SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
8 luglio 1999 (1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado Regolamento
di procedura del Tribunale Riapertura della fase orale Regolamento interno
della Commissione Procedimento di adozione di una decisione da parte
del collegio dei membri della Commissione»
Nel procedimento C-200/92 P,
Imperial Chemical Industries plc (ICI), con sede in Millbank, Londra (Regno
Unito), con i signori D. Vaughan, QC, e D. Anderson, barrister, per conto dei
signori V.O. White e R.J. Coles, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo
presso lo studio dell'avv. L. Dupong, 14 A, rue des Bains,
sostenuta da
DSM NV, con sede in Heerlen (Paesi Bassi), con l'avv. I.G.F. Cath, del foro
dell'Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Dupong,
14 A, rue des Bains,
interveniente in sede d'impugnazione,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal
Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 10 marzo
1992, nella causa T-13/89, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1021),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor J. Currall, membro
del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo
presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre
Wagner, Kirchberg,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini
(relatore), J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancellieri: H. von Holstein, cancelliere aggiunto e signora D. Louterman-Hubeau,
amministratore principale,
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 marzo 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 luglio
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 maggio 1992, la International
Chemical Industries plc (in prosieguo: l'«ICI»), ha proposto, in forza dell'art. 49
dello statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale
di primo grado 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1021; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
- 2.
- I fatti all'origine del ricorso, come risultano dalla sentenza impugnata, sono i
seguenti.
- 3.
- Svariate imprese operanti nell'industria europea dei prodotti petrolchimici hanno
proposto un ricorso d'annullamento dinanzi al Tribunale contro la decisione della
Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma
dell' articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 Polipropilene) (GU L 230, pag. 1;
in prosieguo: la «decisione polipropilene»).
- 4.
- Secondo quanto accertato dalla Commissione, e successivamente confermato dal
Tribunale, il mercato del polipropilene era rifornito, prima del 1977, da dieci
produttori, di cui quattro [Montedison SpA (in prosieguo: la «Monte»), Hoechst
AG, Imperial Chemical Industries plc e Shell International Chemical Company Ltd)
rappresentavano insieme il 64% del mercato. A seguito della scadenza dei brevetti
di controllo detenuti dalla Monte, nuovi produttori sono apparsi sul mercato nel
1977, cosa che ha portato ad un sostanziale aumento della capacità di produzione
effettiva alla quale non ha fatto riscontro tuttavia un corrispondente aumento della
domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un tasso di utilizzazione delle capacità
di produzione compreso tra il 60% nel 1977 ed il 90% nel 1983. Ciascuno dei
produttori all'epoca stabiliti nella Comunità vendeva in tutti gli Stati membri o
quasi.
- 5.
- L'ICI faceva parte dei produttori che rifornivano il mercato nel 1977 ed era una
delle «quattro grandi». La sua quota di mercato in Europa occidentale oscillava tra
il 10,6% e l'11,4%.
- 6.
- A seguito di verifiche effettuate simultaneamente in numerose imprese del settore,
la Commissione ha rivolto a svariati produttori di polipropilene richieste di
informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n.
17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962,
13, pag. 204). Dal punto 6 della sentenza impugnata emerge che le informazioni
ottenute hanno condotto la Commissione alla conclusione che tra il 1977 e il 1983
i produttori interessati avevano, in violazione dell'art. 81 CE (ex art. 85), fissato
regolarmente prezzi obiettivo attraverso iniziative in materia di prezzi ed elaborato
un sistema di controllo annuale delle vendite allo scopo di ripartirsi il mercato
disponibile in base ai quantitativi o a percentuali convenute. Ciò ha condotto la
Commissione ad intraprendere la procedura prevista dall'art. 3, n. 1, del
regolamento n. 17 e ad indirizzare una comunicazione scritta degli addebiti a
svariate imprese, tra cui l'ICI.
- 7.
- A conclusione del procedimento, la Commissione ha adottato la decisione
polipropilene con la quale essa ha accertato che l'ICI aveva violato l'art. 81, n. 1,
CE partecipando, con altre imprese per quanto riguarda l'ICI, a partire dalla
metà del 1977 fino almeno al novembre 1983 ad un accordo e ad una pratica
concordata risalenti alla metà del 1977, in forza dei quali i produttori che
rifornivano di polipropilene il territorio del mercato comune:
hanno preso contatto reciproco e si sono incontrati regolarmente (dall'inizio
del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere
e definire le proprie politiche commerciali;
hanno stabilito periodicamente prezzi «obiettivo» (o minimi) per la vendita
del prodotto in ciascuno Stato membro della Comunità;
hanno concordato vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali
prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della
produzione, lo scambio d'informazioni particolareggiate sulle proprie
forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un
sistema di «direzione contabile», volto ad applicare gli aumenti di prezzi a
singoli clienti;
hanno aumentato simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
si sono ripartiti il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o
una «quota» di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in
mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, richiedendo ai
produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come
base un periodo precedente (1981, 1982) (art. 1 della decisione
polipropilene).
