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Ricorso proposto il 24 giugno 2013 – Borghezio / Parlamento

(Causa T-336/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mario Borghezio (Torino, Italia) (rappresentante: H. Laquay, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la domanda ricevibile e fondata e, di conseguenza, annullare la decisione del Parlamento europeo, adottata sotto forma di dichiarazione del presidente del Parlamento europeo nella seduta plenaria del 10 giugno 2013, in forza della quale il ricorrente siede a partire dal 3 giugno 2013 in qualità di deputato “non iscritto” ed è quindi escluso a decorrere da tale data dal gruppo politico “Europa, Libertà, Democrazia”;

ripartire le spese come di diritto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca – oltre al fatto di far valere che la decisione di attribuirgli il seggio in qualità di deputato non iscritto produce effetti giuridici in quanto impedisce al ricorrente di esercitare il mandato parlamentare che gli compete alle stesse condizioni dei deputati che appartengono ad un gruppo politico – due motivi attinenti al merito. Il ricorrente sostiene che il Parlamento ha l’obbligo di verificare se lo statuto del gruppo politico o un principio generale di diritto non siano stati violati in modo grave e manifesto.

Primo motivo, vertente su una violazione grave ed evidente dello statuto del gruppo politico “Europa, Libertà, Democrazia”, in quanto la decisione di escludere il ricorrente dal gruppo è stata adottata anteriormente alla riunione successiva di esso, in contrasto con quanto sancito nel suo statuto.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente, in quanto quest’ultimo non ha potuto presentare i suoi mezzi di difesa nel corso di una riunione del gruppo politico “Europa, Libertà, Democrazia”.