimo (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 109 e giurisprudenza ivi citata).

152    In terzo luogo, ritenere che la motivazione della decisione del SRB che fissa contributi ex ante debba necessariamente consentire agli enti di verificare l’esattezza del calcolo del loro contributo ex ante significherebbe, necessariamente, vietare al legislatore dell’Unione di stabilire un metodo di calcolo di tale contributo che includa dati il cui carattere riservato è tutelato dal diritto dell’Unione e, pertanto, ridurre eccessivamente l’ampio potere discrezionale di cui deve disporre, a tal fine, detto legislatore, impedendo, segnatamente, a quest’ultimo di optare per un metodo di calcolo idoneo ad assicurare un adeguamento dinamico del finanziamento del SRF all’evoluzione del settore finanziario, mediante la valutazione comparata, in particolare, della situazione finanziaria di ciascun ente autorizzato sul territorio di uno Stato membro partecipante (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 118).

153    In quarto luogo, sebbene da quanto precede risulti che l’obbligo di motivazione gravante sul SRB deve essere bilanciato, in considerazione della logica del sistema di finanziamento del SRF e del metodo di calcolo stabilito dal legislatore dell’Unione, con l’obbligo del SRB di rispettare il segreto commerciale degli enti interessati, resta il fatto che quest’ultimo obbligo non deve essere inteso in senso così ampio da privare l’obbligo di motivazione della sua sostanza (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 120).

154    Tuttavia, non si può ritenere, nell’ambito del bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale, che motivare una decisione che pone a carico di un operatore privato il pagamento di una somma di denaro senza fornirgli tutti gli elementi che consentano di verificare con esattezza il calcolo dell’importo di tale somma di denaro pregiudichi necessariamente, in ogni caso, la sostanza dell’obbligo di motivazione (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 121).

155    Per quanto concerne la decisione del SRB che fissa contributi ex ante, l’obbligo di motivazione deve essere considerato rispettato qualora i soggetti interessati da tale decisione, pur non vedendosi trasmettere dati coperti dal segreto commerciale, dispongano del metodo di calcolo utilizzato dal SRB e di informazioni sufficienti per comprendere, in sostanza, in che modo la loro situazione individuale sia stata presa in considerazione, ai fini del calcolo del loro contributo ex ante, tenuto conto della situazione di tutti gli altri enti interessati (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 122).

156    In un caso del genere, tali soggetti sono, infatti, in grado di verificare se il loro contributo ex ante sia stato fissato in modo arbitrario, trascurando la realtà della loro situazione economica o utilizzando dati relativi al resto del settore finanziario che non sono plausibili. Detti soggetti possono, pertanto, comprendere le ragioni della decisione che fissa il loro contributo ex ante e valutare se sia utile proporre un ricorso avverso tale decisione, cosicché sarebbe eccessivo pretendere che il SRB comunichi ciascuno dei dati numerici sui quali si basa il calcolo del contributo ex ante di ciascun ente interessato (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 123).

157    Da quanto precede risulta che il SRB non è, in particolare, tenuto a fornire ad un ente i dati che gli consentano di verificare, in modo completo, l’esattezza del valore del fattore di correzione, poiché tale verifica presupporrebbe di disporre di dati coperti dal segreto commerciale relativi alla situazione economica di ciascuno degli altri enti interessati (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 135).

158    Per contro, spetta al SRB pubblicare o trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative a tali enti, utilizzate per calcolare detto contributo, nei limiti in cui dette informazioni possono essere comunicate senza pregiudicare il segreto commerciale (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 166).

159    Tra le informazioni che devono quindi essere messe a disposizione degli enti figurano, in particolare, i valori limite di ogni intervallo e quelli dei relativi indicatori di rischio, sulla base dei quali il contributo ex ante degli enti è stato corretto in funzione del profilo di rischio di questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 167).

160    È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente sviluppati nell’ambito del secondo motivo.

b)      Sulla prima parte, relativa alla motivazione della determinazione del livello-obiettivo annuale

161    Secondo la ricorrente, la decisione impugnata non è debitamente motivata per quanto concerne la determinazione del livello-obiettivo annuale. Non sarebbe, in particolare, chiara la ragione per cui il SRB non ha considerato, alla luce delle ripercussioni economiche della pandemia di COVID-19 sul settore bancario, un livello-obiettivo annuale meno elevato, al pari degli anni precedenti.

162    In proposito, il SRB si sarebbe limitato ad affermazioni stereotipate e generiche nonché a un elenco di indicatori che devono essere presi in considerazione nella determinazione del livello-obiettivo annuale, senza spiegare come avesse valutato tali indicatori. In particolare, esso non avrebbe spiegato in che modo aveva valutato gli eventuali effetti prociclici dei contributi ex ante sulla situazione finanziaria degli enti e le conseguenze di tale valutazione sulla determinazione del livello-obiettivo annuale.

163    Di conseguenza, la decisione impugnata non consentirebbe alla ricorrente di valutare se la fissazione del livello-obiettivo annuale a un ottavo dell’1,35%, anziché dell’1%, dell’importo medio dei depositi protetti nel 2020 sia conforme al requisito della normativa applicabile secondo cui il livello-obiettivo annuale non dovrebbe superare un ottavo del livello-obiettivo finale.

164    Il SRB ribatte che, data la natura previsionale ed esaustiva del calcolo del livello-obiettivo finale, esso deve necessariamente basarsi su alcune ipotesi e sulla propria esperienza per effettuare proiezioni nella determinazione di tale livello per ciascun periodo di contribuzione. Peraltro, dai considerando da 43 a 48 della decisione impugnata risulterebbe che il SRB ha debitamente tenuto conto della pandemia di COVID-19 nella sua analisi della fase del ciclo economico e dei potenziali effetti prociclici che i contributi ex ante potevano avere sulla situazione finanziaria degli enti.

165    Inoltre, la ricorrente non terrebbe conto del carattere dinamico del livello-obiettivo finale, che deriverebbe dal fatto che la somma dei depositi protetti utilizzata come valore di riferimento alla fine del periodo iniziale sarà, per sua natura, nota solo il 31 dicembre 2023 e prima di tale data può essere solo pronosticata. Al riguardo, la decisione impugnata sarebbe sufficientemente motivata, anche senza un’indicazione esplicita dell’importo preciso del livello-obiettivo finale. Infatti, da tale decisione risulterebbe che, a partire dall’aprile del 2021, i depositi protetti avrebbero dovuto continuare ad aumentare fino alla fine del periodo iniziale. Dovrebbe quindi essere chiaro alla ricorrente che la fissazione del livello-obiettivo annuale ad un ottavo dell’1% dell’importo medio dei depositi protetti nel 2020 non avrebbe consentito di rispettare il requisito previsto all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, consistente nel raggiungere, alla fine del periodo iniziale, un livello-obiettivo finale di almeno l’1% dei depositi protetti.

166    Occorre ricordare, in via preliminare, che, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, al termine del periodo iniziale, il SRF deve disporre di mezzi finanziari pari al livello-obiettivo finale, che corrisponde ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

167    Secondo l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, nel periodo iniziale, i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo finale indicato nel precedente punto 166, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti.

168    L’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 precisa che, ogni anno, i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superano il 12,5% del livello-obiettivo finale.

169    Per quanto riguarda il metodo di calcolo dei contributi ex ante, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 prevede che il SRB determini il loro importo in base al livello-obiettivo annuale, tenendo conto del livello-obiettivo finale e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

170    Analogamente, secondo l’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, il SRB calcola il contributo ex ante per ciascun ente sulla base del livello-obiettivo annuale, che deve essere stabilito in funzione del livello-obiettivo finale e calcolato secondo la metodologia prevista dal regolamento delegato 2015/63.

171    Nel caso di specie, come risulta dal considerando 48 della decisione impugnata, il SRB ha fissato, per il periodo di contribuzione 2021, l’importo del livello-obiettivo annuale in EUR 11 287 677 212,56.

172    Nei considerando 36 e 37 della decisione impugnata, il SRB ha spiegato, in sostanza, che il livello-obiettivo annuale doveva essere determinato sulla base di un’analisi dell’evoluzione dei depositi protetti negli anni precedenti e di qualsiasi sviluppo rilevante della situazione economica nonché su un’analisi riguardante gli indicatori relativi alla fase del ciclo economico e l’impatto che i contributi prociclici avrebbero avuto sulla situazione finanziaria degli enti. Successivamente, il SRB ha ritenuto opportuno fissare un coefficiente basato su tale analisi e sui mezzi finanziari disponibili nel SRF (in prosieguo: il «coefficiente»). Il SRB ha applicato questo coefficiente ad un ottavo dell’importo medio dei depositi protetti nel 2020 per ottenere il livello- obiettivo annuale.

