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Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

TAMARA ĆAPETA

presentate il 16 maggio 2024 (1)

Cause riunite C269/23 P e C272/23 P

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE,

Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (C269/23 P)

Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (C272/23 P)

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Sovvenzioni – Regolamento (UE) 2016/1037 – Accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in materia di sovvenzioni e misure compensative – Compensazione di un contributo finanziario erogato da uno Stato terzo nel territorio di un altro Stato terzo – Validità»






I.      Introduzione

1.        Disciplinare le sovvenzioni è un’operazione delicata. La loro concessione è strettamente collegata alla sovranità degli Stati, poiché questi ultimi sono, in linea generale, liberi di avvantaggiare le proprie imprese senza dover giustificare le proprie azioni (2).

2.        Tuttavia, taluni partner commerciali dell’Unione europea ricorrono in misura crescente all’uso di sovvenzioni quale malcelato strumento di governo economico (3). In particolare, gli interventi della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: la «Cina») sono finiti al centro di uno sforzo internazionale di contrasto delle «sovvenzioni distorsive del mercato e degli scambi commerciali» (4), in special modo la politica «Go Global» praticata da tale paese (5), che incoraggia le imprese cinesi a investire all’estero (6).

3.        Le impugnazioni in esame riguardano i potenziali effetti distorsivi di detta politica sul mercato interno. La questione controversa è se legittimamente la Commissione europea possa ricorrere all’uso di misure compensative, come disciplinate dal regolamento antisovvenzioni di base (7) e dall’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (8), per compensare sovvenzioni concesse da un membro dell’OMC (Cina) nel territorio di un altro membro dell’OMC (la Repubblica araba d’Egitto) (in prosieguo: l’«Egitto») (9).

4.        Nelle sue sentenze nelle cause Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione (10) e Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione (11) (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), il Tribunale ha confermato la validità del ricorso a dazi compensativi in detta particolare fattispecie. Le ricorrenti in dette cause contestano ora tale conclusione.

5.        Posto che le inchieste sottostanti costituiscono il primo caso in cui un membro dell’OMC ha adottato misure compensative degli effetti pregiudizievoli derivanti da «sovvenzioni transnazionali» (12), si tratta di una problematica nuova e controversa (13) e non soltanto dal punto di vista del diritto dell’Unione europea (14).

II.    Fatti

6.        I fatti all’origine delle azioni sottostanti sono illustrati ai punti da 2 a 26 delle sentenze impugnate. Ai fini della presente analisi, va ricordato quanto segue.

7.        La zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana TEDA di Suez (in prosieguo: la «zona SETC») è parte di una più ampia libera zona economica a nord del Golfo di Suez e parte del territorio egiziano (15).

8.        Ai sensi della legge egiziana n. 83/2002 sulle zone economiche a carattere speciale, detta zona è stata classificata come zona economica speciale dal governo egiziano (16).

9.        Individuata dalla Cina come una delle prime 18 «zone di commercio e cooperazione d’oltremare» ufficialmente approvate (17), dal 2013 le imprese cinesi «che svolgono attività all’estero», anche per operare nella zona SETC, possono beneficiare di politiche di sostegno fiscale e tributario, prestiti agevolati, sostegno finanziario attraverso prestiti sindacati, crediti all’esportazione, finanziamento di progetti, investimenti azionari e, infine, assicurazione dei crediti all’esportazione (18).

10.      Nel 2016 i presidenti della Cina e dell’Egitto hanno firmato l’accordo tra il ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese e l’Autorità generale della zona economica del Canale di Suez della Repubblica araba d’Egitto relativo alla zona di cooperazione economica e commerciale di Suez (19).

11.      In base alle condizioni dell’accordo di cooperazione, i governi cinese ed egiziano sviluppano congiuntamente la zona SETC, conformemente alle rispettive strategie nazionali (20). L’accordo prevede che il governo egiziano fornisca i terreni, la manodopera e determinate agevolazioni fiscali, mentre le società cinesi che operano nella zona gestiscono l’impianto di produzione fornendo beni e manager. Ulteriori finanziamenti provengono direttamente dalla Cina (21).

12.      Le ricorrenti in primo grado sono la Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (in prosieguo: la «Jushi Egypt») e la Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (in prosieguo: la «Hengshi Egypt»). Si tratta di società stabilite in Egitto e costituite secondo il diritto egiziano dalla Jushi China e dalla Hengshi China, le loro società madri cinesi. Queste società sono collegate e appartengono in definitiva al China National Building Material Group, una società di proprietà dello Stato (22).

13.      Dal canto suo, tale gruppo è più esattamente di proprietà della commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato (in prosieguo: la «SASAC») cinese. (23) Direttamente controllata dal Consiglio di Stato della Cina, l’organo amministrativo supremo di detto paese, i regolamenti impugnati identificano la «SASAC [come] il veicolo principale attraverso cui il governo cinese controlla in diversi modi le imprese statali [venendo] utilizzata dal governo come strumento per attuare i suoi piani e le sue politiche anziché seguire, nelle sue operazioni commerciali, una logica basata sul mercato» (24).

14.      I prodotti di cui trattasi nelle presenti impugnazioni sono prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (in prosieguo: i «prodotti GFR») e prodotti in fibra di vetro (in prosieguo: i «prodotti GFF»). I prodotti GFR sono la materia prima direttamente a monte dei prodotti GFF.

15.      I prodotti GFR sono essenzialmente sabbia trasformata in filamenti di fibre di vetro pieghevoli che possono essere impiegati come tali oppure essere tessuti e/o cuciti per realizzare i prodotti GFF. Combinati con resine per creare materiali compositi leggeri, possono essere impiegati per incrementare la robustezza, la leggerezza e la durata di componenti. Essi sono quindi utilizzati, tra gli altri settori, nel settore automobilistico, navale, aerospaziale, eolico, infrastrutturale, nelle condutture, negli edifici e nel settore delle costruzioni.

16.      L’ambiziosa politica climatica dell’Unione europea ha aumentato notevolmente la domanda di prodotti GFR e di prodotti GFF a livello europeo (25).

17.      Sia la Jushi Egypt che la Hengshi Egypt producono prodotti GFF nella zona SETC, e la Jushi Egypt ivi produce anche prodotti GFR (26). Entrambe le società esportano tali prodotti nell’Unione europea da tale zona (27).

18.      Nei regolamenti impugnati, sulla base degli elementi di prova di cui essa dispone (28), la Commissione ha ritenuto, in particolare, che vi fosse un collegamento (29) tra le azioni intraprese dal governo della Cina e dal governo dell’Egitto, quali i prestiti agevolati (30) e il sostegno agli investimenti in capitale (31) a favore della Jushi Egypt e della Hengshi Egypt, cosicché i contributi finanziari erogati dal governo della Cina a tali società potrebbero essere attribuiti al governo dell’Egitto (32).

19.      Nei regolamenti impugnati, la Commissione adottava dazi compensativi sulle importazioni di prodotti GFF e GFR nell’Unione europea. Detto dazio veniva fissato nei confronti delle ricorrenti al 13,1%.

III. Sentenze impugnate

20.      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2020 e il 27 agosto 2020, le ricorrenti presentavano ricorsi di annullamento avverso i regolamenti impugnati.

21.      Il 1º marzo 2023 il Tribunale pronunciava le sentenze impugnate, respingendo i ricorsi delle ricorrenti e condannando queste ultime a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.

IV.    Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia

22.      Con le loro impugnazioni, presentate rispettivamente il 25 aprile 2023 e il 27 aprile 2023, le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare le sentenze impugnate, accogliere in parte i motivi dedotti in primo grado e condannare la Commissione e le intervenienti alle spese.

23.      La Commissione chiede alla Corte di respingere integralmente le impugnazioni e di condannare le ricorrenti alle spese.

