Language of document : ECLI:EU:T:2015:502

Causa T‑337/13

CSF Srl

contro

Commissione europea

«Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2006/42/CE – Macchine provviste della marcatura ‟CE” – Requisiti essenziali di sicurezza – Rischi per la sicurezza delle persone – Clausola di salvaguardia – Decisione della Commissione che dichiara giustificato un provvedimento nazionale di divieto di immissione sul mercato – Condizioni che delimitano l’applicabilità della clausola di salvaguardia – Errore manifesto di valutazione – Parità di trattamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 15 luglio 2015

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara giustificate misure nazionali che vietano l’immissione in commercio di una macchina non conforme ai requisiti della direttiva 2006/42 – Incidenza diretta sul fabbricante – Assenza di un margine di discrezionalità degli altri Stati membri che possa incidere sulla situazione del fabbricante

(Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42, artt. 7 e 11, § 3; decisione della Commissione 2013/173)

2.      Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 2006/42 – Immissione in commercio – Ricorso di uno Stato membro alla clausola di salvaguardia in caso di rischio per la salute o per la sicurezza – Approvazione da parte della Commissione – Possibilità per lo Stato membro di estendere le misure nazionali adottate ad altre macchine che presentino lo stesso rischio – Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42, artt. 6, § 1, 7 e 11)

3.      Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 2006/42 – Immissione in commercio – Ricorso di uno Stato membro alla clausola di salvaguardia in caso di rischio per la salute o per la sicurezza – Verifica da parte della Commissione del carattere giustificato – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Art. 263 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42, art. 11)

4.      Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 2006/42 – Immissione in commercio – Ricorso di uno Stato membro alla clausola di salvaguardia in caso di rischio per la salute o per la sicurezza – Obbligo di dimostrare la sussistenza del rischio considerato – Portata

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42, artt. 5, § 1, a), e 11 e allegato I, punto 1.1.2, a)]

5.      Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 2006/42 – Immissione in commercio – Rispetto dei requisiti di salute e di sicurezza elencati nell’allegato I – Requisito della presenza di una struttura di protezione appropriata la caduta di oggetti o di materiali – Interpretazione alla luce dell’obiettivo prioritario di eliminare o ridurre i rischi – Conseguenza per le macchine destinate a diversi usi

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42, art. 11 e allegato I, punti 1.1.2, 1.7.4.1, 1.7.4.2 e 3.4.4)

6.      Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 2006/42 – Immissione in commercio – Presunzione di conformità delle macchine provviste di marcatura CE – Incidenza sulla facoltà degli Stati membri di ricorrere alla clausola di salvaguardia in caso di rischio per la salute o per la sicurezza – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42, artt. 7, § 1, e 11)

7.      Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 2006/42 – Immissione in commercio – Ricorso di uno Stato membro alla clausola di salvaguardia in caso di rischio per la salute o per la sicurezza – Verifica da parte della Commissione – Potere discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Artt. 36 TFUE e 114 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42, art. 11)

8.      Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 2006/42 – Immissione in commercio – Ricorso di uno Stato membro alla clausola di salvaguardia in caso di rischi per la salute o per la sicurezza – Obbligo di dimostrare la sussistenza del rischio considerato – Realizzazione di una valutazione del rischio – Criteri di valutazione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42, art. 11 e allegato I, punto 1.1.1, i)]

9.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Nozione

10.    Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 2006/42 – Immissione in commercio – Ricorso di uno Stato membro alla clausola di salvaguardia in caso di rischio per la salute o per la sicurezza – Approvazione da parte della Commissione – Obbligo di valutare la conformità delle misure nazionali al principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Artt. 36 TFUE e 114 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42, considerando 25, e artt. 11 e 20)

11.    Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 2006/42 – Immissione in commercio – Ricorso di uno Stato membro alla clausola di salvaguardia in caso di rischio per la salute o per la sicurezza – Mancata adozione di misure simili con riferimento ad altre macchine che presentino gli stessi rischi – Mancanza di giustificazione obiettiva – Inammissibilità – Violazione del principio di parità di trattamento

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42, art. 11)

12.    Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso

(Art. 340, comma 2, TFUE)

1.      Una persona fisica o giuridica è direttamente interessata da un atto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE allorché questo produce direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lascia alcun potere discrezionale ai suoi destinatari, avendo la sua applicazione carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie.