- 8.
- La Commissione ha poi richiesto alle diverse imprese interessate di porre fine
immediatamente a tali infrazioni e di astenersi nell'avvenire da ogni accordo o
pratica concordata che potesse avere oggetto o effetto identico o analogo. La
Commissione ha anche ingiunto loro di porre termine ad ogni sistema di scambio
di informazioni normalmente coperto dal segreto commerciale e di fare in modo
che ogni sistema di scambio di dati generali (come il sistema Fides) fosse gestito
in modo da escludere ogni informazione che consentisse di individuare il
comportamento di più produttori determinati (art. 2 della decisione polipropilene).
- 9.
- Un'ammenda di 10 000 000 ECU, ossia 6 447 970 UKL, è stata inflitta all'ICI (art.
3 della decisione polipropilene).
- 10.
- Il 6 agosto 1986, l'ICI ha proposto un ricorso d'annullamento contro tale decisione
dinanzi alla Corte la quale, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rinviato la causa
davanti al Tribunale, ai sensi della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988,
88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle
Comunità europee (GU L 319, pag. 1).
- 11.
- L'ICI ha chiesto al Tribunale l'annullamento della decisione polipropilene nella
parte ad essa relativa e l'annullamento o la riduzione dell'ammenda ad essa inflitta.
L'ICI ha anche chiesto, nel caso in cui fosse tenuta a pagare l'ammenda senza
poter ottenere la sospensione del suo pagamento, che la Commissione sia
condannata a rimborsare l'importo dell'ammenda versata o un'adeguata
percentuale di essa, maggiorato degli interessi ad un tasso superiore dell'1% a
quello fissato dalla banca, di cui all'art. 4 della decisione polipropilene, presso la
quale essa era tenuta a versare l'ammenda. L'ICI ha infine chiesto la condanna
della Commissione alle spese.
- 12.
- La Commissione ha concluso chiedendo che il ricorso fosse respinto e la ricorrente
condannata alle spese.
- 13.
- Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 4 marzo 1992, l'ICI ha
chiesto al Tribunale di riaprire la fase orale e di disporre mezzi istruttori, in
ragione delle dichiarazioni rese dalla Commissione all'udienza svoltasi dinanzi al
Tribunale nella causa BASF e a./Commissione (sentenza 27 febbraio 1992, cause
riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89,
T-98/89, T-102/89 e T-104/89, Racc. pag. II-315; in prosieguo: la «sentenza PVC
del Tribunale») e nella conferenza stampa tenuta dalla Commissione il 28 febbraio
1992 dopo la pronuncia della sentenza nella suddetta causa.
La sentenza impugnata
- 14.
- Pronunciandosi sulla domanda di riapertura della fase orale menzionata al punto
399, il Tribunale, dopo aver sentito nuovamente l'avvocato generale, ha ritenuto,
al punto 400, che non vi fosse motivo di disporre, ai sensi dell'art. 62 del suo
regolamento di procedura, la riapertura della fase orale o di disporre i
provvedimenti istruttori chiesti dall'ICI.
- 15.
- Al punto 401 dei motivi, il Tribunale ha affermato:
«Si deve rilevare che la sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e
T-104/89, BASF e altri/Commissione (Racc. pag. II-315) non giustifica di per sé la
riapertura della fase orale nella causa presente. Infatti, il Tribunale osserva che un
atto notificato e pubblicato deve presumersi valido. Tocca pertanto a colui che fa
valere il difetto di validità formale o l'inesistenza di un atto fornire al Tribunale
ragioni che lo inducano a non tener conto dell'apparenza di validità dell'atto
formalmente notificato e pubblicato. Nella fattispecie le ricorrenti nella presente
causa non hanno fornito alcun indizio che possa far pensare che l'atto notificato e
pubblicato non fosse stato approvato o adottato collegialmente dai membri della
Commissione. In particolare, diversamente che nelle cause PVC (sentenza 27
febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, punti 32 e seguenti della
motivazione), le ricorrenti non hanno fornito, nella fattispecie, alcun indizio che
mostri che il principio dell'intangibilità dell'atto adottato sia stato violato da una
modifica del testo della decisione dopo la riunione del collegio dei commissari nel
corso della quale questa è stata adottata».
