Language of document : ECLI:EU:T:2013:385





Ordinanza del Presidente del Tribunale del 17 luglio 2013 –
Borghezio / Parlamento

(causa T‑336/13 R)

«Procedimento sommario – Parlamento europeo – Atto di esclusione di un deputato dal suo gruppo politico – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Manifesta irricevibilità del ricorso principale – Irricevibilità della domanda – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Ricevibilità prima facie del ricorso principale – Esame sommario del ricorso principale da parte del giudice del procedimento sommario – Atto che non produce effetti giuridici vincolanti – Atto non impugnabile con ricorso di annullamento – Irricevibilità (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 1) (v. punti 23-27)

2.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione di esclusione di un deputato adottata dal suo gruppo politico – Atto non imputabile al Parlamento – Esclusione – Dichiarazione del Parlamento che informa in merito alle conseguenze dell’esclusione di un deputato dal suo gruppo politico – Atto che incide soltanto sull’organizzazione interna del Parlamento – Esclusione – Violazione del diritto a un ricorso effettivo – Insussistenza (Art. 6, § 1, TUE; art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 27, 28, 32, 33)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo [Art. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)] (v. punto 39)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno derivante dall’esclusione di un deputato dal suo gruppo politico – Inclusione – Assenza del carattere grave – Insussistenza dell’urgenza (Art. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 42-46, 50)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto adottato dal Parlamento europeo sotto forma di dichiarazione del suo presidente nella seduta plenaria del 10 giugno 2013, secondo cui il ricorrente siede, a partire dal 3 giugno 2013, in qualità di deputato non iscritto ed è pertanto escluso dal gruppo politico “Europa, Libertà, Democrazia” a decorrere da tale data.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.