Language of document : ECLI:EU:C:2016:977

Causa C539/15

Daniel Bowman

contro

Pensionsversicherungsanstalt

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafi 1 e 2 – Discriminazione fondata sull’età – Contratto collettivo di lavoro – Prolungamento del termine per passare dal primo al secondo livello retributivo – Disparità di trattamento indirettamente fondata sull’età»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 dicembre 2016

Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Contratto collettivo di lavoro che prevede un termine per passare dal primo al secondo livello retributivo più lungo di quello che si applica ai livelli successivi – Ammissibilità – Presupposto – Prolungamento che si applica a tutti gli impiegati che beneficiano del computo dei periodi scolastici ai fini del loro inquadramento nel regime retributivo

(Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2, §§ 1 e 2)

L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta ad un contratto collettivo nazionale di lavoro, in base al quale ad un impiegato, che beneficia del computo dei periodi scolastici ai fini del suo inquadramento nel regime retributivo, si applica un prolungamento del termine per passare dal primo al secondo livello retributivo, laddove tale prolungamento si applichi a tutti gli impiegati che beneficiano del computo di tali periodi, ivi incluso, in maniera retroattiva, a quelli che abbiano già raggiunto i livelli successivi.

Detto contratto, infatti, non comporta nei confronti di tale impiegato alcuna disparità di trattamento direttamente basata dell’età.

L’inquadramento degli impiegati dell’amministrazione all’interno del regime retributivo, inoltre, dipende segnatamente dai periodi scolastici compiuti. Tali periodi scolastici possono essere conteggiati ai fini di detto inquadramento indipendentemente dall’età dell’impiegato al momento della sua assunzione. Detto regime, pertanto, si basa su un criterio che non è né indissolubilmente, né indirettamente legato all’età dei dipendenti.

Pertanto, anche se a un lavoratore giovane, recentemente assunto, che dispone soltanto di poca esperienza e che chiede che i suoi periodi scolastici siano conteggiati ai fini dell’inquadramento all’interno del regime retributivo, si applicherà, in pratica, il prolungamento del termine ai fini dell’avanzamento all’interno del primo livello, ciò non toglie che a un lavoratore più anziano, che benefici di un periodo di servizio considerevole all’interno dell’amministrazione e che introduca una domanda identica, si applichi, allo stesso titolo e alle stesse condizioni, virtualmente o retroattivamente, il medesimo prolungamento.

(v. punti 23, 28, 30, 33 e dispositivo)