24.      La posizione della Commissione è sostenuta dalla Tech-Fab Europe eV (nella causa C‑269/23 P) e dalla European Glass Fibre Producers Association (nella causa C‑272/23 P).

V.      Analisi

25.      Le presenti conclusioni sono articolate come segue. Posto che la questione principale sollevata dalle presenti impugnazioni concerne la validità del metodo impiegato dalla Commissione per compensare le «sovvenzioni transnazionali» erogate dalla Cina in Egitto, affronterò anzitutto tale aspetto. Proporrò di concludere che il Tribunale non ha commesso alcun errore nel confermare il metodo di cui trattasi, alla luce del regolamento antisovvenzioni di base e dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (Sezione A) (33).

26.      Solo successivamente affronterò i motivi di impugnazione di carattere più tecnico, cominciando con quelli in comune: la determinazione del termine di paragone ai fini della compensazione del meccanismo egiziano di sgravio dei dazi doganali (Sezione B) e la compensabilità del trattamento fiscale delle perdite sui cambi (Sezione C). Infine, tratterò l’unico motivo di appello che differisce nelle due impugnazioni pendenti dinanzi alla Corte: il livello di sovvenzioni compensabili per entità infragruppo (Sezione D).

A.      Applicazione dello strumento antisovvenzioni alle «sovvenzioni transnazionali»

27.      Il secondo e il terzo motivo di impugnazione nella causa C‑269/23 P e il primo e il secondo motivo di impugnazione nella causa C‑272/23 P vertono, sostanzialmente, sulla questione se la Commissione potesse legittimamente far ricorso allo strumento antisovvenzioni, come disciplinato dal regolamento antisovvenzioni di base, per compensare il sostegno finanziario diretto e indiretto ricevuto dalle ricorrenti dal governo della Cina per la loro fabbricazione del prodotto di cui trattasi in Egitto (34).

28.      Nelle sentenze impugnate il Tribunale ha confermato tale possibilità. Sulla base di un’interpretazione testuale, contestuale e teleologica, detto giudice ha concluso che «il regolamento antisovvenzioni di base non esclude che, anche se il contributo finanziario non proviene direttamente dalla pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione, tale contributo possa esserle imputato» (35). Esso è giunto a tale conclusione sulla base dell’interpretazione dell’articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base, che definisce la nozione di «sovvenzione», letto nel contesto del considerando 5 di detto regolamento (36).

29.      Condivido la conclusione del Tribunale. Fornirò di seguito qualche argomentazione aggiuntiva.

30.      La questione di diritto alla base delle presenti impugnazioni concerne, in sostanza, la portata della nozione di «sovvenzione» definita nell’articolo 3 del regolamento antisovvenzioni di base.

31.      Nella sua versione in lingua inglese detta disposizione stabilisce che una sovvenzione deve essere intesa come «a financial contribution by a government in the country of origin or export (un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione nel territorio di un paese» (37), attraverso il quale viene conferito un vantaggio (38).

32.      Il ragionamento della Commissione si ricollega direttamente alle parti evidenziate della formulazione della disposizione di cui trattasi nella versione inglese. L’argomentazione da essa sviluppata verte essenzialmente sulle differenze tra l’uso dell’articolo indeterminativo «a» e dell’articolo determinativo «the» nell’articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base e sulla conseguente possibilità di ricorrere a detto strumento per compensare le sovvenzioni cinesi concesse a imprese stabilite in Egitto.

33.      Tuttavia, come sottolineano correttamente le ricorrenti, un esame sotto il profilo linguistico delle versioni nelle diverse lingue dell’articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base rivela talune differenze.

34.      Infatti, alcune versioni linguistiche di detta disposizione possono essere lette, analogamente alla versione inglese, nel senso di lasciare in un certo modo aperta la fonte del contributo finanziario a favore del prodotto di cui trattasi nel paese d’origine o di esportazione (39). Altre versioni linguistiche, invece, sono formulate in modo tale da suggerire che la nozione di sovvenzione sia circoscritta ai contributi finanziari concessi dalla pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione (40).

35.      Al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi del regolamento antisovvenzioni di base, il suo articolo 3 deve pertanto essere inteso in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui esso fa parte (41).

36.      I principi cui si ispirano la portata e l’applicazione dello strumento antisovvenzioni sono indicati nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. Ai sensi di detta disposizione, un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare «una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, la produzione, l’esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nell’Unione causi un pregiudizio» (42).

37.      Da questa definizione emerge chiaramente che il regolamento antisovvenzioni di base mira ad applicarsi in qualsiasi caso in cui l’imposizione di un dazio compensativo può essere necessaria al fine di compensare un sovvenzionamento di un prodotto straniero intervenuto attraverso un’ampia gamma di trasferimenti di valore che hanno l’effetto di danneggiare l’industria dell’Unione di un prodotto simile.

38.      L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base non stabilisce che la sovvenzione dannosa deve provenire direttamente dal paese del quale il prodotto in questione è originario o dal quale è esportato. Al contrario, il riferimento al fatto che una tale sovvenzione sia concessa «indirettamente» implica che non è necessariamente richiesto un collegamento territoriale con il paese di origine o di esportazione, fintantoché tale concessione può essere collegata alla fabbricazione, alla produzione, all’esportazione o al trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione nel mercato interno causi un pregiudizio.

39.      Questa lettura è corroborata anche dall’articolo 2, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base, il quale, nella parte pertinente, stabilisce che una «sovvenzione [compensabile] può essere concessa dalla pubblica amministrazione del paese d’origine del prodotto importato o dalla pubblica amministrazione di un paese intermedio dal quale il prodotto sia esportato nell’Unione» (43). Utilizzando il verbo modale «può» detta disposizione lascia quindi aperto il gruppo dei possibili concedenti di una sovvenzione compensabile, senza limitarlo al paese di origine o di esportazione del prodotto di cui trattasi.

40.      Inoltre, e contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tale considerazione non è confutata dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento antisovvenzioni di base, che affronta la questione della specificità di una sovvenzione compensabile e stabilisce che detta specificità è valutata con riferimento all’«ambito della competenza dell’autorità concedente».

41.      Detta disposizione nulla dice, infatti, in merito alla questione se l’autorità concedente debba essere il paese di esportazione o di origine del prodotto di cui trattasi.

42.      Pertanto, come correttamente stabilito dal Tribunale (44), quando, come nel caso delle inchieste sottostanti, la Commissione è in grado, sulla base delle prove di cui dispone, di imputare un contributo finanziario alla pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione del prodotto interessato, benché il contributo provenga originariamente dalla pubblica amministrazione o da un ente pubblico di un paese terzo, l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento antisovvenzioni di base consente alla Commissione di trattare la prima pubblica amministrazione come «autorità concedente» di detto specifico contributo finanziario (45).

43.      Infine, come osserva correttamente la Commissione, siffatta lettura è corroborata anche dal considerando 5 del regolamento antisovvenzioni di base, che, a quanto risulta, spiega, in maniera coerente nelle diverse versioni linguistiche (46), che una sovvenzione è presente quando è dimostrato che c’è «un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico nel territorio di un paese» (47).

44.      Letto in tale contesto, un prodotto può essere considerato come oggetto di sovvenzioni non solo quando una sovvenzione può essere imputata al paese d’origine o di esportazione del prodotto stesso, ma anche quando, sulla base delle prove disponibili, è possibile individuare un’altra pubblica amministrazione o un altro ente pubblico quale fonte delle pratiche di sovvenzionamento pregiudizievoli.

45.      Questa interpretazione è altresì confermata dall’obiettivo del regolamento antisovvenzioni di base, che, sin dalla sua forma originaria del 1968 (48), mirava principalmente ad assistere l’industria dell’Unione nel riequilibrare le condizioni della concorrenza nel mercato interno compromesse da sovvenzioni vietate concesse al suo esterno (49).

