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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 5 gennaio 2022 – NJ, OZ/An Board Pleanála, Irlanda, Attorney General

(Causa C-9/22)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrenti: NJ, OZ

Convenuti: An Board Pleanála, Irlanda, Attorney General

Interveniente: DBTR-SCR1 Fund a Sub Fund of TWTC Multi-Family ICAV

Questioni pregiudiziali

«Se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE 1 implichi che la nozione di “piani e programmi (...) nonché le loro modifiche (...) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale (...)” includa un piano o un programma elaborato e/o adottato congiuntamente da un’autorità a livello locale e da un committente del settore privato quale proprietario di terreni adiacenti a quelli di proprietà di un’autorità locale».

«Se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE implichi che la nozione di “piani e programmi (...) nonché le loro modifiche (...) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative” includa un piano o un programma espressamente previsto da un piano regolatore di un’autorità locale stabilito per legge (piano regolatore adottato in applicazione di una disposizione legislativa) in generale o nel caso in cui il piano regolatore stabilisca che l’autorità locale “elabori orientamenti per aree specifiche relativamente alle zone strategiche di sviluppo e rivitalizzazione (...) mediante gli opportuni meccanismi dei piani locali (...) dei masterplan schematici e dei piani locali di miglioramento ambientale”».

«Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE implichi che la nozione di “piani e programmi (...) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE 1 (...)” includa un piano o un programma che non è di per sé vincolante ma è espressamente previsto da un piano regolatore stabilito per legge, che è vincolante, oppure che propone o prevede nei fatti la modifica di un piano che stato a sua volta oggetto di valutazione ambientale strategica».

«Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE1 osti a che l’autorità competente, nell’ambito della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, tenga conto di politiche governative obbligatorie, in particolare quelle che non sono fondate esclusivamente su criteri ambientali, in quanto politiche che definiscono, in taluni casi, situazioni in cui il rilascio di un’autorizzazione non deve essere escluso».

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1 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30).

1 Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2985, L 175, pag. 40).

1 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).