- 16.
- Il Tribunale ha ridotto l'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della suddetta
decisione fissandola nella somma di 9 000 000 ECU, ossia 5 803 173 UKL. Per il
resto, ha respinto il ricorso e condannato l'ICI alle spese.
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale
- 17.
- Nel suo ricorso l'ICI conclude che la Corte voglia:
annullare la sentenza impugnata,
decidere definitivamente nell'ambito dell'impugnazione annullando la
decisione polipropilene e condannando la Commissione alle spese sostenute
dall'ICI sia nel procedimento dinanzi la Corte che in quello di fronte al
Tribunale;
in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale riguardo al punto se la
decisione polipropilene debba essere annullata e condannare la
Commissione alle spese sostenute dall'ICI relativamente a tale aspetto della
causa.
- 18.
- Con ordinanza della Corte 30 settembre 1992, la società DSM NV (in prosieguo:
la «DSM») è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell'ICI.
La DSM conclude che la Corte voglia:
annullare la sentenza impugnata;
dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene;
dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene nei confronti di
tutti i suoi destinatari, o se non altro per la DSM, indipendentemente dal
fatto che i destinatari della decisione polipropilene abbiano presentato un
ricorso contro la sentenza che li riguarda o che il loro ricorso sia stato
respinto;
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché accerti se la
decisione polipropilene sia inesistente o se occorra annullarla;
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese, riguardo sia al
procedimento dinanzi alla Corte che quello dinanzi al Tribunale, ivi
comprese le spese sostenute dalla DSM per il suo intervento.
- 19.
- La Commissione conclude che la Corte voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile, nella parte relativa alla conclusione del
Tribunale secondo cui l'ICI non aveva prodotto alcuna prova riguardo alle
modifiche apportate alla decisione polipropilene dopo la sua adozione, e
infondato per quanto riguarda il resto;
in subordine, respingere integralmente il ricorso in quanto infondato;
in ogni caso, condannare l'ICI alle spese;
dichiarare irricevibile l'intervento nella sua totalità;
in subordine, dichiarare irricevibili le conclusioni dell'interveniente dirette
a che la Corte dichiari inesistente o annulli la decisione polipropilene nei
confronti di tutti i suoi destinatari, o se non altro nei confronti della DSM,
indipendentemente dal fatto che i destinatari di detta decisione abbiano
presentato un ricorso contro la sentenza che li riguardava o che il loro
ricorso sia stato respinto, e respingere per il resto l'intervento in quanto
infondato;
in ogni caso condannare la DSM alle spese dell'intervento.
- 20.
- A sostegno del suo ricorso, l'ICI fa valere i motivi relativi alle irregolarità del
procedimento e alla violazione del diritto comunitario, derivante dal rifiuto, da
parte del Tribunale, di riaprire la fase orale e di disporre provvedimenti istruttori
al fine di verificare eventuali vizi del procedimento di adozione della decisione
polipropilene, tali da comportarne l'inesistenza o l'annullamento.
- 21.
- Su domanda della Commissione e nonostante l'opposizione dell'ICI, il
procedimento è stato sospeso, con decisione del presidente della Corte 28 luglio
1992, fino al 15 settembre 1994 allo scopo di esaminare le conseguenze da trarre
dalla sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc.
pag. I-2555; in prosieguo: la «sentenza PVC della Corte»), resa a seguito del
ricorso presentato contro la sentenza PVC del Tribunale.
Sulla ricevibilità dell'intervento
- 22.
- La Commissione ritiene che la domanda di intervento della DSM debba essere
dichiarata irricevibile. Infatti, la DSM avrebbe spiegato che, in quanto
interveniente, essa aveva interesse a fare annullare la sentenza impugnata per
quanto riguarda l'ICI. Secondo la Commissione, l'annullamento non andrebbe a
vantaggio di tutti i destinatari individuali di una decisione, ma solamente di quelli
che hanno presentato un ricorso in questo senso; questa sarebbe appunto una delle
differenze tra l'annullamento di un atto e la sua inesistenza. Il mancato
riconoscimento di tale distinzione equivarrebbe a privare di ogni perentorietà i
termini entro i quali i ricorsi di annullamento devono essere presentati. La DSM
non potrebbe quindi avvalersi di un eventuale annullamento poiché essa non
avrebbe impugnato davanti alla Corte la sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991,
causa T-8/89, DSM/Commissione (Racc. pag. II-1833), che la riguardava. Con il suo
intervento, la DSM cercherebbe pertanto solo di sottrarsi ad un termine di
decadenza.