173    Nei considerando da 38 a 47 della decisione impugnata, il SRB ha illustrato il suo modo di procedere per fissare il coefficiente.

174    Nel considerando 38 della decisione impugnata, il SRB ha constatato una tendenza di crescita costante dei depositi protetti di tutti gli enti negli Stati membri partecipanti. In particolare, l’importo medio di tali depositi, calcolato su base trimestrale, ammontava a EUR 6 689 miliardi per l’anno 2020.

175    Nei considerando 40 e 41 della decisione impugnata, il SRB ha presentato le previsioni di sviluppo dei depositi protetti per i tre anni rimanenti del periodo iniziale, ossia dal 2021 al 2023. Ha stimato che i tassi di crescita annuali dei depositi protetti fino alla fine del periodo iniziale si sarebbero situati tra il 4% e il 7%.

176    Nei considerando da 42 a 45 della decisione impugnata, il SRB ha presentato una valutazione della fase del ciclo economico e del potenziale impatto prociclico che i contributi ex ante avrebbero potuto avere sulla situazione finanziaria degli enti. A tal fine, esso ha affermato di aver preso in considerazione diversi indicatori, quali le previsioni di crescita del prodotto interno lordo della Commissione e le proiezioni della Banca centrale europea (BCE) al riguardo o il flusso di credito al settore privato in rapporto al prodotto interno lordo.

177    Nel considerando 46 della decisione impugnata, il SRB ha concluso che, se fosse ragionevole aspettarsi un’ulteriore crescita dei depositi protetti nell’unione bancaria, il ritmo di tale crescita sarebbe inferiore a quello del 2020. In proposito, il SRB ha affermato, al considerando 47 della decisione impugnata, di aver adottato un «approccio prudente» per quanto riguardava la gamma di tassi di crescita dei depositi protetti per gli anni a venire fino al 2023.

178    Alla luce di tali considerazioni, il SRB ha fissato, nel considerando 48 della decisione impugnata, il valore del coefficiente all’1,35%. Esso ha poi calcolato l’importo del livello-obiettivo annuale, moltiplicando l’importo medio dei depositi protetti nel 2020 per tale coefficiente e dividendo il risultato di tale calcolo per otto, conformemente alla seguente formula matematica, contenuta nel considerando 48 di detta decisione:

«Target0 [importo del livello-obiettivo annuale] = Totale depositi protetti2020 * 0,0135 * ⅛ = EUR 11 287 677 212,56».

179    In udienza, il SRB ha tuttavia rilevato di aver determinato il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021 come segue.

180    In primo luogo, sulla base di un’analisi prospettica, il SRB ha fissato l’importo dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, previsto per la fine del periodo iniziale, in circa EUR 7 500 miliardi. Per giungere a tale importo, il SRB ha preso in considerazione l’importo medio dei depositi protetti nel 2020, vale a dire EUR 6 689 miliardi, un tasso di crescita annuo dei depositi protetti del 4%, nonché il numero di periodi di contribuzione rimanenti fino alla fine del periodo iniziale, ossia tre.

181    In secondo luogo, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il SRB ha calcolato l’1% di detti EUR 7 500 miliardi per ottenere l’importo stimato del livello-obiettivo finale che doveva essere raggiunto il 31 dicembre 2023, ossia circa EUR 75 miliardi.

182    In terzo luogo, il SRB ha detratto da quest’ultimo importo i mezzi finanziari già disponibili nel SRF nel 2021, ossia circa EUR 42 miliardi, al fine di ottenere l’importo che restava da percepire nei rimanenti periodi di contribuzione prima della fine del periodo iniziale, vale a dire dal 2021 al 2023. Tale importo ammontava a circa EUR 33 miliardi.

183    In quarto luogo, il SRB ha diviso quest’ultimo importo per tre allo scopo di ripartirlo uniformemente tra i suddetti tre periodi di contribuzione rimanenti. Il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021 è stato così fissato all’importo menzionato nel precedente punto 171, vale a dire circa EUR 11,287 miliardi.

184    Il SRB ha altresì affermato, in udienza, di aver reso pubblici elementi di informazione su cui era stato basato il metodo descritto nei precedenti punti da 180 a 183 e che avrebbero consentito alla ricorrente di comprendere il metodo con cui era stato determinato il livello-obiettivo annuale. In particolare, esso ha precisato di aver pubblicato sul suo sito Internet, nel maggio del 2021, vale a dire dopo l’adozione della decisione impugnata, ma prima della proposizione del presente ricorso, una scheda descrittiva denominata «Fact Sheet 2021» (in prosieguo: la «scheda descrittiva»), che indicava l’importo stimato del livello-obiettivo finale. Del pari, il SRB ha affermato che anche l’importo dei mezzi finanziari disponibili nel SRF era indicato sul suo sito Internet, nonché attraverso altre fonti pubbliche, e ciò ben prima dell’adozione della decisione impugnata.

185    Per esaminare se il SRB abbia rispettato il suo obbligo di motivazione per quanto concerne la determinazione del livello-obiettivo annuale, si deve anzitutto ricordare che il difetto o l’insufficienza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v. sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, il Tribunale può, o addirittura deve, prendere in considerazione anche difetti di motivazione diversi da quelli invocati dalla ricorrente, qualora, in particolare, emergano nel corso del procedimento.

186    A tal fine, le parti sono state sentite, nel corso della fase orale del procedimento, su tutti gli eventuali difetti di motivazione di cui sarebbe inficiata la decisione impugnata per quanto concerne la determinazione del livello-obiettivo annuale. In particolare, interrogato espressamente e ripetutamente al riguardo, il SRB ha descritto, fase per fase, il metodo che aveva realmente seguito per determinare il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021, quale esposto nei precedenti punti da 180 a 183.

187    Per quanto concerne, poi, il contenuto dell’obbligo di motivazione, dalla giurisprudenza risulta che la motivazione di una decisione adottata da un’istituzione o da un organo dell’Unione deve essere, in particolare, priva di contraddizioni per consentire agli interessati di conoscere i motivi reali di tale decisione, allo scopo di difendere i loro diritti dinanzi al giudice competente, e a quest’ultimo di esercitare il suo controllo (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 169 e giurisprudenza ivi citata; del 22 settembre 2005, Suproco/Commissione, T‑101/03, EU:T:2005:336, punti 20 e da 45 a 47, e del 16 dicembre 2015, Grecia/Commissione, T‑241/13, EU:T:2015:982, punto 56).

188    Analogamente, qualora l’autore della decisione impugnata fornisca determinate spiegazioni in merito ai motivi di tale decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione, tali spiegazioni devono essere coerenti con le considerazioni esposte nella decisione medesima (v., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2005, Suproco/Commissione, T‑101/03, EU:T:2005:336, punti da 45 a 47, e del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punti 54 e 55).

189    Infatti, se le considerazioni esposte nella decisione impugnata non sono coerenti con tali spiegazioni fornite nel corso del procedimento giurisdizionale, la motivazione della decisione di cui trattasi non soddisfa le funzioni ricordate nei precedenti punti 148 e 149. In particolare, una siffatta incoerenza impedisce, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni reali della decisione impugnata, prima della proposizione del ricorso, e di preparare la loro difesa al riguardo e, dall’altro, al giudice dell’Unione di individuare i motivi che hanno costituito il fondamento giuridico reale di tale decisione e di esaminarne la conformità alle norme applicabili.

190    Infine, occorre ricordare che il SRB, quando adotta una decisione che fissa i contributi ex ante, deve portare a conoscenza degli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 122).

191    Lo stesso deve valere per il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, poiché tale importo riveste un’importanza fondamentale nell’economia di tale decisione. Infatti, come risulta dall’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, il metodo di calcolo dei contributi ex ante consiste nella ripartizione di tale importo tra tutti gli enti interessati, cosicché un aumento o una riduzione dello stesso importo comporta un aumento o una riduzione corrispondente del contributo ex ante di ciascuno di tali enti.

192    Da quanto precede risulta che, sebbene il SRB sia tenuto a fornire agli enti, mediante la decisione impugnata, spiegazioni relative al metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, tali spiegazioni devono essere coerenti con le spiegazioni fornite dal SRB durante il procedimento giurisdizionale e relative al metodo effettivamente applicato.

193    Tuttavia, il presente caso è di diversa natura.

194    Infatti, occorre anzitutto rilevare che la decisione impugnata ha esposto, al considerando 48, una formula matematica che ha presentato come base per la determinazione del livello-obiettivo annuale. Orbene, risulta che questa formula non integra gli elementi del metodo effettivamente applicato dal SRB, come spiegato in udienza. Invero, come emerge dai precedenti punti da 180 a 183, il SRB ha ottenuto l’importo del livello-obiettivo annuale, nell’ambito di tale metodo, detraendo dal livello-obiettivo finale i mezzi finanziari disponibili nel SRF, per calcolare l’importo che rimaneva da percepire fino alla fine del periodo iniziale, e dividendo quest’ultimo importo per tre. Orbene, queste due fasi del calcolo non sono espresse nella suddetta formula matematica.