Per quanto riguarda un ricorso diretto contro una decisione della Commissione che dichiara giustificate misure adottate dalle autorità nazionali, fondata sull’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42, relativa alle macchine, in merito alle condizioni in cui una macchina è immessa sul mercato nazionale, e destinata agli Stati membri, tale decisione produce direttamente, sulla situazione giuridica del fabbricante di detta macchina, effetti diversi rispetto a quelli riconducibili alle suddette misure nazionali. Infatti, in primo luogo, una simile decisione implica che tutti gli Stati membri diversi da quello che ha adottato le misure di cui trattasi adottino provvedimenti utili relativi all’immissione o al mantenimento della macchina di cui trattasi nei rispettivi mercati e, nel far ciò, garantiscano la corretta e uniforme applicazione della direttiva 2006/42, alla luce delle misure adottate dallo Stato membro interessato e dichiarate giustificate dalla Commissione. Pertanto, tale decisione produce la diretta conseguenza di avviare le procedure nazionali che pongono in discussione il diritto di cui il fabbricante disponeva sino a quel momento, in tutta l’Unione, di commercializzare una macchina che a sua volta fruiva della presunzione di conformità prevista dall’articolo 7 della direttiva in parola, atteso che era munita della marcatura CE ed era accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità.

In secondo luogo, una decisione fondata sull’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42 non lascia ai propri destinatari alcun potere discrezionale quanto al risultato da conseguire, dato che, a tale riguardo, la sua attuazione ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza applicazione di altre norme intermedie. È certamente verosimile che, per poter stabilire se il fabbricante abbia messo o intenda mettere in circolazione sul loro territorio esemplari della propria macchina e se taluni di tali esemplari presentino lo stesso rischio considerato dalle misure nazionali adottate dallo Stato membro interessato, le autorità nazionali competenti debbano preventivamente attuare misure di controllo. Nondimeno, nel caso in cui sia così, dette autorità saranno tenute a considerare che una simile situazione rischia di compromettere la sicurezza delle persone e ad adottare tutti i provvedimenti utili per evitare detti rischi, assicurando in tale contesto la corretta e uniforme applicazione della direttiva 2006/42, alla luce della decisione della Commissione e dei provvedimenti nazionali che questa dichiara giustificati, e quindi ordinando il divieto, il ritiro o la modifica della macchina di cui trattasi ovvero adottando ogni misura equivalente. Pertanto, è la decisione con cui la Commissione dichiara giustificate le misure nazionali considerate a determinare il risultato che le altre autorità nazionali, che non dispongono di alcun margine di discrezionalità, devono conseguire.

(v. punti 17, 23, 28, 30, 31)

2.      Sebbene gli Stati membri debbano assicurare l’applicazione corretta e uniforme della direttiva 2006/42, relativa alle macchine, traendo le conseguenze di un provvedimento nazionale adottato nei confronti di una determinata macchina e dichiarato giustificato dalla Commissione, senza disporre di alcun margine di valutazione discrezionale per quanto riguarda il risultato da conseguire, essi evidentemente non possono estendere, di propria iniziativa e al di fuori della cornice procedurale e sostanziale prevista dall’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, l’ambito di applicazione di detto provvedimento ad altre macchine con il motivo che queste ultime presenterebbero lo stesso rischio, salvo violare il principio di libera circolazione sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi e la presunzione di conformità di cui al suo articolo 7. Questa è la ragione per cui il legislatore dell’Unione ha subordinato tale estensione all’attuazione di una procedura specifica che prevede segnatamente l’adozione, da un lato, di una esplicita decisione da parte della Commissione a tal fine e, dall’altro, di misure nazionali di esecuzione di detta decisione. Per contro, simili atti non sono né previsti né necessari ai fini dell’articolo 11 della direttiva 2006/42, considerata la sua portata.