46.      In conclusione, il regolamento antisovvenzioni di base non è circoscritto alle sovvenzioni concesse dalla pubblica amministrazione di uno Stato nel «proprio» territorio.

47.      Tuttavia, le ricorrenti eccepiscono che l’ambito di applicazione della disciplina antisovvenzioni così inteso non sarebbe compatibile con gli obblighi assunti dall’Unione europea nell’ambito del GATT e dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (50).

48.      Concordo che occorre tener conto di questi accordi internazionali, posto che l’Unione europea è firmataria degli accordi dell’OMC, che comprendono il GATT e l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, e che tali accordi formano pertanto parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione e vincolano le sue istituzioni (51).

49.      Benché sia ben noto che tali accordi non spiegano di norma effetti diretti (52), l’obbligo costituzionale dell’Unione europea di rispettare gli impegni derivanti dagli impegni internazionali (53), che riflette il principio generale di diritto internazionale del rispetto degli impegni contrattuali (pacta sunt servanda) (54), impone di interpretare il diritto dell’Unione, ove necessario, in conformità con il diritto dell’OMC (55).

50.      Come indicato nel suo considerando 3, il regolamento antisovvenzioni di base mira ad attuare nel diritto dell’Unione «nella massima misura possibile» gli impegni assunti a livello di accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

51.      La Corte ha già spiegato che la medesima formulazione, seppur nel contesto del regolamento antidumping di base (56), non deve, di per sé, essere interpretata come la volontà da parte del legislatore dell’Unione di procedere alla trasposizione nel diritto dell’Unione di tutte le norme contenute nell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (57).

52.      Pertanto, è errato concludere, come ha fatto il Tribunale (58), che il ricorso a detta formulazione rappresenta una prova sufficiente per ritenere che il legislatore dell’Unione intendesse dare attuazione ai particolari obblighi assunti in forza dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

53.      Ciò detto, la formulazione dell’articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base rispecchia sostanzialmente quella dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Il primo deve pertanto essere interpretato in conformità del secondo (59).

54.      L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, di detto accordo stabilisce che «s’intende sussistere una sovvenzione qualora (...) un governo o un organismo pubblico nel territorio di un membro (...) accordi un contributo finanziario» (60).

55.      Interpretando detta disposizione in buona fede e seguendo il senso ordinario da attribuire ai suoi termini nel loro contesto, come richiesto dall’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (United Nations Treaty Series, vol. 1155, pag. 331), emerge che il particolare uso dell’articolo indeterminativo «un» nella frase «contributo finanziario [da parte di] un governo» nella parte introduttiva dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative lascia aperta l’origine geografica del contributo finanziario in questione, a condizione che la sovvenzione di cui trattasi provenga da un membro dell’OMC.

56.      Non ritengo che tale lettura sia messa in discussione dalla specificazione «nel territorio di un membro» nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, posto che essa si riferisce alla nozione di «governo o organismo pubblico» e non all’espressione «contributo finanziario».

57.      Tale conclusione è anche compatibile con l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che interpreta e dà applicazione all’articolo VI del GATT 1994 e il cui «principale oggetto e scopo (...) è aumentare e migliorare il complesso di norme del GATT relative all’utilizzo di sovvenzioni e misure compensative» (61).

58.      Mi riferisco, a tal riguardo, in particolare, all’articolo VI, punto 3, del GATT 1994, che definisce un dazio compensativo come un dazio speciale riscosso allo scopo di neutralizzare qualsiasi «premio o sovvenzione accordata (...) alla fabbricazione, alla produzione, o all’esportazione di un siffatto prodotto», senza specificare chi eroghi tale premio o sovvenzione e senza limitare a livello territoriale il soggetto erogante.

59.      Pertanto, l’articolo VI del GATT 1994 copre essenzialmente (62) tutte le sovvenzioni a prescindere dalla loro origine (63).

60.      Da questa prospettiva, non solo un’interpretazione diversa contrasterebbe con il senso ordinario dei termini impiegati nell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e nell’articolo VI del GATT 1994, ma poi l’oggetto e la finalità di dette disposizioni sarebbero vanificati se l’Unione europea non fosse nelle condizioni di neutralizzare contributi finanziari come quelli oggetto del presente caso in ragione meramente della loro provenienza territoriale.

61.      Posto che una diversa lettura non può essere ricavata dall’iter dei negoziati sfociati nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (64), il quale può fungere da ulteriore strumento interpretativo di detto accordo ai sensi dell’articolo 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, mi sembra chiaro che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non limita a livello territoriale la portata geografica della fonte di un contributo finanziario erogato a un membro dell’OMC nel cui territorio il prodotto di cui trattasi è fabbricato (65).

62.      Ritengo quindi che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non impedisca di trattare come una sovvenzione un accordo con cui un membro dell’OMC eroga un contributo finanziario per un prodotto fabbricato nel territorio di un altro membro dell’OMC.

63.      Ne consegue che, per tutte le ragioni testé illustrate, considero che il Tribunale non abbia commesso alcun errore nel concludere che l’ambito di applicazione del regolamento antisovvenzioni di base, come specificato, in particolare, nell’articolo 1, paragrafo 1, e nell’articolo 3, punto 1, lettera a), di detto regolamento, si estende anche alla situazione in cui la Commissione è in grado, sulla base di prove sufficienti, di imputare il sostegno finanziario ricevuto da un governo di un paese terzo al governo di un altro paese terzo.

64.      Propongo pertanto alla Corte di respingere il secondo e il terzo motivo di impugnazione nella causa C‑269/23 P e il primo e il secondo motivo di impugnazione nella causa C‑272/23 P.

B.      Sulla determinazione del termine di paragone ai fini della compensazione del meccanismo egiziano di sgravio dei dazi doganali per i materiali importati

65.      Nel loro quarto motivo di impugnazione nella causa C‑269/23 P e nel loro terzo motivo di impugnazione nella causa C‑272/23 P, le ricorrenti sostengono, essenzialmente, che il Tribunale ha errato nel confermare l’approccio adottato dalla Commissione consistente, nell’ottica di compensare il beneficio ottenuto dalle ricorrenti dal meccanismo di sgravio dei dazi doganali, nel comparare la loro situazione con quella di imprese collocate similmente nella zona SETC, ma che vendono al mercato egiziano (66). Inoltre, le ricorrenti affermano che la loro situazione avrebbe dovuto essere comparata con uno scenario teorico in cui si ipotizzava che esse fossero stabilite al di fuori della zona SETC ma continuassero tuttavia ad esportare i prodotti di cui trattasi nell’Unione europea. A loro avviso, in questo tipo di situazione, il governo dell’Egitto non avrebbe rinunciato ad alcuna entrata attraverso il meccanismo di sgravio dei dazi doganali, poiché non avrebbe mai cercato di riscuotere dazi doganali per le materie prime importate ai fini della produzione dei prodotti di cui trattasi.

66.      Pertanto, l’aspetto centrale dell’argomentazione svolta dalle ricorrenti è stabilire la situazione comparabile nel presente caso (67).

67.      Tuttavia, l’unica disposizione di legge che le ricorrenti citano nel testo delle loro impugnazioni a sostegno dell’argomento da esse addotto è l’articolo 5 del regolamento antisovvenzioni di base. Detta disposizione, che si riferisce alla quantificazione dell’importo compensabile, non disciplina il termine di paragone al fine di stabilire se il governo dell’Egitto abbia scelto di rinunciare a talune entrate altrimenti dovute, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, lettera a), ii), del regolamento antisovvenzioni di base (posto che la quantificazione di dette entrate oggetto di rinuncia è, logicamente, successiva rispetto al momento in cui ne è determinata l’esistenza) (68).

