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Ricorso presentato il 19 aprile 2006 - Usha Martin / Consiglio e Commissione

(Causa T-119/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Usha Martin Ltd (Calcutta, India) [Rappresentanti: sigg. K. Adamantopoulos, lawyer e J. Branton, Solicitor]

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare, ai sensi dell'art. 230 del Trattato che istituisce le Comunità europee, la decisione della Commissione 22 dicembre 2005, recante modifica della decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'India, (GU del 26.01.2006, L 22, pag. 54; in prosieguo: la "decisione controversa") nella parte che riguarda la ricorrente e revoca un impegno di prezzo minimo previgente.

annullare, ai sensi dell'art. 230 del Trattato che istituisce le Comunità europee, il regolamento (CE) del Consiglio 23 gennaio 2006, n. 121, recante modifica del regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'India (GU del 26.01.2006 L 22, pag. 1), nella parte che riguarda la ricorrente e attua la decisione controversa che revoca un impegno di prezzo minimo precedentemente detenuto dalla ricorrente.

condannare i convenuti alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un produttore esportatore di cavi d'acciaio in India che esporta verso l'Unione europea.

Con decisione 13 agosto 19991, la Commissione aveva accettato un determinato impegno di prezzo minimo offerto, tra altri, dalla ricorrente nell'ambito di procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'India.

Con decisione 2006/382, la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno di prezzo offerto dalla ricorrente perché quest'ultima, a suo dire, non aveva fornito la relazione sulle vendite escluse dall'ambito di applicazione dell'impegno di prezzo e aveva affermato che i cavi d'acciaio provenienti da Dubai avevano come origine Dubai, mentre in realtà l'origine doveva essere indiana dato che il materiale grezzo indiano non era stato sufficientemente lavorato a Dubai. Con regolamento del Consiglio n. 121/20063, veniva istituito un dazio antidumping definitivo per dare attuazione alla decisione della Commissione.

Per quanto riguarda la mancata relazione sulle vendite escluse dall'ambito di applicazione dell'impegno di prezzo minimo, la ricorrente sostiene che ciò dipende da un errore umano e lamenta una violazione del principio di proporzionalità in quanto non si tratta di un'infrazione sostanziale dell'impegno di prezzo e dovrebbe quindi soltanto dar luogo ad un avviso di non commettere simili infrazioni in futuro e non a una revoca dell'impegno di prezzo. La ricorrente afferma inoltre che l'industria comunitaria non ha subito alcun pregiudizio.

Per quanto riguarda l'asserita origine da Dubai, la ricorrente afferma che le istituzioni hanno commesso un errore di diritto nel valutare erroneamente l'origine. Infatti la Commissione si è asseritamente basata sul criterio dell'esistenza, o meno, di una variazione della voce tariffaria interessata, mentre secondo la ricorrente, i criteri pertinenti sono i seguenti:

1)    ultima lavorazione sostanziale o ultimo intervento sostanziale;

2)    l'intervento deve essere giustificato sotto il profilo economico;

3)    l'intervento deve essere effettuato in un'impresa equipaggiata allo scopo, e

4)    l'intervento deve portare alla fabbricazione di un prodotto nuovo o costituire una fase importante di fabbricazione.

Inoltre, vi sarebbero state sanzioni meno gravose della revoca dell'impegno di prezzo, come la richiesta di un dazio antidumping da parte delle autorità doganali degli Stati membri o l'imposizione della condizione che le esportazioni da Dubai di cavi di trefoli indiani sarebbero state bloccate.

La ricorrente lamenta pertanto un errore di diritto, una mancanza di motivazione, uno sviamento di potere e una violazione del principio di proporzionalità.

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1 - Decisione della Commissione 13 agosto 1999, 1999/572/CE, che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, della Repubblica di Corea, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina (GU L 217, pag. 63) .

2 - Decisione della Commissione 22 dicembre 2005, 2006/38/CE, recante modifica della decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'India (GU 2006 L 22, pag. 54).

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 23 gennaio 2006, n. 121, recante modifica del regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'India (GU L 22, pag. 1).