(v. punto 34)

3.      Nonostante spetti effettivamente agli Stati membri applicare correttamente la direttiva 2006/42, relativa alle macchine, e vigilare affinché le macchine immesse sul mercato o messe in servizio nel loro territorio siano conformi alle sue disposizioni, eventualmente adottando misure come quelle contemplate dal suo articolo 11, spetta tuttavia alla Commissione controllare il carattere giustificato di tali misure, in particolare assicurandosi della fondatezza delle ragioni di diritto e di fatto che ne hanno motivato l’adozione. Il mantenimento definitivo del provvedimento nazionale di cui trattasi è subordinato all’esito di tale verifica, nel senso che lo Stato membro può mantenerlo in vigore soltanto qualora la Commissione lo dichiari giustificato e deve sospenderlo in caso contrario.

Ne consegue che tutte le persone legittimate a chiedere l’annullamento di una decisione che dichiari giustificate simili misure hanno il diritto di far valere, a sostegno della propria domanda, che detta decisione si fonda su un’interpretazione errata delle disposizioni della direttiva 2006/42, quand’anche tale interpretazione, di cui tutti gli Stati membri dovranno tenere debitamente conto, sia stata prima operata dalle autorità nazionali competenti, e poi fatta propria dalla Commissione. Infatti, in un simile caso, l’errore di diritto suscettibile di viziare la decisione mediante la quale la Commissione ha dichiarato giustificate le misure nazionali di cui trattasi deve poter essere contestato dinanzi al giudice dell’Unione, a pena di rendere privo di contenuto l’articolo 263 TFUE e il principio della tutela giurisdizionale effettiva.

Inoltre, il controllo giurisdizionale della fondatezza dei motivi giuridici che hanno condotto la Commissione a dichiarare giustificate le misure nazionali interessate, trattandosi di una questione di diritto, non può che essere integrale.

(v. punti 46‑48)

4.      È rispetto ad una macchina o ad un’attrezzatura intercambiabile concrete, che hanno una o più funzionalità determinate, che uno Stato membro ha la facoltà di avvalersi della clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 11 della direttiva 2006/42, relativa alle macchine, e che, in tale ambito, ha l’obbligo di valutare i rischi per la salute o la sicurezza delle persone a cui è subordinata l’applicazione di siffatta clausola. Tale valutazione e la misura nazionale che ne dipende, quindi, devono essere giustificate rispetto a detta macchina così come è stata commercializzata, ed eventualmente all’attrezzatura intercambiabile di cui essa è stata dotata al momento in cui è stata immessa sul mercato o è stata messa in servizio. Diversamente, uno Stato membro avrebbe la possibilità di stabilire una restrizione al principio di libera circolazione non giustificata dalla sussistenza di un rischio reale per la salute o la sicurezza delle persone.

Al riguardo, alla luce degli stessi termini impiegati nel punto 1.1.2, lettera a), dell’allegato I della direttiva 2006/42, deve ritenersi che «ogni rischio» connesso all’installazione, alla manutenzione o al funzionamento della macchina in questione, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nelle condizioni di uso previsto o di uso scorretto ragionevolmente prevedibile, può giustificare il ricorso alla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 11 di detta direttiva. Tuttavia, tale articolo esige che il rischio che giustifica la sua applicazione sia constatato e, dunque, che lo Stato membro che se ne avvale dimostri in modo giuridicamente adeguato che un siffatto rischio è reale. In difetto di una simile dimostrazione, la lesione del principio di libera circolazione cagionata dalla misura nazionale adottata sulla base della clausola di salvaguardia prevista dalla suddetta disposizione non potrebbe essere considerata giustificata ai sensi della medesima.

Inoltre, si deve necessariamente rilevare che la sussistenza di un rischio per la salute o la sicurezza delle persone ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/42 può essere valutata, tra gli altri criteri, alla luce dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che i fabbricanti di macchine hanno l’obbligo di rispettare in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell’allegato I di detta direttiva. Infatti, al rispetto di tali requisiti, stabiliti allo scopo di garantire che la progettazione e la costruzione delle macchine tengano conto dei rischi ad esse collegati, è subordinata l’immissione sul mercato di dette macchine. A sua volta, il mancato rispetto di essi può essere invocato a sostegno di un provvedimento di ritiro o di divieto.