68.      Le ricorrenti non spiegano meglio neppure in che modo il Tribunale avrebbe errato nella sua interpretazione o applicazione del quadro normativo pertinente.

69.      E tuttavia, detta spiegazione è essenziale ai fini della ricevibilità della loro argomentazione, poiché l’articolo 3, punto 1, lettera a), ii), del regolamento antisovvenzioni di base, quand’anche fosse stata questa la disposizione su cui esse intendevano fondarsi (quod non), non fornisce un metodo di determinazione del corretto termine di paragone per stabilire se le entrate della pubblica amministrazione, altrimenti dovute, siano state oggetto di rinuncia o non riscosse.

70.      La Commissione dispone pertanto di una certa discrezionalità nello scegliere tra diversi parametri e scenari alla base del compito ad essa attribuito di stabilire se il governo dell’Egitto abbia scelto di rinunciare ad entrate altrimenti dovute (69).

71.      In mancanza di argomenti in senso contrario, il Tribunale non può essere ritenuto in errore per aver confermato la scelta dell’adeguato termine di paragone operata dalla Commissione nell’ambito delle inchieste antisovvenzioni alla base delle presenti impugnazioni (70).

72.      Propongo pertanto alla Corte di dichiarare irricevibili il quarto motivo di impugnazione nella causa C‑269/23 P e il terzo motivo di impugnazione nella causa C‑272/23 P.

C.      Sulla compensazione del trattamento fiscale delle perdite sui cambi risultante dalla svalutazione della sterlina egiziana nel 2016

73.      Nel quinto motivo di impugnazione nella causa C‑269/23 P e nel quarto motivo di impugnazione nella causa C‑272/23 P, le ricorrenti sostengono, essenzialmente, che il Tribunale ha mancato di valutare se la Commissione avesse individuato, nei regolamenti impugnati, il corretto regime di sovvenzioni. A loro avviso, la Commissione ha erroneamente ritenuto che fosse il trattamento fiscale delle perdite sui cambi, introdotto sulla scia della svalutazione della sterlina egiziana nel 2016 (71), a integrare il regime di sovvenzioni che conferiva un beneficio de facto specifico, ai sensi dell’articolo 3, punto 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento antisovvenzioni di base. Secondo le ricorrenti, detto trattamento era accessibile a tutte le società egiziane, poiché, in linea teorica, ogni società egiziana era in grado di dedurre dal proprio reddito imponibile perdite causate dagli effetti della svalutazione della sterlina egiziana del 2016. Per tale ragione, la Commissione aveva erroneamente attribuito il beneficio risultante dalla svalutazione del 2016 al trattamento fiscale delle perdite sui cambi.

74.      Benché le impugnazioni non brillino per chiarezza, ritengo che detti motivi di impugnazione non mirino a rimettere in discussione i fatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione. Un’ampia lettura delle argomentazioni sembra invece suggerire che le ricorrenti intendono chiedere alla Corte di giustizia di rivedere la conclusione del Tribunale secondo cui il trattamento fiscale e le norme contabili speciali considerati congiuntamente erano idonei a conferire un vantaggio de facto specifico.

75.      Questa tipologia di argomento ricade nell’ambito di competenza della Corte di giustizia (72).

76.      A questo proposito, osservo che l’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento antisovvenzioni di base è pensato proprio per ricomprendere quelle tipologie di casi in cui, all’apparenza, una misura può sembrare non specifica, ma in pratica, sulla base di criteri o condizioni oggettivi, ha l’effetto di istituire uno specifico regime pensato per concedere una sovvenzione a talune imprese.

77.      Ai fini di tale valutazione, nel determinare se una sovvenzione sia de facto specifica, la Corte non deve concentrarsi sulle norme nazionali in quanto tali, ma sul livello di impatto che dette norme hanno per talune imprese (73), considerate nel contesto in cui esse sono state introdotte (74).

78.      Nelle sentenze impugnate il Tribunale ha fatto precisamente questo.

79.      In primo luogo, esso ha ritenuto che l’argomento delle ricorrenti si fondasse su una premessa errata, vale a dire che «la Commissione non [avesse] considerato che il trattamento fiscale in quanto tale costitui[va] una sovvenzione idonea a essere oggetto di misure compensative» (75).

80.      In secondo luogo, detto giudice ha spiegato che la Commissione, considerando congiuntamente il trattamento fiscale e le norme contabili speciali, aveva concluso che, benché idonee ad avvantaggiare tutte le imprese egiziane, dette norme erano intese, in pratica, a consentire di compensare gli effetti negativi della svalutazione della sterlina egiziana del 2016, con la conseguenza che una particolare categoria di imprese (76), come le ricorrenti (77), si era vista riconoscere un vantaggio sostanziale (78).

81.      Infine, il Tribunale ha spiegato che le ricorrenti non hanno prodotto prove idonee a confutare detti accertamenti di fatto (79).

82.      Propongo, pertanto, alla Corte di respingere anche il quinto motivo di impugnazione nella causa C‑269/23 P e il quarto motivo di impugnazione nella causa C‑272/23 P in quanto infondati.

D.      Sulla determinazione del livello di sovvenzione compensabile per entità infragruppo

83.      Nel loro primo motivo di impugnazione nella causa C‑269/23 P, le ricorrenti contestano, essenzialmente, la decisione del Tribunale di confermare il metodo seguito dalla Commissione per calcolare l’ammontare della sovvenzione compensabile ricevuta dalle ricorrenti sulla base del loro fatturato cumulato (80).

84.      Detto motivo di impugnazione richiede pertanto di interpretare gli articoli 5 e 6 del regolamento antisovvenzioni di base.

85.      L’articolo 5 di detto regolamento, rubricato «Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile», stabilisce che è il vantaggio conferito «al beneficiario» nel corso del periodo dell’inchiesta sulle sovvenzioni a dover essere preso in considerazione come base di calcolo dell’importo delle sovvenzioni compensabili. Analogamente, l’articolo 6 di detto regolamento, rubricato «Calcolo del vantaggio conferito al beneficiario», stabilisce talune direttive ai fini del calcolo dell’ammontare del vantaggio e, quindi, della sovvenzione conferita «al beneficiario».

86.      Secondo le ricorrenti, l’utilizzo del singolare «beneficiario» in dette disposizioni indicherebbe, come concluso dal Tribunale nella sua sentenza nella causa Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione (81), che «il vantaggio deve essere accertato e calcolato per ciascun beneficiario in funzione della situazione di quest’ultimo» (82). Solo laddove una sovvenzione fosse concessa congiuntamente a tutte le entità insieme, l’importo della sovvenzione compensabile potrebbe anch’esso essere stabilito per tali entità collettivamente. Ne consegue che la Commissione avrebbe dovuto calcolare separatamente il vantaggio in percentuale per la Jushi Egypt e per la Hengshi Egypt, applicare detto vantaggio in percentuale al loro rispettivo fatturato del prodotto di cui trattasi e calcolare un unico e generale margine di sovvenzione medio ponderato per le ricorrenti collettivamente (83).

87.      Allo stesso tempo, le ricorrenti non mettono in dubbio – concordando, infatti, espressamente nelle loro osservazioni scritte – che, malgrado l’utilizzo del singolare «beneficiario» negli articoli 5 e 6 del regolamento antisovvenzioni di base, la nozione di «beneficiario» può essere interpretata nel senso di includere anche un gruppo di società (84).

88.      Non ritengo logico aderire alla distinzione proposta dalle ricorrenti.

89.      In primo luogo, la loro argomentazione non è supportata da alcun riferimento o giurisprudenza (85). Neppure gli articoli 5 e 6 di detto regolamento contengono una qualche specificazione che consenta di dare una lettura restrittiva della nozione di «beneficiario».