- 23.
- L'ordinanza 30 settembre 1992, citata, che ha autorizzato l'intervento della DSM,
sarebbe stata resa in un momento in cui la Corte non si era ancora pronunciata
sulla questione dell'annullamento o dell'inesistenza nella sua sentenza PVC.
Secondo la Commissione, dopo tale sentenza, i vizi invocati, pur supponendoli
fondati, potrebbero portare solamente all'annullamento della decisione
polipropilene e non a dichiararne l'inesistenza. In tali condizioni, la DSM avrebbe
cessato di avere un interesse ad intervenire.
- 24.
-
D'altra parte, la Commissione si oppone in particolare alla ricevibilità della
conclusione della DSM secondo cui la sentenza della Corte dovrebbe contenere
disposizioni che dichiarino inesistente o annullino la decisione polipropilene nei
confronti di tutti i destinatari, o almeno nei confronti della DSM,
indipendentemente dal fatto che questi abbiano presentato un ricorso contro la
sentenza che li riguarda o che il loro ricorso sia stato respinto. Tale conclusione
sarebbe irricevibile, dal momento che la DSM cercherebbe di introdurre una
questione riguardante essa sola, mentre essa potrebbe accettare la controversia solo
nello stato in cui si trova. In forza dell'art. 37, quarto comma, dello statuto CE
della Corte di giustizia, un interveniente potrebbe solo aderire alle conclusioni di
un'altra parte, senza presentare le sue. Tale punto delle conclusioni della DSM
confermerebbe che la sua intenzione è quella di utilizzare l'intervento per sottrarsi
alla scadenza del termine fissato per proporre un ricorso contro la sentenza
DSM/Commissione, citata, che la riguarda.
- 25.
- Riguardo all'eccezione di irricevibilità sollevata contro l'intervento nel suo insieme,
occorre rilevare, in via preliminare, che l'ordinanza 30 settembre 1992 con la quale
la Corte ha accolto la richiesta di intervento della DSM a sostegno delle conclusioni
dell'ICI non osta ad un nuovo esame della ricevibilità del suo intervento (v., in tal
senso, sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio, Racc.
pag. 3333).
- 26.
- In tale contesto, occorre ricordare che, conformemente all'art. 37, secondo comma,
dello statuto CE della Corte di giustizia, il diritto di intervenire in una controversia
sottoposta alla Corte spetta ad ogni persona che dimostri di avere un interesse alla
soluzione della controversia. Ai sensi del quarto comma di tale disposizione, le
conclusioni dell'istanza di intervento possono avere come oggetto soltanto
l'adesione alle conclusioni di una delle parti.
- 27.
- Orbene, le conclusioni presentate dall'ICI nel suo ricorso contro la sentenza del
Tribunale hanno lo scopo di ottenere, in particolare, l'annullamento della sentenza
impugnata in quanto il Tribunale non avrebbe riconosciuto l'inesistenza della
decisione polipropilene. Dal punto 49 della sentenza PVC della Corte emerge che,
in deroga alla presunzione di legittimità di cui godono gli atti delle istituzioni, gli
atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere
tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto
alcun effetto giuridico, neppure provvisorio, devono cioè essere considerati
giuridicamente inesistenti.
- 28.
- Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l'interesse della DSM non
è venuto meno a seguito della sentenza con la quale la Corte ha annullato la
sentenza PVC del Tribunale e ha dichiarato che i vizi rilevati da quest'ultimo non
erano tali da comportare l'inesistenza della decisione impugnata nelle cause PVC.
Infatti, la sentenza PVC della Corte non riguardava l'inesistenza della decisione
polipropilene e non ha dunque fatto scomparire l'interesse della DSM
all'accertamento di detta inesistenza.
- 29.
- E' senz'altro esatto che, nelle sue osservazioni sulla memoria d'intervento della
DSM, l'ICI ha rinunciato ad una parte dei suoi motivi per tenere conto della
sentenza PVC della Corte sulla questione dell'inesistenza.
- 30.
- Tuttavia, atteso che l'ICI continua a chiedere l'annullamento della sentenza
impugnata sostenendo che detta decisione polipropilene è stata adottata in modo
irregolare e che il Tribunale avrebbe dovuto procedere alle verifiche necessarie per
accertare tali vizi, la DSM resta legittimata a sostenere tali conclusioni nell'ambito
del suo intervento, per il fatto che tali vizi avrebbero dovuto condurre il Tribunale
ad accertare l'inesistenza di detta decisione.