(v. punti 54, 57, 58)

5.      La portata del requisito specifico di salute e di sicurezza di cui al punto 3.4.4 dell’allegato I della direttiva 2006/42, relativa alle macchine, e concernente la caduta di oggetti, deve essere interpretata alla luce dei requisiti generali stabiliti dalla direttiva in discorso e, in particolare, del punto 1 dei principi generali posti all’inizio del suo allegato I nonché del principio d’integrazione della sicurezza stabilito dal punto 1.1.2 di detto allegato. Orbene, da questi ultimi risulta chiaramente, anzitutto, che la progettazione e la costruzione delle macchine destinate ad essere immesse sul mercato nell’Unione devono garantire che queste possano funzionare senza esporre a rischi le persone nelle condizioni previste dal fabbricante tenendo anche conto dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile e, più ampiamente, evitare che siano utilizzate in modo anormale, se ciò può comportare un rischio. Poi, le misure adottate a tal fine devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio. Infine, per adempiere al suddetto obbligo, il fabbricante, pur avendo la possibilità di scegliere le soluzioni più opportune, ha tuttavia l’obbligo di rispettare un ordine di priorità consistente, in via principale, nell’eliminare o ridurre il più possibile i rischi.

Considerato il carattere prioritario dell’obiettivo consistente nell’eliminare o ridurre il più possibile, a partire dalla progettazione e costruzione della macchina, i rischi connessi al loro uso previsto o al loro uso scorretto ragionevolmente prevedibile, nonché nell’evitare l’utilizzo anormale e nell’adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati, deve ritenersi che, quando una macchina è destinata ad una molteplicità di usi diversi, in funzione delle diverse attrezzature intercambiabili che possono esserle assemblate, essa deve essere munita, prima di qualunque immissione sul mercato o messa in servizio, di una struttura di protezione appropriata qualora venga constatato che, sebbene l’uso previsto al quale il suo acquirente la destina in un caso determinato non comporti di per se stesso alcun rischio di caduta di oggetti o di materiali, uno degli altri usi ragionevolmente prevedibili ai quali essa può dar luogo comporta un simile rischio. Una siffatta misura rientra infatti tra quelle intese ad eliminare o ridurre il più possibile i rischi per mezzo dell’integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione delle macchine.

Inoltre, il rispetto del requisito posto ai punti 1.7.4.1 e 1.7.4.2 dell’allegato I della direttiva 2006/42 di corredare le macchine di un libretto d’istruzioni che ne illustri l’uso previsto non mette in discussione l’obbligo prioritario posto in capo ai fabbricanti di macchine di integrare la sicurezza nella loro progettazione e nella loro costruzione, eliminando o riducendo nella misura del possibile i rischi connessi al loro uso previsto o al loro uso scorretto ragionevolmente prevedibile, come emerge dal punto 1.7.4.2, lettera l), dell’allegato I della direttiva in discorso. In altri termini, la direttiva non impone ai fabbricanti soltanto l’obbligo di richiamare l’attenzione dei loro clienti sui rischi connessi all’uso scorretto ragionevolmente prevedibile delle macchine che essi vendono loro. Essa li obbliga anche ad eliminare o ridurre il più possibile tali rischi fin dalla fase della progettazione e della costruzione di tali macchine.

(v. punti 64, 65, 69, 70)

6.      Dall’economia della direttiva 2006/42, relativa alle macchine, risulta chiaramente che la presunzione di conformità di cui beneficia una macchina in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva non pregiudica la facoltà riconosciuta agli Stati membri di ricorrere alla clausola di salvaguardia di cui al suo articolo 11 qualora le condizioni poste da quest’ultimo siano soddisfatte.