90.      In secondo luogo, un’ampia interpretazione di tale nozione non è soltanto in linea con l’interpretazione che la Corte ha dato di nozioni simili in materia di aiuti di Stato e di diritto della concorrenza, vale a dire le nozioni di «unità economica» o di «impresa» (86), ma è anche la lettura che l’organo d’appello dell’OMC ha dato della nozione di «beneficiario» come impiegata nell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (87).

91.      In terzo luogo, un approccio orientato in senso industriale ed economico al trattamento dei soggetti che formano parte di un insieme indivisibile è – come già detto – in linea con la realtà economica, al fine di garantire che trasferimenti di capitale infragruppo non possano sfuggire allo strumento antisovvenzioni (88).

92.      L’ampia lettura della nozione di «beneficiario» che ne deriva è pertanto funzionale all’obiettivo, del regolamento antisovvenzioni di base, di «compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, la produzione, l’esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nell’Unione causi un pregiudizio» (89).

93.      Pertanto, a mio avviso, la Corte dovrebbe dichiarare che il Tribunale non ha commesso un errore nel seguire la succitata linea interpretativa e nel confermare il calcolo della sovvenzione compensabile delle ricorrenti come effettuato dalla Commissione.

94.      Propongo, quindi, alla Corte di respingere il primo motivo di impugnazione nella causa C‑269/23 P.

VI.    Sulle spese

95.      A norma dell’articolo 137 e dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte, quando statuisce definitivamente sulla controversia, statuisce sulle spese.

96.      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

97.      Posto che, a mio avviso, le ricorrenti sono rimaste soccombenti nell’ambito delle presenti impugnazioni per le ragioni che vengo di indicare , ritengo che esse dovrebbero essere condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione, nell’ambito sia del primo grado di giudizio che dell’impugnazione.

98.      Per contro, conformemente all’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento di procedura, applicabile anch’esso al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento di procedura, la Tech-Fab Europe eV e la European Glass Fibre Producers Association dovrebbero sopportare le proprie spese.

VII. Conclusione

99.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:

–        respingere le impugnazioni in quanto infondate;

–        confermare le sentenze del 1º marzo 2023, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione (T‑480/20, EU:T:2023:90), e del 1º marzo 2023, Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione (T‑540/20, EU:T:2023:91);

–        condannare la Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e la Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE a farsi carico ciascuna delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea sia nel procedimento in primo grado sia nel procedimento d’impugnazione; e

–        condannare la Tech-Fab Europe eV e la European Glass Fibre Producers Association a farsi carico delle proprie spese.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      V., in tal senso, Luengo Hernández de Madrid, G.E., Regulation of Subsidies and State Aids in WTO and EC Law, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2007, pag. 4.


3      V., in termini generali, Bräutigam, D.e Xiaoyang, T., «Economic statecraft in China’s new overseas special economic zones: Soft power, business, or resource security?», IFPRI Discussion Paper 01168, marzo 2012, pag. 9.


4      V. dichiarazione congiunta in occasione dell’incontro trilaterale dei ministri del Commercio del Giappone, degli Stati Uniti e dell’Unione europea, 14 gennaio 2020, disponibile al seguente indirizzo: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/january/joint-statement-trilateral-meeting-trade-ministers-japan-united-states-and-european-union


5      V., in dettaglio, documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale [SWD(2024) 91 final, pag. 618 e segg.) (ove si spiega che «la politica di “go out” sottolineava che le imprese cinesi possono servirsi pienamente delle risorse sia nazionali che internazionali per compensare eventuali mancanze nel mercato nazionale»).


6      V., in generale, Organisation for Economic Co-operation and Development, «The Belt and Road Initiative in the global trade, investment and finance landscape», OECD Business and Finance Outlook, 2018, pagg. 3 e 33.


7      Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 55) (in prosieguo: il «regolamento antisovvenzioni di base»).


8      Accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (in prosieguo: l’«accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative»).


9      V. regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU 2020, L 189, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento sui prodotti GFF»), e regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto (GU 2020 L 201, pag. 10) (in prosieguo: il «regolamento sui prodotti GFR») (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti impugnati»).


10      Sentenza del 1º marzo 2023, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione (T‑480/20, EU:T:2023:90; in prosieguo: la «sentenza Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione»).


11      Sentenza del 1º marzo 2023, Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione (T‑540/20, EU:T:2023:91; in prosieguo: la «sentenza Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione»).


12      Nel contempo, il 25 marzo 2024, gli Stati Uniti d’America hanno modificato i propri regolamenti antisovvenzioni per consentire, in particolare, l’imposizione di dazi compensativi sulle sovvenzioni transnazionali; v. United States Department of Commerce, «Regulations improving and strengthening the enforcement of trade remedies through the administration of the antidumping and countervailing duty laws» (regolamenti sul miglioramento e il rafforzamento dell’attuazione di misure di tutela commerciale attraverso l’amministrazione della normativa sui dazi antidumping e compensativi), Federal Register, vol. 89, 20766, 25 marzo 2024, in particolare pagg. 20826 e segg.


13      V., a tal proposito, Benitah, M., The WTO Law of Subsidies – A Comprehensive Approach, Kluwer Law International, Leiden, 2019, pag. 605 (ove si spiega che, «malgrado le apparenze, l’attuale giurisprudenza non ha mai affrontato un caso in cui una sovvenzione è concessa a un beneficiario che fabbrica il prodotto in questione al di fuori del paese del governo erogante»).


14      Tuttavia, al momento della redazione delle presenti conclusioni, l’Unione europea ha già concluso un’altra inchiesta antisovvenzioni condotta servendosi dello strumento antisovvenzioni per affrontare una tipologia simile di «sovvenzioni transnazionali» che coinvolgeva la Repubblica di Indonesia e la Cina; v. regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione, del 15 marzo 2022, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia (GU 2022, L 88, pag. 24). Detto regolamento è stato impugnato dinanzi al Tribunale nella causa T‑348/22, PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy/Commissione, tuttora pendente. Il medesimo regolamento ha dato origine anche al procedimento dinanzi all’organo di conciliazione dell’OMC, anch’esso pendente, che è stato registrato come European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia (Unione europea – Dazi compensativi e antidumping su prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia) (DS616).


15      Sentenze impugnate, punto 3 di entrambe. Sull’estensione geografica di tale zona, v. anche i rispettivi punti 4, 7 e 9.


16      Sentenze impugnate, punto 4 di entrambe. V. altresì regolamento sui prodotti GFF, considerando 650, e regolamento sui prodotti GFR, considerando 38.


17      V. regolamento sui prodotti GFF, considerando 651, e regolamento sui prodotti GFR, considerando 39.


18      Sentenze impugnate, punto 7 di entrambe.


19      Sentenze impugnate, punto 9 di entrambe. V. altresì regolamento sui prodotti GFF, considerando 656, e regolamento sui prodotti GFR, considerando 44.


20      Lo sviluppo della zona SETC è diretto da una società denominata Egypt TEDA Investment Co., costituita come joint venture tra, da un lato, una società chiamata China-Africa TEDA Investment Co. Ltd – una società costituita dal Fondo di sviluppo Cina-Africa e dalla società statale Tianjin TEDA Investment Holding Co. Ltd. – e, dall’altro, la Egypt China Joint Venture Company. Sia la Egypt TEDA Investment Co. che il Fondo di sviluppo Cina-Africa sono, rispettivamente, costituiti come joint venture tra società di proprietà dello Stato egiziano e dello Stato cinese. V. regolamento sui prodotti GFF, considerando 649 e 652, e regolamento sui prodotti GFR, considerando 37 e 40.


21      Sentenze impugnate, punto 10 di entrambe. V. altresì regolamento sui prodotti GFF, considerando 658, e regolamento sui prodotti GFR, considerando 46.