195    Peraltro, tale constatazione non può essere messa in discussione dall’affermazione del SRB secondo cui esso ha pubblicato, nel maggio del 2021, la scheda descrittiva, che conteneva una forcella indicante gli eventuali importi del livello-obiettivo finale, e, sul suo sito Internet, l’importo dei mezzi finanziari disponibili nel SRF. Infatti, indipendentemente dalla questione di stabilire se la ricorrente fosse effettivamente a conoscenza di tali importi, questi ultimi non erano di per sé tali da consentirle di comprendere che le due operazioni menzionate nel precedente punto 194 fossero state effettivamente applicate dal SRB, fermo restando, inoltre, che la formula matematica prevista al considerando 48 della decisione impugnata non li menzionava neanche.

196    Simili incongruenze riguardano anche il modo in cui è stato fissato il coefficiente dell’1,35%, che tuttavia riveste un ruolo fondamentale nella formula matematica menzionata nel precedente punto 178. Infatti, tale coefficiente potrebbe essere inteso come basato, tra altri parametri, sulla previsione di crescita dei depositi protetti durante gli anni rimanenti del periodo iniziale. Orbene, come riconosciuto dal SRB in udienza, detto coefficiente è stato fissato in modo tale da poter giustificare il risultato del calcolo dell’importo del livello-obiettivo annuale, ossia dopo che il SRB ha calcolato tale importo applicando le quattro fasi esposte nei precedenti punti da 180 a 183 e, in particolare, dividendo per tre l’importo risultante dalla detrazione dei mezzi finanziari disponibili nel SRF dal livello-obiettivo finale. Orbene, ciò non risulta in alcun modo dalla decisione impugnata.

197    Occorre ricordare inoltre che, secondo la scheda descrittiva, l’importo del livello-obiettivo finale stimato si collocava in una forcella compresa tra EUR 70 miliardi e EUR 75 miliardi. Orbene, tale forcella risulta incoerente con la forcella del tasso di crescita dei depositi protetti compresa tra il 4% e il 7% figurante nel considerando 41 della decisione impugnata. Infatti, il SRB ha indicato in udienza che, ai fini della determinazione del livello-obiettivo annuale, esso aveva tenuto conto del tasso di crescita dei depositi protetti del 4% – che era il tasso più basso della seconda forcella – e aveva così ottenuto il livello-obiettivo finale stimato di EUR 75 miliardi – che costituiva il valore più elevato della prima forcella. Esiste pertanto una discrepanza tra queste due forcelle. Infatti, da un lato, la forcella relativa al tasso di evoluzione dei depositi protetti comprende anche valori superiori al tasso del 4%, la cui applicazione avrebbe tuttavia comportato un importo stimato del livello-obiettivo finale superiore a quelli inclusi nella forcella relativa a tale livello-obiettivo. Dall’altro lato, per la ricorrente è impossibile comprendere la ragione per cui il SRB abbia incluso nella forcella relativa a detto livello-obiettivo importi inferiori a EUR 75 miliardi. Infatti, per ottenere questo risultato, sarebbe stato necessario applicare un tasso inferiore al 4%, che non è però incluso nella forcella relativa al tasso di crescita dei depositi protetti. In tali circostanze, la ricorrente non era in grado di determinare il modo in cui il SRB ha utilizzato la forcella relativa al tasso di evoluzione di tali depositi per giungere al calcolo del livello-obiettivo finale stimato.

198    Ne consegue che, per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale, il metodo realmente applicato dal SRB, quale illustrato in udienza, non corrisponde a quello descritto nella decisione impugnata, cosicché le ragioni effettive, alla luce delle quali è stato fissato tale livello-obiettivo, non potevano essere individuate sulla base della decisione impugnata né dagli enti né dal Tribunale.

199    Alla luce di quanto precede, si deve constatare che la decisione impugnata è inficiata da difetti di motivazione per quanto concerne la determinazione del livello-obiettivo annuale.

200    Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo deve essere accolta. Tenuto conto delle implicazioni giuridiche ed economiche della presente causa, è tuttavia nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia proseguire l’esame degli altri motivi di ricorso.

(omissis)

d)      Sulla terza parte, relativa alla motivazione della decisione impugnata per quanto concerne lomessa applicazione di taluni indicatori di rischio

212    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non fornisce una motivazione sufficiente per quanto riguarda l’omessa applicazione di taluni indicatori di rischio ai fini del calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2021.

213    Infatti, il SRB non avrebbe applicato, in tale decisione, quattro indicatori e sottoindicatori di rischio che il regolamento delegato 2015/63 tuttavia prevede ai fini della fissazione dei contributi ex ante, ossia l’indicatore «coefficiente netto di finanziamento stabile» (in prosieguo: l’«indicatore NSFR»), l’indicatore «fondi propri e passività ammissibili detenuti dall’ente in eccesso rispetto al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili» (in prosieguo: l’«indicatore MREL») e i sottoindicatori «complessità» e «possibilità di risoluzione».

214    In mancanza di informazioni sufficienti, sarebbe impossibile sapere in che misura l’omessa applicazione di detti indicatori e sottoindicatori di rischio abbia avuto un impatto positivo o negativo sul contributo ex ante della ricorrente. In ogni caso, non sarebbe chiara la ragione per cui un ente, quale la ricorrente, debba essere penalizzato perché un altro ente non ha comunicato determinati dati nel modo richiesto, il che ha comportato l’omessa applicazione degli indicatori e dei sottoindicatori di rischio in questione.

215    Il SRB contesta l’argomento della ricorrente.

216    Occorre anzitutto rilevare che l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 stabilisce che, «[l]addove l’obbligo applicabile di segnalazione a fini di vigilanza di cui all’articolo 14 [di tale regolamento delegato] non contempli, per l’anno di riferimento, le informazioni richieste da un indicatore specifico di cui all’allegato II [dello stesso regolamento delegato], detto indicatore di rischio non si applica finché non è applicabile l’obbligo di segnalazione a fini di vigilanza».

217    Nel caso di specie, il SRB ha indicato, ai considerando da 21 a 29 della decisione impugnata, di non aver applicato gli indicatori NSFR e MREL né i sottoindicatori «complessità» e «possibilità di risoluzione» in quanto, al momento dell’adozione di tale decisione, le informazioni richieste a titolo di tali indicatori e sottoindicatori di rischio non erano disponibili in forma armonizzata per tutti gli enti.

218    Più in particolare, per quanto concerne l’indicatore NSFR, il SRB ha rilevato che «nessuna norma vincolante armonizzata in materia di NSFR [era] stata applicata nel [l’Unione] e [che esso] non [era] stato quindi in grado di individuare indicatori a livello nazionale». Quanto all’indicatore MREL, il SRB ha precisato che, «poiché i requisiti relativi al MREL [erano] stati nel complesso attuati in modo graduale, [esso] non dispone[va] di dati che gli consentissero di applicare tale indicatore a livello di ciascun ente che contribuiva al [SRF]». Per quanto concerne i sottoindicatori «complessità» e «possibilità di risoluzione», il SRB ha affermato che «i dati richiesti per [tali sottoindicatori] non [erano] disponibili in forma armonizzata per tutti gli enti degli Stati membri partecipanti per l’anno di riferimento 2019».

219    Una siffatta motivazione consente alla ricorrente di comprendere i motivi per i quali il SRB non ha applicato gli indicatori e i sottoindicatori di rischio in questione e soddisfa quindi i requisiti enunciati dalla giurisprudenza citata nei precedenti punti 148 e 149.

220    Peraltro, dalla formulazione stessa dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 risulta che tale disposizione non consente al SRB di tener conto delle ripercussioni dell’omessa applicazione di un indicatore di rischio sull’importo del contributo ex ante di ciascun ente. Di conseguenza, la ricorrente non può contestare al SRB di non aver incluso tali considerazioni nella decisione impugnata.

221    Pertanto, occorre respingere la terza parte del secondo motivo.

e)      Sulla quarta parte, relativa alla motivazione della decisione impugnata per quanto concerne talune scelte discrezionali del SRB nellambito della fissazione dei parametri per il calcolo dei contributi ex ante

222    La ricorrente fa valere, in sostanza, che la motivazione della decisione impugnata è insufficiente, in quanto non precisa il modo in cui il SRB ha esercitato il potere discrezionale conferitogli dal regolamento delegato 2015/63 e che verte su vari aspetti del calcolo dei contributi ex ante.