(v. punto 72)

7.      La direttiva 2006/42, relativa alle macchine, pone in essere un sistema di sorveglianza e di regolamentazione del mercato interno in cui spetta, in prima battuta, alle autorità nazionali competenti valutare se una macchina rischi di compromettere la salute o la sicurezza delle persone e, in caso affermativo, adottare le necessarie misure di ritiro o di divieto. La clausola di salvaguardia a tal fine prevista dall’articolo 11 della direttiva 2006/42 deve essere a sua volta intesa alla luce dell’articolo 114, paragrafo 10, TFUE, il quale consente agli Stati membri di adottare simili misure per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all’articolo 36 TFUE, tra i quali rientra la tutela della salute e della vita delle persone. L’esercizio di tale facoltà può implicare, da parte delle autorità nazionali competenti, valutazioni complesse di ordine tecnico o scientifico.

A sua volta, la Commissione è chiamata, nell’ambito di tale dispositivo, a verificare il carattere giustificato o meno, da un punto di vista giuridico e di fatto, delle misure adottate dagli Stati membri. Orbene, al fine di poter efficacemente perseguire l’obiettivo assegnatole e in considerazione delle valutazioni tecniche complesse che deve operare, alla Commissione deve essere riconosciuto un ampio potere discrezionale. La sussistenza di un tale potere in capo alla Commissione è altresì riconosciuta quando questa è chiamata a controllare misure adottate da uno Stato membro nell’ambito del dispositivo previsto dai paragrafi da 4 a 6 dell’articolo 114 TFUE. Al riguardo il giudice dell’Unione, quando è chiamato a controllare l’esercizio di un ampio potere discrezionale, è tenuto a verificare, in funzione dei motivi sollevati dinanzi ad esso, l’osservanza delle norme di procedura, l’esattezza materiale dei fatti considerati dalla Commissione, la mancanza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti e la mancanza di sviamento di potere. In particolare, esso deve verificare, alla luce degli elementi invocati dalle parti, l’esattezza materiale degli elementi di prova su cui si fonda l’atto impugnato, la loro attendibilità e la loro coerenza e accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte.

(v. punti 79‑82)

8.      Quanto alla valutazione del rischio che lo Stato membro interessato deve effettuare prima di ricorrere alle misure previste dall’articolo 11 della direttiva 2006/42, relativa alle macchine, sotto il controllo della Commissione, essa deve essere compiuta dal punto di vista di un utilizzatore medio e ragionevolmente accorto e informato. Difatti, il potere che detto articolo conferisce alle autorità nazionali configura una deroga al principio della libera circolazione sancito dalla direttiva, che si giustifica solo in presenza di un rischio connesso all’uso previsto o all’uso scorretto ragionevolmente prevedibile della macchina di cui trattasi, definito a sua volta dal punto 1.1.1, lettera i), dell’allegato I di detta direttiva come l’uso che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile. In tali circostanze, il fatto che le autorità nazionali valutino l’effettiva sussistenza di un simile rischio ponendosi dal punto di vista concreto di un utilizzatore medio e ragionevolmente diligente, e non in modo astratto, contribuisce a garantire che esse non restringano ingiustificatamente, in base all’articolo 11, paragrafo 1, della suddetta direttiva, la libera circolazione delle macchine.

Tuttavia, qualora l’effettiva sussistenza di un simile rischio sia dimostrata in modo giuridicamente adeguato, con riferimento ad un utilizzatore medio e ragionevolmente diligente, il fatto che quest’ultimo sia stato preventivamente informato dell’esistenza di detto rischio è di per sé irrilevante, tenuto conto, da un lato, della gerarchia stabilita dalla direttiva 2006/42 tra gli obblighi di prevenzione e di informazione che essa pone a carico dei fabbricanti di macchine e, dall’altro, delle conseguenze connesse al mancato rispetto di tali obblighi.

(v. punti 83, 84)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 94)

10.    L’articolo 11 della direttiva 2006/42, relativa alle macchine, non impone alla Commissione, nell’ambito specifico dell’esame del carattere giustificato o meno delle misure che le vengono comunicate dagli Stati membri, l’obbligo di stabilire se queste siano, inoltre, conformi o meno al principio della parità di trattamento. Allorché una simile misura è giustificata ai sensi della disposizione di cui trattasi, la decisione con cui la Commissione ne riconosce il carattere giustificato non può quindi essere rimessa in discussione per il motivo che macchine simili a quella oggetto di tale misura sono presenti nel mercato nazionale interessato, ma non sono state oggetto di misure analoghe in violazione del principio della parità di trattamento.