22      Sentenze Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione, punto 2. V. altresì regolamento sui prodotti GFF, considerando 93, e regolamento sui prodotti GFR, considerando 187.


23      Regolamento sui prodotti GFF, considerando 93, e regolamento sui prodotti GFR, considerando 187.


24      Regolamento sui prodotti GFF, considerando 774, e regolamento sui prodotti GFR, considerando 212. Dal 2017 il ruolo della SASAC è, inter alia, quello di «promuovere l’allocazione ottimale del capitale dello Stato concentrandosi su operazioni a servizio degli obiettivi strategici nazionali»; v. documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale [SWD(2024) 91 final, pag. 111].


25      V., ad esempio, parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «L’industria vetraria europea a un bivio: come renderla più verde ed efficiente sotto il profilo energetico, rafforzandone nel contempo la competitività e mantenendo posti di lavoro di qualità» (2022/C 105/04), punti 3.1.1.1, 3.1.2.1 e 3.4 [che descrivono i derivati delle fibre di vetro come «fondamentali per ottenere un isolamento ottimale degli edifici» e ne sottolineano l’impiego in turbine eoliche, display, smartphone, tablet e altri schermi (tattili)].


26      V. regolamento sui prodotti GFF, considerando 659, e regolamento sui prodotti GFR, considerando 47.


27      V. sentenze impugnate, punto 14 di entrambe.


28      Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro determinati termini, la Commissione può elaborare conclusioni positive o negative, in base ai dati di cui dispone. Nei considerando da 661 a 664 del regolamento sui prodotti GFF e nei considerando da 49 a 57 del regolamento sui prodotti GFR, la Commissione spiega di aver dovuto ricorrere a tale disposizione, in particolare, con riferimento al quadro giuridico e istituzionale e all’amministrazione della zona SETC nonché all’esatta collaborazione tra i governi della Cina e dell’Egitto rispetto a tale zona.


29      V., a tal proposito, regolamento sui prodotti GFF, considerando 676, 678 e 683, e regolamento sui prodotti GFR, considerando 61, 66 e 71: «il governo egiziano contava quindi sui finanziamenti cinesi per la stretta cooperazione nella zona SETC e li ha accolti con favore per potenziare lo sviluppo di una delle sue regioni più povere. Il governo della RPC sperava che le società cinesi potessero operare al di fuori dei territori cinesi e accrescere le loro esportazioni nell’ambito dell’iniziativa “One Belt, One Road” (forse per evitare che venissero colpite da misure di difesa commerciale)».


30      V. regolamento sui prodotti GFF, considerando da 726 a 757, e regolamento sui prodotti GFR, considerando da 143 a 147.


31      V. regolamento sui prodotti GFF, considerando da 758 a 804, e regolamento sui prodotti GFR, considerando da 230 a 241. V. altresì documento generale di divulgazione finale (AS657), 29 aprile 2020 (allegato A.24 alla causa T‑540/20), punti da 158 a 206.


32      V. regolamento sui prodotti GFF, considerando da 670 a 699, e regolamento sui prodotti GFR, considerando da 58 a 87. V. altresì, a tal proposito, regolamento sui prodotti GFF, considerando 659, e, nello stesso senso, regolamento sui prodotti GFR, considerando 47: la Jushi Egypt e la Hengshi Egypt sono «finanziate con fondi provenienti dalla Cina, [esse utilizzano] materiali e apparecchiature importati dalla Cina, [sono dirette] da manager cinesi e [utilizzano] il know-how cinese».


33      Poiché il Tribunale non ha affrontato la questione dell’imputabilità all’Egitto dei contributi finanziari erogati dalla Cina, compreso il ricorso da parte della Commissione al Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti della Commissione del diritto internazionale, e posto che tale questione non è stata oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte [v. sentenze impugnate, punto 103 (T‑480/20) e punto 70 (T‑540/20)], non prenderò posizione su detta parte della discussione generale. V. altresì regolamento sui prodotti GFF, considerando 686, 707, 708, 718 e 719, e regolamento sui prodotti GFR, considerando 74, 95, 102 e 103.


34      Per completezza, devo osservare che, nelle rispettive impugnazioni, le ricorrenti sottolineano che esse contestano i punti da 81 a 103 (T‑480/20) e i punti da 48 a 70 (T‑540/20) delle sentenze impugnate. Tuttavia, molti di detti punti riguardano accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale sulla base dei regolamenti impugnati. Posto che, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio, ai motivi di diritto, il secondo motivo di impugnazione nella causa C‑269/23 P e il primo motivo di impugnazione nella causa C‑272/23 P sono irricevibili nella misura in cui dovrebbero essere intesi anche nel senso che mettono in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale senza, tuttavia, spiegare in che modo detto giudice avrebbe snaturato gli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti; v., ex multis, sentenza dell’8 giugno 2023, Severstal e NLMK/Commissione (C‑747/21 P e C‑748/21 P, EU:C:2023:459, punti da 44 a 46 e giurisprudenza citata).


35      Sentenze impugnate, punto 84 (T‑480/20) e punto 51 (T‑540/20).


36      Sentenze impugnate, punti da 79 a 83 (T‑480/20) e punti da 46 a 50 (T‑540/20).


37      Articolo 3, punto 1, lettere a) e b), del regolamento antisovvenzioni di base (il corsivo è mio). Tale definizione concettuale è seguita da un elenco di atti di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico che costituiscono una sovvenzione, quali un trasferimento diretto di fondi sotto forma, ad esempio, di sussidi o prestiti, o strumenti meno diretti di sostegno dei prezzi, quali la rinuncia da parte dell’amministrazione ad entrate altrimenti dovute; v. articolo 3, punto 1, lettera a), da i) a iv), di detto regolamento. Come illustrato anche dal Tribunale nella sentenza del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione (T‑300/16, EU:T:2019:235, punto 107), tale elenco è completato dall’«articolo 3, punto 1, lettera a), iv), secondo trattino, del regolamento [antisovvenzioni] di base [che] costituisce, in sostanza, una disposizione antielusione, che mira a garantire che le pubbliche autorità di paesi terzi non possano sottrarsi alle norme in materia di sovvenzioni, mediante l’adozione di misure che in apparenza, non rientrano strictu sensu nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, punto 1, lettera a), da i) a iii), del regolamento citato, ma di fatto hanno effetti equivalenti». Dello stesso tenore, v. relazione dell’organo d’appello dell’OMC dal titolo United States – Final Countervailing Duty Determination with respect to certain Softwood Lumber from Canada (WT/DS257/AB/R), punto 52.


38      Articolo 3, punto 2, del regolamento antisovvenzioni di base (il corsivo è mio).


39      V., ad esempio, le versioni in lingua tedesca («eine Regierung im Ursprungs- oder Ausfuhrland»), spagnola («los poderes públicos en el territorio del país de origen o de exportación»), danese («staten i oprindelses- eller eksportlandet») e irlandese («go bhfuil ranníocaíocht airgeadais ó rialtas sa tír thionscnaimh nó sa tír is onnmhaireoir»).


40      V., ad esempio, le versioni in lingua francese («des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation»), italiana («una pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione»), croata («postoji financijski doprinos vlade zemlje podrijetla ili izvoza») e slovena («gre za finančni prispevek vlade v državi porekla ali izvoza»).


41      V., ex multis, sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau (30/77, EU:C:1977:172, punto 14), e del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial (C‑709/17 P, EU:C:2019:717, punto 88 e giurisprudenza citata).


42      Il corsivo è mio.


43      Il corsivo è mio.


44      V. sentenze impugnate, punti da 106 a 108 (T‑480/20) e punti da 73 a 75 (T‑540/20).


45      Vorrei aggiungere che, in caso contrario, l’applicabilità dello strumento antisovvenzioni sarebbe subordinata all’origine dei flussi finanziari di cui trattasi, il che, quand’anche i movimenti di capitali potessero essere tracciati con ragionevole accuratezza, consentirebbe di aggirare con facilità l’ambito di applicazione del regolamento antisovvenzioni di base.