223    In particolare, il SRB disporrebbe di un ampio potere discrezionale nel fissare l’importo degli IPI e non sarebbero chiare le ragioni per le quali esso abbia limitato la quota degli IPI al 15% dell’importo dei singoli contributi ex ante degli enti interessati.

224    Inoltre, dall’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento delegato 2015/63 e dai considerando da 94 a 101, 106, 108 e 112 della decisione impugnata risulterebbe che il SRB dispone di un potere discrezionale per definire indicatori di rischio supplementari e riscalare i vari indicatori di rischio in caso di omessa applicazione di alcuni di tali indicatori. In proposito, il quadro giuridico non fornirebbe sufficiente chiarezza sul metodo di calcolo dei contributi ex ante e sui criteri che lo determinano.

225    Il SRB contesta l’argomento della ricorrente.

226    Occorre rilevare al riguardo che, nei considerando da 145 a 153 della decisione impugnata, il SRB ha esposto, in modo dettagliato e circostanziato, le ragioni per le quali aveva limitato il ricorso agli IPI al 15% dell’importo dei singoli contributi ex ante degli enti interessati. Orbene, la ricorrente non ha precisato in che cosa tali spiegazioni sarebbero insufficienti per comprendere le ragioni che avevano portato il SRB ad imporre un limite del genere. Di conseguenza, l’argomento della ricorrente non contiene alcun elemento idoneo a dimostrare che la decisione impugnata sia insufficientemente motivata al riguardo.

227    Lo stesso vale per quanto concerne gli indicatori di rischio supplementari, i riscalaggi dei vari indicatori di rischio nonché gli altri aspetti del calcolo menzionati dalla ricorrente. Infatti, il SRB ha precisato, ai considerando da 98 a 101 della decisione impugnata, il modo in cui aveva definito gli indicatori e i sottoindicatori di rischio applicati nella categoria di rischio IV. Esso ha anche esposto, ai considerando da 20 a 29 e da 94 a 96 della decisione impugnata, le ragioni per le quali aveva ritenuto necessario non applicare determinati indicatori di rischio (v. punti 217 e 218 supra) e procedere ai riscalaggi dei vari indicatori di rischio che ne risultavano. Infine, il SRB ha indicato, ai considerando 108 e 112 della decisione impugnata, il modo in cui aveva riscalato gli indicatori grezzi di rischio ai sensi dell’allegato I, sotto il titolo «Fase 3», del regolamento delegato 2015/63 e il modo in cui aveva applicato un segno negativo o positivo a ciascun indicatore di rischio conformemente all’allegato I, sotto il titolo «Fase 4», di tale regolamento delegato. Orbene, la ricorrente non ha precisato le ragioni per le quali la motivazione contenuta nei considerando summenzionati della decisione impugnata non sarebbe sufficiente.

228    Infine, la ricorrente fa valere che il regolamento delegato 2015/63 non è sufficientemente chiaro per quanto concerne il metodo di calcolo dei contributi ex ante e i criteri che lo determinano. Anche supponendo che tale censura possa essere interpretata nel senso che, con essa, la ricorrente eccepisce l’illegittimità degli articoli da 4 a 7 e 9 nonché dell’allegato I di tale regolamento delegato, quest’ultima non spiega in cosa consisterebbe l’illegittimità di tali disposizioni. In proposito, l’affermazione della ricorrente, non suffragata in alcun modo, secondo cui detto regolamento delegato conferisce al SRB un potere discrezionale considerevole non è di per sé sufficiente a contestare la legittimità di dette disposizioni.

229    In tali circostanze, occorre respingere la quarta parte del secondo motivo.

f)      Sulla quinta parte, relativa alla motivazione della decisione impugnata per quanto concerne altri aspetti del calcolo del contributo ex ante della ricorrente

230    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l’obbligo di motivazione, in quanto il modo in cui il SRB ha calcolato il suo contributo ex ante non è trasparente né comprensibile.

231    Il SRB contesta l’argomento della ricorrente.

1)      Sulla natura asseritamente incomprensibile e non verificabile del calcolo dei contributi ex ante

232    In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata si limita a considerazioni generali sul metodo di raccolta dei dati e di calcolo dei contributi ex ante. Pertanto, il testo di tale decisione non conterrebbe alcun elemento relativo al calcolo effettivo del contributo ex ante della ricorrente. In particolare, gli allegati a tale decisione conterrebbero soltanto risultati finali, il che renderebbe incomprensibile e non verificabile il calcolo di tale contributo. I dati contenuti in detti allegati sarebbero inoltre irrilevanti, in quanto non probanti, e non avrebbero alcun valore esplicativo e giustificativo a causa delle inspiegabili fluttuazioni di alcuni valori da un anno all’altro. Di conseguenza, il Tribunale e le autorità di risoluzione nazionali non sarebbero in grado di controllare il calcolo effettuato dal SRB. L’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari non avrebbe quindi motivato, nell’avviso di riscossione, il calcolo del contributo ex ante, ma avrebbe semplicemente rinviato alla decisione impugnata. Del pari, essa avrebbe confermato di non aver essa stessa compreso tale decisione.

233    In proposito, come rilevato nel precedente punto 15, l’allegato I della decisione impugnata contiene la scheda individuale della ricorrente, che riporta non solo i dati comuni determinati dal SRB sommando o combinando i dati di tutti gli enti, ma anche tutti i dati individuali della ricorrente utilizzati per il calcolo del suo contributo ex ante, quali l’importo del suo contributo annuale di base, i valori dei suoi indicatori di rischio nonché la sua classificazione nei rispettivi intervalli in funzione di tali valori. Inoltre, dall’allegato II di tale decisione risulta che la ricorrente era informata del numero di intervalli corrispondenti a ciascun indicatore di rischio nonché dei valori limite di questi intervalli. Conformemente alla giurisprudenza citata nel precedente punto 159, la ricorrente era quindi, in particolare, in grado di verificare, alla luce dei dati dell’allegato I di detta decisione, letti in combinato disposto con i dati dell’allegato II della medesima decisione, se essa fosse stata collocata negli intervalli corretti rispetto a tutti gli altri enti.

234    Ciò è tanto più vero in quanto il SRB ha inviato alla ricorrente, prima dell’adozione della decisione impugnata, uno strumento di calcolo dei contributi ex ante, in modo da poter calcolare in anticipo il proprio contributo ex ante. Questo strumento conteneva, da un lato, gli algoritmi utilizzati dal SRB per effettuare i calcoli preliminari e, dall’altro, i dati comuni determinati dal SRB sommando o combinando i dati individuali di tutti gli enti interessati. Pertanto, inserendo i suoi dati individuali negli appositi campi di detto strumento, la ricorrente ha potuto calcolare, fase per fase, il suo singolo contributo ex ante, conformemente ai calcoli preliminari effettuati dal SRB sui contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2021.

235    È vero che, per quanto riguarda i dati degli altri enti utilizzati dal SRB nell’ambito delle fasi di calcolo dei contributi ex ante, quali definiti nell’allegato I del regolamento delegato 2015/63, concernente la «discretizzazione degli indicatori» (fase 2), l’«inclusione del segno attribuito» (fase 4) e il «calcolo dei contributi annuali» (fase 6), gli allegati I e II della decisione impugnata contengono solo i dati comuni determinati dal SRB sommando o combinando i dati individuali di tutti gli enti interessati. Tuttavia, dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 157 risulta che il SRB non è tenuto a fornire agli enti il calcolo completo utilizzato per ottenere tali dati comuni, dal momento che ciò presupporrebbe la divulgazione di dati coperti dal segreto commerciale relativi alla situazione economica di ciascuno degli altri enti interessati.

236    Infine, l’affermazione della ricorrente secondo cui i dati contenuti negli allegati della decisione impugnata sono privi di qualsiasi «valore esplicativo e giustificativo» a causa delle fluttuazioni asseritamente incomprensibili, da un anno all’altro, di taluni valori non può essere accolta. Invero, il solo fatto che alcuni valori, ottenuti sommando o combinando i dati di un gran numero di enti, possano variare da un anno all’altro non può mettere in discussione la credibilità, per gli enti interessati, di tutti i dati contenuti negli allegati I e II della decisione impugnata.

237    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il calcolo del suo contributo annuale di base e del suo fattore di correzione è incomprensibile. In proposito, il valore di tale fattore sarebbe eccessivamente elevato, nonostante gli eccellenti rating internazionali della ricorrente, il suo profilo di rischio sarebbe migliore rispetto alla media di quello degli enti interessati e il suo modello economico sarebbe di una complessità relativamente ridotta. In particolare, la ricorrente non sarebbe in grado di comprendere le ragioni per le quali il livello del suo fattore di correzione calcolato sulla base nazionale sia elevato,[riservato](2).

238    Occorre rilevare, in proposito, che il valore del fattore di correzione deriva da un calcolo fondato sul metodo descritto nell’allegato I del regolamento delegato 2015/63 ed è descritto in dettaglio nei considerando da 93 a 121 della decisione impugnata, nonché nella scheda individuale della ricorrente, che fa parte dell’allegato I di tale decisione. Orbene, la ricorrente non ha presentato al Tribunale alcun elemento concreto con cui intenda dimostrare che tale metodo e i dati contenuti in detti considerando della decisione impugnata o nella scheda individuale sono incomprensibili o incoerenti.

239    In ogni caso, dato che gli indicatori di rischio, quali descritti in dettaglio nei considerando da 93 a 100 della decisione impugnata, sono ponderati all’interno di ciascuna delle quattro categorie di rischio e queste quattro categorie di rischio sono anch’esse ponderate, alcuni indicatori di rischio hanno un peso minore nel risultato del calcolo del fattore di correzione rispetto agli altri. [riservato]In tali circostanze, è erronea l’affermazione della ricorrente secondo cui il valore del suo fattore di correzione sarebbe inspiegabilmente elevato.

240    In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata, in quanto non consente di comprendere per quale ragione il suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2021 sia aumentato del [riservato] rispetto a quello corrispondente al periodo di contribuzione 2020, mentre l’importo dei depositi protetti in Austria è aumentato solo del 5,08%, l’importo dei depositi protetti della ricorrente è aumentato solo del [riservato] gli indici di adeguamento al rischio di quest’ultima sono aumentati solo dell’[riservato], l’importo finale dei contributi ex ante per tutta l’unione bancaria è aumentato solo del 13% e l’attività commerciale della ricorrente è rimasta identica.

241    In proposito, dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 149 risulta che la motivazione di un atto dell’Unione non deve specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. In particolare, l’obbligo di motivazione gravante sul SRB non si estende fino a richiedergli di giustificare le ragioni per le quali un contributo ex ante è aumentato rispetto all’anno precedente.

242    Peraltro, dalla struttura del metodo di calcolo dei contributi ex ante emerge che l’importo di questi ultimi dipende, segnatamente, dall’importo dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti nonché dal profilo di rischio di tutti questi enti. Pertanto, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, l’aumento del suo contributo ex ante da un anno all’altro non sarà necessariamente proporzionale all’aumento dei depositi protetti in Austria, dei suoi depositi protetti o del suo fattore di correzione.

243    In tali circostanze, le ragioni esatte che hanno condotto all’aumento del contributo ex ante della ricorrente, nonostante le circostanze menzionate da quest’ultima, non possono essere considerate informazioni senza le quali non sarebbe possibile comprendere in che modo la sua situazione individuale sia stata presa in considerazione ai fini del calcolo del suo contributo ex ante ai sensi della giurisprudenza citata nei precedenti punti da 150 a 159.

244    In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la classificazione degli enti negli intervalli è inintelligibile e produce distorsioni considerevoli nonché risultati errati. In particolare, non sarebbe stata precisata la ragione per la quale lo stesso numero di enti non è stato classificato in ciascun intervallo nell’ambito dell’indicatore di rischio «coefficiente di leva finanziaria». La classificazione degli enti negli intervalli sarebbe incomprensibile anche per quanto riguarda l’indicatore di rischio «attività ponderate in funzione del rischio per il rischio di mercato divise per il CET1», che rientra nella categoria di rischio IV, in quanto nemmeno in tale intervallo gli enti sarebbero classificati in modo equo e giustificabile. Lo stesso vale per quanto concerne altri indicatori di rischio, quali l’indicatore «attività ponderate in funzione del rischio per il rischio di mercato divise per le attività totali». Sarebbe quindi impossibile valutare in modo definitivo se la definizione degli intervalli e la classificazione degli enti in tali intervalli siano state effettuate correttamente dal SRB e se la classificazione della ricorrente sia realistica.

245    In particolare, il SRB avrebbe dovuto rendere noti, eventualmente in forma anonima, i dati di ogni ente utilizzati per il calcolo degli indicatori grezzi, affinché la ricorrente potesse verificare se gli enti che avevano fornito dati comparabili fossero stati classificati in intervalli simili.

246    In proposito, per quanto riguarda, anzitutto, la motivazione della decisione impugnata quanto al fatto che lo stesso numero di enti non è stato assegnato a ciascun intervallo per quanto concerne l’indicatore di rischio «coefficiente di leva finanziaria», occorre rilevare che il SRB ha sufficientemente spiegato, al considerando 106 della decisione impugnata, i motivi di una siffatta classificazione, indicando che quest’ultima mirava ad evitare che enti che presentavano lo stesso valore per un indicatore grezzo di rischio fossero classificati in intervalli differenti, cosicché gli enti aventi lo stesso valore per tale indicatore sono stati assegnati allo stesso intervallo, il che ha potuto comportare che un numero diverso di enti fosse classificato in ciascun intervallo.

247    Tenuto conto, poi, della giurisprudenza citata nei precedenti punti da 150 a 159, la ricorrente sostiene erroneamente che il SRB avrebbe dovuto consentirle di verificare, in modo completo, la determinazione del numero di intervalli e la classificazione degli enti in tali intervalli, poiché un approccio del genere avrebbe implicato che i dati degli altri enti coperti dal segreto commerciale le fossero stati comunicati.

248    Si deve aggiungere al riguardo che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il SRB non è tenuto a divulgare, per ciascun ente interessato, la totalità dei dati fornitigli da quest’ultimo né la sua classificazione nei diversi intervalli all’interno di ciascun indicatore di rischio, limitandosi a sostituire il nome di ciascun ente con uno pseudonimo. Infatti, come ha spiegato il SRB, senza essere seriamente contraddetto su questo punto, un tale procedimento non potrebbe garantire che gli enti non possano essere identificati a partire dai dati così comunicati. Non è effettivamente escluso che taluni enti, anche pseudonimizzati, possano comunque essere identificati sulla base dei dati individuali già resi pubblici, in particolare nel caso degli enti di grandi dimensioni e degli Stati membri che hanno solo pochi enti.

249    Del resto, le censure della ricorrente relative ad altre presunte distorsioni nella classificazione per intervalli all’interno delle varie categorie di rischio, anche supponendole ricevibili alla luce della giurisprudenza citata nei precedenti punti da 27 a 30, rientrano in una questione di merito, e non nella motivazione della decisione impugnata.

2)      Omessa fornitura dei dati individuali degli altri enti

250    La ricorrente sostiene che la motivazione della decisione impugnata è insufficiente in quanto non fornisce i dati individuali degli altri enti, senza i quali le sarebbe impossibile verificare il calcolo del suo contributo ex ante. I dati comunicati dagli enti conformemente all’allegato II del regolamento delegato 2015/63 non sarebbero, in realtà, dati riservati, poiché sarebbero accessibili al pubblico o risulterebbero da informazioni pubblicate, quali le relazioni di attività di tali enti.

251    Pertanto, il SRB non avrebbe attentamente bilanciato l’obbligo di motivazione con l’esigenza di tutela del segreto commerciale, prevedendo, ad esempio, una procedura di consultazione dei fascicoli adeguata che avrebbe consentito una comunicazione completa dei dati utilizzati nel calcolo dei contributi ex ante. La ricorrente ha quindi invitato il Tribunale a chiedere al SRB di presentare tutti i documenti rilevanti per tale calcolo.

252    Nella sua replica, la ricorrente ritiene che il SRB non abbia rispettato i requisiti derivanti dall’obbligo di motivazione definiti dalla Corte nella sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601), in quanto non le avrebbe fornito tutti gli elementi del calcolo del suo contributo ex ante che avrebbe potuto trasmettere senza violare il segreto commerciale. A questo proposito, la Corte non avrebbe elencato in modo esaustivo tutti gli elementi che il SRB deve divulgare.

253    Secondo la ricorrente, spetterebbe anzitutto al SRB dimostrare il carattere riservato di ogni dato che non ha divulgato e che è necessario per verificare il calcolo dei contributi ex ante.

254    Per quanto concerne, poi, la tutela del segreto commerciale, per alcuni dei dati non comunicati dal SRB, non vi sarebbe alcun rischio di pregiudicare gli interessi degli enti interessati derivante dalla loro trasmissione. Questo sarebbe il caso, ad esempio, dei fattori di correzione di ogni ente.

255    Peraltro, i dati su cui si fonda il calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2021 risalirebbero al 2019, ossia quasi tre anni prima dell’adozione della decisione impugnata, cosicché essi avrebbero perso ogni carattere riservato. Infatti, i dati dichiarati dagli enti variano notevolmente da un anno all’altro e sarebbero quindi privi di utilità pratica ai fini della valutazione della posizione economica degli enti.

256    Infine, i dati che non consentono di identificare gli enti, compresi tutti i dati aggregati utilizzati nelle varie fasi del calcolo dei contributi ex ante, dovrebbero in ogni caso essere divulgati. Il SRB avrebbe potuto, in particolare, comunicare le passività totali di ciascun ente nonché il suo fattore di correzione cancellando il nome dell’ente interessato, senza divulgare dati riservati. In tal modo, gli enti avrebbero potuto effettuare un confronto con altri enti di dimensioni simili, al fine di valutare se la correzione in funzione del profilo di rischio corrispondesse alla loro situazione economica reale e di verificare la classificazione degli enti negli intervalli.

257    Al considerando 88 della decisione impugnata, il SRB ha osservato che «i segreti commerciali degli enti – vale a dire, tutte le informazioni sull’attività professionale degli enti che, in caso di divulgazione a un concorrente e/o a un pubblico più ampio, potrebbero pregiudicare in modo significativo gli interessi degli enti – [erano] considerati informazioni riservate». Esso ha aggiunto che, «[n]el contesto del calcolo dei contributi ex ante (...), le informazioni individuali trasmesse dagli enti attraverso i moduli di [dichiarazione] (...), sulle quali [esso] si basa[va] per calcolare il loro contributo ex ante, [erano] considerate segreti commerciali».

258    Inoltre, ai considerando da 90 a 92 della decisione impugnata, il SRB ha rilevato che gli era vietato «divulgare i punti-dato individuali degli enti che [erano] alla base dei calcoli in [detta decisione]», mentre era autorizzato solo a «divulgare i dati aggregati e comuni, dal momento che questi dati [erano] in forma collettiva». Ciò premesso, gli enti beneficiavano, secondo detta decisione, di una «trasparenza totale quanto al calcolo del loro [contributo annuale di base] e del loro fattore di correzione» per le fasi di calcolo di tale contributo che vertevano sul «calcolo degli indicatori grezzi» (fase 1), sul «riscalaggio degli indicatori» (fase 3) e sul «calcolo dell’indicatore composito» (fase 5). Inoltre, gli enti erano in grado di ottenere «punti di dati comuni utilizzati indifferentemente dal SRB per tutti gli enti soggetti alla correzione in funzione del loro profilo di rischio» per le fasi di calcolo relative alla «discretizzazione degli indicatori» (fase 2), all’«inclusione del segno attribuito» (fase 4) e al «calcolo dei contributi annuali» (fase 6).

259    In proposito occorre ricordare, in primo luogo, che il principio stesso del metodo di calcolo dei contributi ex ante, quale risulta dalla direttiva 2014/59 e dal regolamento n. 806/2014, implica l’impiego, da parte del SRB, di dati coperti dal segreto commerciale che non possono essere riportati nella motivazione della decisione di fissazione dei contributi ex ante (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 114).

260    In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’obbligo di motivazione non impone al SRB di includere nella decisione impugnata considerazioni dettagliate che dimostrino il carattere riservato di ciascuna categoria di dati forniti dagli enti.

261    Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 149, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni.

262    Orbene, da un lato, dalle considerazioni esposte nel considerando 88 della decisione impugnata emerge che il SRB ha ritenuto che l’insieme dei dati dichiarati da ciascun ente fosse coperto, nel suo complesso, dal segreto commerciale, poiché la divulgazione di tali dati ad un concorrente o ad un pubblico più ampio avrebbe potuto gravemente pregiudicare gli interessi dell’ente interessato.

263    Dall’altro lato, dato che la ricorrente ha fornito i propri dati ai fini del calcolo dei contributi ex ante, conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato 2015/63, essa aveva piena conoscenza della natura e delle caratteristiche generali di ciascuna categoria di tali dati. Essa era quindi in grado, in particolare, di valutare in che misura ciascuna di tali categorie di dati potesse comportare informazioni riservate.

264    In tali circostanze, la ricorrente disponeva di informazioni sufficienti per comprendere e, se del caso, contestare le ragioni per le quali il SRB aveva ritenuto che i dati individuali degli altri enti fossero coperti dal segreto commerciale. Essa poteva, segnatamente, contestare, alla luce della natura e delle caratteristiche generali di ciascuna categoria di tali dati, la valutazione del SRB contenuta nel considerando 88 della decisione impugnata, secondo cui detti dati erano segreti e la loro divulgazione avrebbe potuto gravemente pregiudicare gli interessi dell’ente interessato. Pertanto, essa disponeva di tutti gli elementi necessari per poter contestare l’inosservanza da parte del SRB dei requisiti individuati dalla Corte in materia di bilanciamento dell’obbligo di motivazione con il principio di tutela del segreto commerciale, quali ricordati nei precedenti punti 155, 158 e 159.

265    In terzo luogo, gli elementi di prova che la ricorrente ha presentato al Tribunale non sono sufficienti a dimostrare che i dati individuali degli enti non sono, in realtà, dati riservati, in quanto sono di dominio pubblico.

266    In proposito, da un lato, la ricorrente ha indicato, a sostegno del suo argomento, che un gran numero di dati comunicati dagli enti sarebbero stati divulgati in occasione degli stress test [test di resistenza] pubblicati dall’Autorità bancaria europea (ABE), ad esempio «dati sul capitale (capitali propri, fondi propri, coefficiente di fondi propri di base, ecc.), il rapporto debito/PIL, nonché diversi importi di posizione di rischio (rischio di credito, cartolarizzazione, rischio di mercato, rischio di gestione, ecc.)». Inoltre, l’ABE realizzerebbe, secondo la ricorrente, esercizi annuali di trasparenza a livello dell’Unione, nell’ambito dei quali tale autorità pubblicherebbe in particolare «i dati dettagliati di ciascun ente circa la loro posizione di mercato, gli importi delle posizioni di rischio [o] i coefficienti di fondi propri».

267    Occorre tuttavia rilevare che lo stress test condotto dall’ABE nel 2018 a livello dell’Unione e gli esercizi annuali di trasparenza, cui fa riferimento la ricorrente, riguardano solo un numero circoscritto di enti, nonché un numero limitato di dati, molto meno numerosi di quelli comunicati nell’ambito del calcolo dei contributi ex ante, circostanza che la ricorrente ha, del resto, riconosciuto in udienza. Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che i dati pubblicati nell’ambito delle attività dell’ABE riguardassero tutti gli enti soggetti all’obbligo di versare contributi ex ante.

268    Dall’altro lato, la ricorrente si è riferita al fatto che gli esercizi annuali di trasparenza menzionati nel precedente punto 267 miravano a completare le pubblicazioni dei dati da parte degli enti stessi sulla base, in particolare, degli articoli da 431 a 455 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), nonché dell’articolo 106 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338). Orbene, al riguardo, la ricorrente si è limitata ad un mero rinvio a tali disposizioni, senza spiegare quali dati individuali specifici degli enti utilizzati per calcolare i contributi ex ante fossero obbligatoriamente, sulla base di tali disposizioni, di dominio pubblico al momento dell’adozione della decisione impugnata.

269    Peraltro, la ricorrente non ha sostenuto, e ancor meno dimostrato, che tutti i dati utilizzati per la determinazione di almeno un indicatore di rischio, il cui calcolo richiederebbe la combinazione di più categorie di dati, fossero di dominio pubblico al momento dell’adozione della decisione impugnata.

270    In quarto luogo, il fatto che i dati utilizzati per calcolare i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2021 si riferiscano al 2019 non significa che tali dati non fossero più coperti dal segreto commerciale al momento dell’adozione della decisione impugnata. Del pari, non è stato dimostrato che la divulgazione, con la decisione impugnata, di tutti i dati dichiarati da ciascun ente non potesse violare, per il solo fatto del decorso del tempo, il segreto commerciale. Al riguardo, la mera circostanza secondo cui tali dati subiscono fluttuazioni da un anno all’altro non consente di dimostrare che detti dati avessero perso, prima dell’adozione della decisione impugnata, il loro carattere riservato.

271    Inoltre, è vero che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, qualora le informazioni che possono aver costituito segreti commerciali in un determinato momento risalgano a cinque anni addietro o più, esse sono considerate, in linea di principio, a causa del decorso del tempo, storiche e ormai prive, per tale motivo, del loro carattere segreto, salvo che, in via eccezionale, la parte che invoca tale carattere non dimostri che, sebbene siano risalenti, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della propria posizione commerciale o di quella di terzi interessati (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, i dati utilizzati per calcolare i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2021 risalivano a meno di tre anni al momento dell’adozione della decisione impugnata.

272    In quinto luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il SRB avrebbe dovuto divulgare, in forma anonima, i valori del fattore di correzione e delle passività totali di ciascun ente, dalla giurisprudenza citata nei precedenti punti da 150 a 159 risulta che, per quanto riguarda i dati degli altri enti, il SRB è tenuto a fornire all’ente interessato informazioni sufficienti per consentirgli di comprendere, nella sostanza, come la sua situazione individuale sia stata presa in considerazione, ai fini del calcolo del suo contributo ex ante, in relazione alla situazione di tutti gli altri enti. In particolare, spetta al SRB pubblicare o trasmettere a detto ente, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare tale contributo, nella misura in cui queste informazioni possono essere comunicate senza pregiudicare il segreto commerciale.

273    Orbene, indipendentemente dalla questione se, al momento dell’adozione della decisione impugnata, i valori delle passività totali e del fattore di correzione di ciascun ente fossero coperti dal segreto commerciale, si deve osservare, da un lato, che le passività totali di ciascun ente costituiscono un dato necessario per la prima fase del calcolo dei contributi ex ante, ossia la determinazione del contributo annuale di base, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014, fermo restando che tale contributo deve, in seguito, essere adeguato in funzione del profilo di rischio di ciascun ente sulla base di altri dati individuali degli enti. Dall’altro lato, il fattore di correzione costituisce un valore intermedio che risulta da diverse fasi di calcolo dei contributi ex ante e che incorpora tutti gli indicatori di rischio utilizzati dal SRB in tale calcolo. Questo fattore rappresenta quindi il profilo di rischio complessivo di ciascun ente, che si basa su tutti gli indicatori di rischio e che non ha, del resto, alcun nesso diretto con l’ammontare delle passività totali dell’ente.

274    In tali circostanze, la divulgazione dei valori delle passività totali e del fattore di correzione di ciascun ente non avrebbe consentito, senza divulgare tutti gli altri dati individuali degli enti, di raggiungere l’obiettivo, perseguito dalla ricorrente, di effettuare un confronto tra la sua situazione e quella di altri enti di dimensioni simili al fine di verificare il calcolo del suo contributo annuale di base adeguato in funzione del suo profilo di rischio. Del pari, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la divulgazione di questi soli valori non avrebbe consentito di verificare l’assegnazione degli enti agli intervalli.

275    Di conseguenza, il valore del fattore di correzione e le passività totali di ciascun ente non possono essere considerati elementi senza i quali gli enti non possano comprendere, in sostanza, come la loro situazione individuale sia stata presa in considerazione alla luce della situazione di tutti gli altri enti interessati.

276    Alla luce di tutto quanto precede, si deve respingere l’argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata è insufficientemente motivata in quanto non fornisce dati individuali degli altri enti che consentano di verificare il calcolo del suo contributo ex ante.

3)      Sulle disparità tra gli Stati membri partecipanti per quanto riguarda il rapporto tra la componente dell’importo totale dei contributi ex ante degli enti dello Stato membro calcolata su base nazionale e la componente di tale importo calcolata sulla base dell’Unione

277    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non giustifica, per quanto riguarda l’importo totale dei contributi ex ante di tutti gli enti autorizzati nel territorio di ciascuno Stato membro partecipante, le disparità tra tali Stati membri per quanto concerne il rapporto tra, da un lato, la componente di tale importo calcolata su base nazionale e, dall’altro, la componente di detto importo calcolata sulla base dell’Unione. Infatti, per alcuni di detti Stati membri, la componente rientrante nella base nazionale è più elevata, in gradi variabili, della componente rientrante nella base dell’Unione, e viceversa per altri. Inoltre, l’analisi dei valori aggregati consentirebbe di presumere che alcuni Stati membri finanzino la maggior parte dei contributi calcolati sulla base dell’Unione.

278    Si deve osservare, in proposito, che il SRB ha spiegato, al considerando 60 della decisione impugnata, che «[p]er il calcolo della parte dei contributi annuali rientrante nella base nazionale, (...) il livello-obiettivo utilizzato per questo calcolo [era stato] definito su base nazionale, tenendo in considerazione soltanto i depositi protetti degli enti creditizi autorizzati nel territorio dello Stato membro partecipante pertinente», mentre i dati degli enti autorizzati nel territorio di altri Stati membri partecipanti non erano stati presi in considerazione.

279    Per contro, secondo il considerando 61 della decisione impugnata, «[p]er il calcolo della parte dei contributi annuali [rientrante nella base dell’Unione] (...), il livello-obiettivo annuale è definito sulla base dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti».

280    Ne consegue che le disparità e le differenze menzionate dalla ricorrente si spiegano con la circostanza secondo cui il calcolo dei contributi ex ante sulla base nazionale e il calcolo di tali contributi sulla base dell’Unione si basano ciascuno su dati diversi. In tali circostanze, l’obbligo di motivazione gravante sul SRB non si spinge fino ad imporgli di spiegare ulteriormente le differenze tra il calcolo dei contributi sulla base nazionale e il calcolo dei contributi sulla base dell’Unione.

4)      Sulla motivazione delle correzioni dei dati degli altri enti

281    La ricorrente fa valere, in sostanza, che la decisione impugnata non consente agli enti di verificare l’impatto delle correzioni dei dati degli altri enti sul calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2021, poiché il SRB non divulga, in particolare, il numero di enti che hanno comunicato dati che sono stati successivamente corretti né le ripercussioni che le correzioni hanno avuto sull’importo dei contributi ex ante. In proposito, i calcoli del SRB sarebbero erronei. Infatti, taluni enti avrebbero persino indicato che «forse» avevano comunicato dati inesatti, il che significherebbe che il calcolo del SRB è basato su dati inesatti. Anche se le eventuali correzioni possono essere prese in considerazione a posteriori nel periodo di contribuzione successivo, gli enti non sarebbero informati di tali correzioni e delle relative motivazioni, il che rafforzerebbe l’assenza di trasparenza e il carattere non verificabile dei calcoli dei contributi ex ante. Pertanto, la differenza tra, da un lato, l’importo di tali contributi calcolato per il periodo di contribuzione 2021 e rettificato per gli enti recentemente sottoposti a vigilanza e, dall’altro, l’importo finale di tali contributi previa detrazione di quelli fissati per il periodo di contribuzione 2015 e degli adeguamenti risultanti dalle rivalutazioni e revisioni di dati non sarebbe trasparente.

282    In proposito, dalla giurisprudenza citata nei precedenti punti da 150 a 159 emerge che la decisione impugnata non deve necessariamente contenere tutti gli elementi che consentano al suo destinatario di verificare l’esattezza del calcolo del suo contributo ex ante. Orbene, la comunicazione delle rettifiche effettuate a posteriori riguardanti altri enti o motivi di questi ultimi implicherebbe la comunicazione alla ricorrente di dati degli altri enti coperti dal segreto commerciale.

283    Per quanto riguarda, poi, la mancanza di informazioni, nella decisione impugnata, sul numero di enti interessati da dette rettifiche, la ricorrente non ha spiegato in che misura una siffatta informazione le sarebbe stata necessaria per comprendere in che modo la sua situazione individuale fosse stata presa in considerazione dal SRB ai fini del calcolo del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2021.

284    Per quanto riguarda l’argomento concernente la presunta erroneità nel calcolo dei contributi ex ante nonché l’utilizzo da parte del SRB di dati errati, quest’ultimo rientra in una questione di merito, e non nella motivazione della decisione impugnata. Peraltro, la ricorrente non ha presentato al Tribunale alcun elemento concreto che consenta a quest’ultimo di esaminare una siffatta argomentazione nel merito.

285    Alla luce di quanto precede, occorre respingere la quinta parte del secondo motivo.

g)      Conclusioni sul secondo motivo

286    Da tutte le considerazioni suesposte risulta che si deve accogliere la prima parte del secondo motivo e respingere le parti dalla seconda alla quinta di tale motivo.

2.      Sul terzo motivo, relativo a una violazione dellarticolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della Carta, per inosservanza del diritto di essere ascoltato

287    La ricorrente sostiene che la procedura di consultazione organizzata dal SRB prima dell’adozione della decisione impugnata non ha rispettato il suo diritto di essere ascoltata, sancito all’articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della Carta, in quanto non le avrebbe consentito di presentare in modo effettivo osservazioni sul calcolo del suo contributo ex ante.

