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Ricorso proposto il 17 aprile 2015 – Compagnia Trasporti Pubblici e altri/Commissione

(Causa T-187/15)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Compagnia Trasporti Pubblici SpA (Arzano, Italia); Atap – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA (Biella, Italia); Actv SpA (Venezia, Italia); Ferrovie Appulo Lucane Srl (Bari, Italia); Asstra Associazione Trasporti (Roma; Italia); e Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) (Roma) (rappresentante: M. Malena, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata nei limiti dei capi e delle parti oggetto di ricorso.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nelle cause T-185/15, Buonotourist/Commissione, e T-186/15, CSTP Azienda della Mobilità/Commissione.

Si fa valere, in particolare, la violazione degli articoli 93, 94, 107 e 108 TFUE, dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico o nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1), e n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1), l’incompetenza della Commissione, la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1191/69, nonché l’esistenza nelle fattispecie di un sviamento di potere, nonché la violazione della comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi del regolamento n. 1370/2007.