46      V., a tal proposito, ad esempio, le versioni in lingua francese («une contribution financière par les pouvoirs publics ou tout organisme public, sur le territoire d’un pays»), tedesca («eine Regierung oder eine öffentliche Körperschaft im Gebiet eines Landes eine finanzielle Beihilfe leistet»), spagnola («una contribución financiera por los poderes públicos o un organismo público en el territorio de un país»), italiana («un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico nel territorio di un paese»), irlandese («ranníocaíocht airgeadais ó rialtas nó ó chomhlacht poiblí éigin laistigh de chríoch tíre»), croata («financijski doprinos vlade ili javnog tijela na državnom području zemlje») e danese («en statslig eller en offentlig myndighed har ydet et finansielt bidrag inden for et lands område»).


47      Il corsivo è mio. Nella sua interezza, detto considerando è formulato come segue: «Nel determinare l’esistenza di una sovvenzione, è necessario dimostrare che c’è stato un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico nel territorio di un paese, o che c’è stata una forma qualunque di sostegno dei redditi o dei prezzi ai sensi dell’articolo XVI dell’[Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)] 1994, e che in tal modo è stato conferito un vantaggio all’impresa beneficiaria».


48      V. regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU 1968, L 93, pag. 1).


49      V., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1988, Fediol/Commissione (187/85, EU:C:1988:399, punto 14): una sovvenzione ricade nel campo di applicazione del regolamento antisovvenzioni di base «se il vantaggio economico attribuito ha effetti nocivi per la concorrenza normale, in quanto praticato a favore di un’impresa o, in un settore, di un gruppo d’imprese». V., altresì, per analogia, sentenze del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (C‑458/98 P, EU:C:2000:531, punto 91), e dell’8 giugno 2023, Severstal e NLMK/Commissione (C‑747/21 P e C‑748/21 P, EU:C:2023:459, punto 73), che definisce le misure di tutela commerciale come «misure di difesa contro la concorrenza sleale (…) [volte] a porre rimedio a uno squilibrio nel mercato nazionale».


50      Entrambi questi accordi sono stati approvati dall’Unione europea come parte dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio; v. decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU 1994, L 336, pag. 1).


51      V., ex multis, sentenze del 30 aprile 1974, Haegeman (181/73, EU:C:1974:41, punti 5 e 6), e del 6 ottobre 2020, Commissione/Ungheria (Istruzione superiore) (C‑66/18, EU:C:2020:792, punto 69 e giurisprudenza citata).


52      V., in particolare, sentenze del 5 ottobre 1994, Germania/Consiglio (C‑280/93, EU:C:1994:367, punti da 106 a 109), e del 23 novembre 1999, Portogallo/Consiglio (C‑149/96, EU:C:1999:574, punto 47).


53      Tale impegno è contenuto nell’articolo 216, paragrafo 2, TFUE.


54      V. altresì, in tal senso, le mie conclusioni nella causa Changmao Biochemical Engineering/Commissione (C‑123/21 P, EU:C:2022:890, paragrafo 34).


55      V., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube (C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punti 31 e 32).


56      Vale a dire, il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


57      V. sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punto 52).


58      V. sentenze impugnate, punto 99 (T‑480/20) e punto 66 (T‑540/20).


59      V., in tal senso, sentenze del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 82), e del 27 febbraio 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C‑382/21 P, EU:C:2024:172, punto 74). Per un’applicazione concreta dei casi in cui questo tipo di interpretazione era possibile, v. sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube (C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punti 30 e 34).


60      Il corsivo è mio.


61      V. relazione dell’organo d’appello dell’OMC dal titolo United States – Countervailing Duties on Certain Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Germany (WT/DS213/AB/R), punto 73. V. anche, in tal senso, relazione dell’organo d’appello dell’OMC dal titolo United States – Final Countervailing Duty Determination with respect to certain Softwood Lumber from Canada (WT/DS257/AB/R), punto 95.


62      Devo evidenziare con chiarezza che il solo fatto che una misura costituisca una «sovvenzione» rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 non significa necessariamente che qualsiasi tipologia di intervento regolatorio sul mercato ricada necessariamente nel campo di applicazione dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative; v., a tal proposito, la relazione dell’organo d’appello dell’OMC dal titolo United States – Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMS) from Korea (WT/DS296/AB/R), punto 115.


63      V. altresì, a tal proposito, WTO Analytical Index, «Article VI – Anti-Dumping and Countervailing Duties», pag. 239, dove è spiegato, in relazione alla nozione di «premio o sovvenzione», e con rinvio al Second Report of the Group of Experts on «Anti-Dumping and Countervailing Duties» del 29 gennaio 1960 (L/1141), che «tre esperti hanno ritenuto che la nozione dovesse essere interpretata in un senso più ampio fino a ricomprendervi tutte le sovvenzioni, di qualunque natura e origine, comprese anche le sovvenzioni concesse da enti privati».


64      La Commissione spiega, infatti, che, mentre il testo oggetto di negoziato dell’(allora) articolo 3, paragrafo 1, lettera a), era stato ampliato così da includere, nella definizione di «governo», anche qualsiasi organismo pubblico nel territorio di un membro dell’OMC, non vi è prova che detta modifica del testo o qualsiasi altra modifica fosse intesa a limitare la portata territoriale dei contributi finanziari che possono essere concessi a un membro dell’OMC. V., a tal proposito, Negotiating Group on Subsidies and Countervailing Measures, Status of Work in the Negotiating Group, Report by the Chairman to the Group of Negotiation on Goods, documento MTN.GNG/NG10/W/38 (18 luglio 1990), pag. 2, e documento MTN.GNG/NG10/W/38/Rev.1 (4 settembre 1990), pag. 2.


65      A sostegno di tale conclusione, v. anche Crochet, V. e Hegde, V., «China’s “Going Global” policy: Transnational protection subsidies under the WTO SCM Agreement», 23 Journal of International Economic Law, 2020, pag. 847, e Reinhold, P., «Strategische Autonomie und Handelsschutz – Länderübergreifende Subventionen vor den EU-Gerichten», Jean Monnet Working Paper, n. 1/24, pag. 7; entrambi spiegano che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non indica dove debba essere collocato il beneficiario del contributo finanziario erogato da un «governo o organismo pubblico».


66      Le impugnazioni contestano i punti da 167 a 169 (T‑480/20) e i punti da 134 a 136 (T‑540/20) delle sentenze impugnate.


67      Nel titolo del quarto motivo di impugnazione nella causa C‑269/23 P e del terzo motivo di impugnazione nella causa C‑272/23 P, le ricorrenti eccepiscono anche una violazione dell’articolo 3, punti 1, lettera a), ii), e 2, del regolamento antisovvenzioni di base. Tuttavia, posto che dette parti non affrontano l’asserita violazione di tali disposizioni nel testo dell’impugnazione, ritengo che le impugnazioni debbano essere respinte in quanto irricevibili in tale misura per inosservanza dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento della Corte di giustizia. V., a tal proposito, sentenza del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione (C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punto 87).