288    Infatti, il periodo di due settimane nel corso del quale detta procedura ha avuto luogo sarebbe insufficiente per esprimersi sul progetto di decisione impugnata e sulle statistiche aggregate nonché per verificare e analizzare questi ultimi, tanto più che i dati comunicati non sarebbero sufficienti per verificare la procedura di calcolo e l’importo del contributo ex ante della ricorrente. In proposito, i dati di ciascun ente che fungono da base per il calcolo dei dati comuni, che sono determinanti per la classificazione di ciascun ente negli intervalli e quindi per la classificazione degli enti in funzione di ciascun indicatore di rischio, non sarebbero stati divulgati. Di conseguenza, il SRB non avrebbe consentito alla ricorrente di esprimersi sulle questioni sostanziali e giuridiche pertinenti per il suo contributo ex ante né di verificare l’esattezza di tale contributo. Peraltro, anche se il SRB ha messo a disposizione della ricorrente, prima dell’adozione della decisione impugnata, uno strumento di calcolo interattivo dei contributi ex ante, tale strumento non consentirebbe nemmeno agli enti di valutare se il loro adeguamento in funzione del profilo di rischio sia plausibile rispetto a tutti gli altri enti e se la loro situazione economica sia stata correttamente valutata.

289    Inoltre, la procedura di consultazione si sarebbe svolta in modo puramente formale, come dimostra, in particolare, il fatto che il SRB non avrebbe preso in considerazione alcuna delle osservazioni formulate dagli enti. I dubbi espressi da alcuni enti sarebbero stati fugati più volte dal SRB facendo riferimento al quadro giuridico e alla motivazione della decisione impugnata.

290    I suddetti vizi sarebbero tanto più gravi in quanto il SRB avrebbe un notevole potere discrezionale nel fissare i contributi ex ante, sicché il rispetto del diritto di essere ascoltato avrebbe particolare importanza.

291    Il SRB contesta l’argomento della ricorrente.

292    Il diritto di essere ascoltato, sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il suo punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v. sentenza del 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

293    Nel caso di specie, prima dell’adozione della decisione impugnata, il SRB ha condotto, tra il 5 e il 19 marzo 2021, una procedura di consultazione nell’ambito della quale ha comunicato un progetto di decisione impugnata agli enti interessati e li ha invitati, tramite un modulo online, a presentare le loro osservazioni sul contenuto di tale progetto.

294    Inoltre, il SRB ha comunicato agli enti interessati i seguenti documenti:

–        uno strumento di calcolo interattivo che consentiva loro di calcolare i loro contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2021 sulla base dei risultati dei suoi calcoli intermedi;

–        il suo parere SRB/ES/2021/13, del 3 marzo 2021, riguardante il suo calcolo preliminare dei contributi ex ante al SRF per il periodo di contribuzione 2021 e l’avvio delle consultazioni con gli enti;

–        un documento intitolato «Statistiche aggregate» comprendente le statistiche dei calcoli relativi a tutti gli enti in forma sommaria e collettiva;

–        indicazioni su come calcolare i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2021 utilizzando lo strumento di calcolo.

295    In tale contesto, da un lato, dalla giurisprudenza citata nei precedenti punti da 150 a 159 risulta che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il SRB non era tenuto a comunicarle integralmente i documenti e i dati relativi a ciascun ente per consentirle di verificare, in modo completo, l’esattezza del calcolo del suo contributo ex ante. In particolare, il SRB non era tenuto a comunicarle i documenti contenenti i dati individuali degli altri enti e che erano coperti dal segreto commerciale.

296    Dall’altro lato, la ricorrente non ha, in particolare, contestato di essere stata informata della metodologia seguita per il calcolo del contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2021 nonché del risultato provvisorio del suo contributo ex ante da pagare, cosicché essa era in grado di compilare il modulo fornito dal SRB facendo valere utilmente le sue osservazioni relative a ciascuna delle fasi di tale calcolo.

297    In tali circostanze, nulla indica che la ricorrente non abbia avuto accesso agli elementi su cui si basava il calcolo del suo contributo ex ante e che il SRB era tenuto a comunicarle.

298    Peraltro, la ricorrente aveva la possibilità di prendere posizione su tali elementi tramite il modulo online menzionato nel precedente punto 293. Essa poteva quindi presentare le sue osservazioni sulle scelte discrezionali del SRB nell’ambito del calcolo del suo contributo ex ante, quali la determinazione del livello-obiettivo annuale o la precisazione di taluni indicatori di rischio della categoria di rischio IV, ed era in grado di calcolare provvisoriamente il suo contributo ex ante utilizzando lo strumento di calcolo fornito dal SRB.

299    In proposito, dalla giurisprudenza della Corte emerge che un modulo previsto affinché le persone interessate possano far conoscere il proprio punto di vista all’autorità competente è, in linea di principio, idoneo a consentire a tali persone di esprimersi in maniera circostanziata sugli elementi che devono essere presi in considerazione dall’autorità competente e di esporre, qualora lo ritengano opportuno, informazioni o valutazioni differenti da quelle già presentate all’autorità competente (v., per analogia, sentenza del 9 febbraio 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, punti 39 e 40).

300    Ciò si verifica nel caso di specie.

301    Infatti, nell’ambito della procedura di consultazione, il SRB ha invitato gli enti a formulare, da un lato, osservazioni su tredici argomenti predefiniti che davano loro la possibilità di commentare diversi aspetti del calcolo dei contributi ex ante, compresi il metodo e i risultati di tale calcolo. Dall’altro lato, nell’ambito del tema 14, gli enti potevano sollevare qualsiasi altra questione che ritenessero pertinente ai fini del calcolo del contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2021 e che non fosse già coperta dalle tematiche predefinite. Di conseguenza, la ricorrente aveva la possibilità di presentare osservazioni su ogni elemento di detto calcolo o della procedura di elaborazione del medesimo calcolo.

302    Per quanto concerne, inoltre, il termine impartito per presentare osservazioni nell’ambito della procedura di consultazione, nella fattispecie due settimane, da un lato, occorre rilevare che la ricorrente non ha spiegato in che misura tale termine avrebbe violato il suo diritto di essere ascoltata. In proposito, essa si è limitata ad affermare che era «utopico» supporre che il progetto di decisione e le statistiche aggregate potessero essere verificati e analizzati in un lasso di tempo così breve, senza fare riferimento ad aspetti concreti di tali documenti né a difficoltà pratiche che le avrebbero impedito di presentare le sue osservazioni, entro il termine impartito, sugli elementi che costituivano il fondamento del calcolo del suo contributo ex ante, quali menzionati nei precedenti punti 296 e 298. L’unico elemento concreto menzionato dalla ricorrente in questo contesto è il fatto che i dati comunicati dal SRB non erano sufficienti per verificare la procedura di calcolo e l’importo del suo contributo ex ante. Orbene, come osservato nei precedenti punti da 295 a 297, non è stato dimostrato che il SRB fosse tenuto a comunicare alla ricorrente documenti diversi da quelli indicati nel precedente punto 294, sicché tale fatto non consente di provare che il termine di due settimane fosse insufficiente ai fini del diritto di essere ascoltato.

303    Dall’altro lato, la ricorrente è tenuta all’obbligo di versare i contributi ex ante dal 2016, cosicché il periodo di contribuzione 2021 era il sesto al quale ha partecipato. Ne consegue che, al momento della procedura di consultazione condotta dal SRB, essa aveva già una buona conoscenza della procedura di calcolo di tali contributi. In tali circostanze, in assenza di circostanze particolari invocate dalla ricorrente, nulla indica che il termine concesso per presentare osservazioni fosse insufficiente.

304    Per quanto concerne, infine, le risposte del SRB alle osservazioni formulate dagli enti, la ricorrente non ha individuato alcuna osservazione specifica a cui il SRB non abbia risposto.

305    Peraltro, il solo fatto che il SRB abbia infine deciso di non modificare la decisione impugnata rispetto al progetto di decisione che esso aveva comunicato agli enti, per dar seguito alle loro osservazioni, non consente di dimostrare che la procedura di consultazione abbia violato il diritto della ricorrente di essere ascoltata. Infatti, conformemente a quanto già dichiarato dal Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2015, Slovenská pošta/Commissione, T‑556/08, non pubblicata, EU:T:2015:189, point 89), una siffatta circostanza costituisce un disaccordo sulla fondatezza della valutazione del SRB, ma non può costituire una violazione del diritto di essere ascoltati di tali enti.

306    Di conseguenza, l’argomento della ricorrente non consente di dimostrare che quest’ultima non abbia avuto la possibilità di far conoscere, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista su tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituivano il fondamento della decisione impugnata.

307    Alla luce di quanto precede, il terzo motivo deve essere respinto.

(omissis)

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

dichiara e statuisce:

1)      La decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico, è annullata nella parte in cui riguarda la Hypo Vorarlberg Bank AG.

2)      Gli effetti della decisione SRB/ES/2021/22, nella parte riguardante la Hypo Vorarlberg Bank, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il 2021.

3)      Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Hypo Vorarlberg Bank.

4)      Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese.

Kornezov

De Baere

Petrlík

Kecsmár

 

      Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 gennaio 2024.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.


2Dati riservati occultati.