Infatti, in primo luogo, quando un settore è stato oggetto di un’armonizzazione esauriente a livello dell’Unione, tutti i provvedimenti nazionali ad esso relativi devono essere valutati alla luce delle disposizioni dell’atto che ha operato tale armonizzazione e non di quelle del diritto primario. Ciò vale segnatamente nel caso in cui il provvedimento di cui trattasi non costituisca un atto di natura legislativa o regolamentare, ma una misura di carattere individuale. Pertanto, dato che la direttiva 2006/42 ha armonizzato esaurientemente, a livello dell’Unione, le norme relative non solo ai requisiti essenziali di sicurezza delle macchine e all’attestazione della loro conformità a tali requisiti, ma anche le norme che riguardano i comportamenti che gli Stati membri possono adottare in relazione alle macchine che si presumono conformi ai detti requisiti, è quindi alla luce delle sue disposizioni che deve determinarsi se la Commissione sia venuta meno ai propri obblighi avendo trascurato di verificare se le misure nazionali adottate dalle autorità competenti lo fossero state nel rispetto del principio di parità di trattamento ovvero se non fosse compito della Commissione operare un simile controllo.

In secondo luogo, l’articolo 11 della direttiva 2006/42 non è diretto ad affidare alla Commissione il compito di controllare, sotto tutti i suoi aspetti, la legittimità delle misure adottate dalle autorità nazionali quando queste constatano che alcune macchine rischiano di compromettere la salute o la sicurezza delle persone. Infatti, tale controllo compete ai giudici nazionali, come risulta dal considerando 25 e dall’articolo 20 della direttiva medesima. In terzo luogo, sebbene il paragrafo 3 dell’articolo 11 della direttiva 2006/42 si limiti a prevedere che la Commissione esamini se le misure adottate dagli Stati membri siano giustificate o meno, sulla base dell’economia generale di detto articolo tale obbligo deve essere compreso alla luce di quelli imposti dai paragrafi 1 e 2 di quest’articolo, in primo luogo, alle autorità nazionali.

Peraltro, l’articolo 114, paragrafo 10, TFUE, che autorizza il legislatore dell’Unione a prevedere clausole di salvaguardia come quella istituita dall’articolo 11 della direttiva 2006/42 e che rimanda ai motivi menzionati dalla prima frase dell’articolo 36 TFUE, non fa invece riferimento alla seconda frase di detto articolo, la quale dispone che i divieti o le restrizioni che possono trovare giustificazione in tali motivi non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Esso differisce pertanto dai paragrafi da 4 a 6 dello stesso articolo, relativi alle disposizioni che uno Stato membro può introdurre o mantenere dopo l’adozione di una misura di armonizzazione ai sensi del paragrafo 1.

(v. punti 98‑105)

11.    Tutti gli atti dell’Unione devono essere interpretati in conformità con il complesso del diritto primario, compreso il principio della parità di trattamento. Allo stesso modo, ai fini dell’interpretazione di un atto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale delle sue disposizioni, ma anche della loro economia generale, del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte.

Per quanto riguarda la direttiva 2006/42, relativa alle macchine, sarebbe contrario non soltanto al principio di parità di trattamento, ma anche alla finalità di tale direttiva, che mira segnatamente ad armonizzare le condizioni in cui le macchine sono immesse nel mercato interno e vi circolano liberamente, tutelando al contempo la salute e la sicurezza delle persone rispetto ai rischi derivanti dal loro uso, nonché all’economia generale del dispositivo instaurato per garantire l’applicazione corretta e uniforme di detta direttiva da parte delle autorità nazionali, sotto il controllo della Commissione, se uno Stato membro potesse ricorrere alla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 11 di detta direttiva nei confronti di una macchina che comporti il rischio di compromettere la salute o la sicurezza delle persone, astenendosi però, in assenza di un’obiettiva giustificazione, dal sottoporre le macchine simili ad uguale trattamento.

(v. punti 108, 109)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punto 116)