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Ricorso proposto il 4 dicembre 2007 - Coats Holdings / Commissione

(Causa T-439/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Coats Holdings Ltd (rappresentanti: W. Sibree e C. Jeffs, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare gli artt. 1, n. 4, e 2, n. 4, della decisione nella parte in cui si riferiscono alla Coats;

in subordine, annullare o ridurre l'ammenda inflitta alla Coats dall'art. 2, n. 4, della decisione; e

condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle sostenute dalla Coats.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 19 settembre 2007, C(2007) 4257 def., nel procedimento COMP/E-1/39.168 - PO/Hard Haberdashery: Fasteners, con la quale la Commissione ha ritenuto che la ricorrente, insieme con altre imprese, si sia resa responsabile di violazione dell'art. 81 CE, tra l'altro, praticando lo scambio di informazioni relative ai prezzi, la fissazione di prezzi minimi e la ripartizione dei mercati.

A sostegno della sua richiesta la ricorrente afferma che la valutazione degli elementi di prova da parte della Commissione è complessivamente viziata da manifesti errori. A giudizio della ricorrente la Commissione non ha dimostrato in diritto che la ricorrente era parte di un accordo bilaterale di ripartizione del mercato con la Prym tra gennaio 1977 e luglio 1998.

In subordine, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha dimostrato che qualsiasi infrazione si è protratta dopo il 19 settembre 1997 o che essa non ha dimostrato l'esistenza di un'infrazione unica e continuata fino al 15 luglio 1998 che autorizzasse la Commissione a infliggere alla ricorrente un'ammenda per un'infrazione durata ventun anni e mezzo.

La ricorrente lamenta inoltre, in subordine, che la Commissione ha violato i diritti fondamentali comunitari in materia processuale della ricorrente, ex art. 6, n. 3, lett. d), della Carta dei diritti e delle libertà fondamentali dell'Unione europea, di esaminare o far esaminare i testimoni a carico in procedimenti amministrativi di natura penale.

Infine, la ricorrente afferma, in subordine, che la Commissione è incorsa in errore avendo applicato meccanicamente un moltiplicatore pari al 215% all'importo di base dell'ammenda per una durata di ventun anni e mezzo, anziché esercitare il suo margine di discrezionalità ai sensi degli applicabili orientamenti per il calcolo delle ammende.

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