Language of document : ECLI:EU:T:2009:19

Causa T‑125/06

Centro Studi Antonio Manieri Srl

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d’appalto relativa alla gestione completa di un asilo nido — Decisione di affidare il servizio all’Ufficio “Infrastrutture e logistica” (OIB) e di rinunciare alla procedura di gara d’appalto»

Massime della sentenza

1.      Procedura — Termini di ricorso — Decadenza

(Statuto della Corte di giustizia, art. 45)

2.      Bilancio delle Comunità europee — Regolamento finanziario — Disposizioni applicabili alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Ambito di applicazione

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 88; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 116, n. 7)

3.      Appalti pubblici delle Comunità europee — Gara d’appalto — Obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza

4.      Appalti pubblici delle Comunità europee — Gara d’appalto — Spese sostenute da un offerente — Diritto al risarcimento — Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 101)

1.      Le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto della Corte di giustizia, comportano, oltre ad un elemento oggettivo relativo alle circostanze anormali ed estranee all’interessato, un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’interessato deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti. Pertanto, la nozione di forza maggiore non si applica ad una situazione in cui una persona diligente ed accorta sarebbe stata obiettivamente in grado di evitare la scadenza di un termine di ricorso.

(v. punto 28)

2.      Dall’art. 88 del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e dall’art. 116, n. 7, del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, risulta che la prestazione di servizi è esclusa dall’ambito di applicazione delle norme in materia di appalti pubblici quando sia oggetto di un accordo amministrativo concluso fra servizi delle istituzioni comunitarie. L’Ufficio «Infrastrutture e logistica» (OIB) è un servizio delle istituzioni comunitarie ai sensi del citato art. 116, n. 7. Da ciò deriva che il Consiglio non era tenuto ad osservare le norme applicabili in materia di appalti pubblici quando ha deciso di utilizzare i servizi dell’OIB.

(v. punti 46‑48)

3.      L’istituzione aggiudicatrice deve rispettare, in ogni fase di una procedura di gara d’appalto, non solo il principio della parità di trattamento degli offerenti, ma anche quello della trasparenza. Il principio di trasparenza comporta l’obbligo da parte dell’autorità aggiudicatrice di rendere pubbliche tutte le informazioni precise riguardanti lo sviluppo della procedura. Ciò nonostante, gli obiettivi di pubblicità che l’amministrazione aggiudicatrice deve rispettare nell’ambito dell’obbligo di trasparenza sono, da un lato, di assicurare che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità e, dall’altro, di tutelare le legittime aspettative degli offerenti che sono stati spinti ad effettuare anticipatamente investimenti irreversibili.

(v. punti 86‑87, 89)

4.      Dall’art. 101 del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, risulta che l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a versare alcun risarcimento agli offerenti che abbiano partecipato ad una procedura di gara d’appalto poi annullata. Ne consegue che, in via di principio, gli oneri e le spese sostenuti da un offerente per la partecipazione a una gara non possono costituire un danno risarcibile.

(v. punto 102)