68      Come spiegato dal Tribunale, l’organo d’appello dell’OMC ritiene che la necessità di determinare un adeguato termine di paragone risulti dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, ii), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative [v. sentenze impugnate, punto 164 (T‑480/20) e punto 131 (T‑540/20)]. In particolare, con riferimento alla formulazione «rinuncia (...) altrimenti», presente nella suddetta disposizione, l’organo d’appello dell’OMC ha osservato che la rinuncia a entrate altrimenti dovute implica che la pubblica amministrazione abbia avuto entrate inferiori rispetto a quelle di cui avrebbe goduto in una situazione diversa. L’intervenuta rinuncia al diritto ad entrate deve essere accertata con riferimento a «un qualche standard normativo rispetto al quale sia possibile operare un confronto tra le entrate effettivamente realizzate e le entrate che sarebbero state “altrimenti” realizzate». V. relazione dell’organo d’appello dell’OMC dal titolo United States – Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second Complaint) (WT/DS353/AB/R), punto 806. V. anche relazione dell’organo d’appello dell’OMC dal titolo United States – Tax Treatment for «Foreign Sales Corporations» (WT/DS108/AB/R), punto 90.


69      V., in tal senso, sentenza del 7 maggio 1987, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio (240/84, EU:C:1987:202, punto 19), che spiega come, quando il diritto dell’UE non impone un particolare metodo, la conseguente scelta tra i diversi metodi idonei al raggiungimento dell’obiettivo prescritto dalla normativa dell’Unione presupponga una valutazione di situazioni economiche complesse rispetto alla quale la Corte verifica unicamente se vi sia stato un errore manifesto.


70      V. sentenze impugnate, punto 168 (T‑480/20) e punto 135 (T‑540/20).


71      Come spiega la Commissione nei regolamenti impugnati: «[n]el 2016 il governo egiziano ha deciso di modificare il tasso di cambio fisso della sterlina egiziana (EGP) in un tasso di cambio flessibile sulla base di una raccomandazione del Fondo monetario internazionale. Di conseguenza, nel giro di un mese la sterlina egiziana ha perso circa la metà del suo valore rispetto ad altre principali valute quali il dollaro USA e l’euro. Al fine di affrontare questa improvvisa fluttuazione della valuta, il governo dell’Egitto ha emesso un principio contabile speciale nonché una norma fiscale speciale per gestire le differenze di cambio. Di conseguenza, alle società è stato consentito detrarre le differenze di cambio legate alla svalutazione della sterlina egiziana dal loro reddito imponibile in maniera più estesa». V. regolamento sui prodotti GFF, considerando 860, e regolamento sui prodotti GFR, considerando 287.


72      V., a tal proposito, sentenza del 1º giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 49), in cui si spiega che, benché il Tribunale sia competente in via esclusiva ad accertare i fatti, «quando il Tribunale ha accertato o valutato dei fatti, la Corte è competente ad effettuare il controllo ad essa imposto dall’art[icolo] 168 A del Trattato CEE, dal momento in cui esso ha qualificato la loro natura giuridica e ne ha fatto derivare conseguenze di diritto».


73      V., in tal senso, la relazione dell’organo d’appello dell’OMC dal titolo United States – Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second Complaint) – Recourse to Article 21.5 of the DSU by the European Union (WT/DS353/AB/RW), punto 5.1813. V. altresì, in tal senso, Rubini, L., The Definition of Subsidy and State Aid: OMC and EC Law in Comparative Perspective, Oxford University Press, Oxford, 2009, pagg. 373 e segg.


74      V., in tal senso e per analogia, nell’ambito degli aiuti di Stato, sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 106), che spiega che «la circostanza che le società “offshore” non siano tassate non è una conseguenza casuale del regime in causa, bensì il risultato ineluttabile del fatto che i criteri d’imposizione sono concepiti precisamente in modo che le società “offshore”, le quali per loro natura non hanno dipendenti né occupano immobili commerciali, non dispongano delle basi imponibili prese in considerazione dai criteri previsti dalla proposta di riforma tributaria».


75      Sentenze impugnate, punti 176 e 177 (T‑480/20) e punti 143 e 144 (T‑540/20).


76      V., a tal proposito, regolamento sui prodotti GFR, considerando 861, e regolamento sui prodotti GFF, considerando 288, i quali spiegano che, in ragione del principio contabile speciale, «le società che conducono la propria attività in valuta estera sembrano operare in perdita in termini fiscali nonostante la loro situazione finanziaria possa registrare cospicui profitti. Le società egiziane che conducono la propria attività in sterline egiziane hanno invece subito effettive perdite che hanno avuto un impatto concreto sulla loro attività, situazione per cui il governo dell’Egitto ha emesso una norma fiscale speciale».


77      V., a tal proposito, regolamento sui prodotti GFR, considerando 862, e regolamento sui prodotti GFF, considerando 289, che spiegano che le ricorrenti «sono quasi esclusivamente orientate verso l’esportazione, importano la quasi totalità delle loro attrezzature e i loro prestiti nonché una parte sostanziale dei loro acquisti di materiale sono denominati in valuta estera. Di conseguenza, le perdite registrate [dalle ricorrenti] a causa della svalutazione della sterlina egiziana, in particolare a causa dei cospicui prestiti in valuta estera, non sono effettive e sono solo utilizzate a fini fiscali per ridurre il reddito imponibile».


78      Sentenze impugnate, punto 176 (T‑480/20) e punto 143 (T‑540/20).


79      Sentenze impugnate, punto 177 (T‑480/20) e punto 144 (T‑540/20).


80      Le ricorrenti richiamano a fondamento della loro impugnazione i punti 32, 37, 42, 43, da 46 a 48, da 51 a 55 e 58 della sentenza Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione.


81      Sentenza del 10 aprile 2019, Jindal Saw and Jindal Saw Italia/Commissione (T‑300/16, EU:T:2019:235).


82      V. sentenza del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione (T‑300/16, EU:T:2019:235, punti 207, 210 e 211).


83      Secondo le ricorrenti, ciò avrebbe portato alla quantificazione di un’aliquota generale del dazio compensativo del 4,6% invece che del 10,9%, come stabilita dalla Commissione.


84      V., a tal proposito, sentenza Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione, punto 47, che richiama la relazione dell’organo d’appello dell’OMC dal titolo United States – Countervailing Measures Concerning Certain Products from the European Communities (WT/DS212/AB/R), punto 108, secondo cui il termine «“un beneficiario” può ricomprendere sia un’impresa (...) che il suo titolare. (...) Un “gruppo di persone” può includere un gruppo di “persone fisiche”, un gruppo di “persone fisiche e giuridiche” oppure un gruppo composto esclusivamente di “persone giuridiche”».


85      I riferimenti delle ricorrenti al trattamento loro accordato nelle parallele inchieste anti-dumping e antisovvenzioni non sono pertinenti. Anche se la prassi decisionale nel settore della difesa commerciale potesse vincolare la Commissione (quod non; v. sentenza del 24 febbraio 2022, Eurofer/Commissione, C‑226/20 P, EU:C:2022:122, punto 60 e giurisprudenza citata), la Commissione spiega che solo la Jushi Egypt operava quale produttore esportatore di prodotti GFR nell’Unione europea, cosicché non vi era necessità di verificare la possibilità di un trasferimento di vantaggio dalla Jushi Egypt alla Hengshi Egypt. Dello stesso tenore, v. sentenza Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione, punto 55.


86      V., in tal senso, sentenze del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione (323/82, EU:C:1984:345, punti 11 e 12), e del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C‑222/04, EU:C:2006:8, punti da 112 a 114), nell’ambito degli aiuti di Stato, e sentenze del 12 luglio 1984, Hydrotherm Gerätebau (170/83, EU:C:1984:271, punto 11), e del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 48 e giurisprudenza citata), nell’ambito della normativa in materia di concorrenza.


87      V. sentenza Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione, punto 47.


88      V. altresì, a tal proposito, sentenza Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione, punto 56, e il rinvio alla relazione dell’organo d’appello dell’OMC dal titolo United States – Final Countervailing Duty Determination with Respect to Certain Softwood Lumber from Canada (WT/DS257/AB/R), punto 146. V., analogamente, nell’ambito degli aiuti di Stato, sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C‑222/04, EU:C:2006:8, punto 114).


89      Articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento.