Language of document : ECLI:EU:T:2015:813

Causa T‑96/13

Rot Front OAO

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Маcка – Marchio nazionale figurativo anteriore non registrato Маcка – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Applicazione del diritto nazionale da parte dell’UAMI»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 28 ottobre 2015

1.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Presupposti – Valutazione in base ai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile al segno rivendicato – Verifica del contenuto del diritto nazionale – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 17)

2.      Nell’ambito dell’esame di un’opposizione proposta dal titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, la questione sui limiti entro i quali un segno tutelato in uno Stato membro conferisca il diritto di vietare l’uso di un marchio più recente deve essere esaminata alla luce del diritto nazionale applicabile.

In simili circostanze, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) deve informarsi d’ufficio, con i mezzi che riterrà opportuni, su tale diritto nazionale, se tali informazioni sono necessarie per valutare le condizioni di applicazione di un impedimento alla registrazione, il che comporta che esso prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da chiunque o che possono essere conosciuti tramite fonti generalmente accessibili. Tale obbligo di informarsi d’ufficio sul diritto nazionale grava, se del caso, sull’Ufficio nell’ipotesi in cui disponga già di indicazioni relative al diritto nazionale, vuoi sotto forma di affermazioni riguardanti il suo contenuto, vuoi sotto forma di elementi presentati nel dibattimento e dei quali sia stata dedotta la forza probatoria.

A tale riguardo, l’Ufficio deve utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione nell’ambito del potere di verifica al fine di informarsi sul diritto nazionale applicabile e procedere a ricerche più approfondite sul tenore e sulla portata delle disposizioni di diritto nazionale invocato, alla luce degli argomenti dedotti dalla parte ricorrente, vuoi d’ufficio vuoi invitando detta parte a comprovare le sue affermazioni.

(v. punti 24, 31, 35)