- 31.
- Infatti, da una costante giurisprudenza risulta (v., in particolare, sentenza 19
novembre 1998, causa C-150/94, Regno Unito/Consiglio, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 36) che l'art. 37, quarto comma, dello statuto CE della Corte
di giustizia non si oppone a che l'interveniente presenti argomenti differenti da
quelli della parte che esso sostiene purché siano diretti a sostenere le conclusioni
di tale parte.
- 32.
- Nella fattispecie, l'argomento sviluppato dalla DSM riguardo all'inesistenza della
decisione polipropilene è diretto in particolare a dimostrare che, respingendo la
domanda di riapertura della fase orale e di provvedimenti istruttori presentata
dall'ICI, il Tribunale ha omesso di esaminare se detta decisione fosse inesistente
ed ha dunque violato il diritto comunitario. Pertanto, pur con argomenti differenti
da quelli dell'ICI, esso verte sui motivi sollevati da quest'ultima nell'ambito
dell'impugnazione e mira a sostenere le sue conclusioni dirette all'annullamento
della sentenza, cosicché deve essere esaminato.
- 33.
- Quanto all'eccezione sollevata dalla Commissione nei confronti del capo delle
conclusioni nel quale la DSM chiede alla Corte di dichiarare inesistente o annullare
la decisione polipropilene per tutti i suoi destinatari, o per lo meno per la DSM,
occorre riconoscere che tale capo della domanda riguarda specificamente la DSM
e non aderisce alle conclusioni dell'ICI. Pertanto non soddisfa le condizioni di cui
all'art. 37, quarto comma dello statuto CE della Corte di giustizia, e deve essere
dichiarato irricevibile.
Sui motivi invocati a sostegno dell'impugnazione: irregolarità procedurali e
violazione del diritto comunitario
- 34.
- A sostegno del suo ricorso, l'ICI fa valere, riferendosi ai punti 399-401 della
sentenza impugnata, che, nei limiti in cui, da un lato, ha ritenuto non annullabile
la decisione polipropilene e, dall'altro, ha respinto l'istanza di riapertura della fase
orale e di predisposizione dei necessari provvedimenti istruttori e di organizzazione
del procedimento, il Tribunale ha violato il diritto comunitario e ha commesso
irregolarità procedurali lesive dei suoi interessi, ai sensi dell'art. 51, primo comma,
dello statuto CE della Corte di giustizia.
- 35.
- L'ICI afferma di non aver mai sostenuto che la sentenza PVC del Tribunale
giustificasse «di per sé» la riapertura della fase orale dinanzi al Tribunale. Essa
precisa che una tale riapertura era giustificata dall'esplicita confessione della
Commissione nel corso dell'udienza PVC dinanzi al Tribunale e da altre
dichiarazioni attribuite alla Commissione dalla stampa, secondo le quali tutte le sue
decisioni recenti erano state adottate analogamente a quanto avvenuto nelle cause
PVC, in violazione dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione. Il
rigetto da parte del Tribunale della domanda di revocazione presentata dalla BASF
(ordinanza 26 marzo 1992, causa T-4/89 Rev, BASF/Commissione, Racc. pag. II-1591) si spiegherebbe d'altra parte con il fatto che quest'ultima era già al corrente
degli elementi di fatto pertinenti prima della scadenza del termine ad essa fissato
per proporre impugnazione contro tale sentenza dinanzi alla Corte.
- 36.
- L'ICI contesta l'argomento del Tribunale secondo cui l'apparente validità di un atto
notificato e pubblicato può essere esaminata solo dopo che il ricorrente ha fornito
motivi in tal senso. Infatti, a suo parere, i documenti necessari a sostenere le sue
argomentazioni relative alle modalità di adozione della decisione polipropilene non
sono stati messi a sua disposizione. Sarebbe pertanto contrario al principio di
equità nonché ai principi della parità di trattamento e di certezza del diritto
impedire l'impugnazione della validità di una decisione, per il fatto che coloro che
ne sono rimasti pregiudicati non disponevano delle informazioni richieste per
impugnarla nei termini.
- 37.
- L'ICI rileva che, nei limiti in cui essa era effettivamente tenuta ad apportare
elementi di prova sufficienti per dimostrare la violazione commessa dalla
Commissione, essa si è ampiamente liberata da tale obbligo. A tal proposito, la
dichiarazione esplicita di tale istituzione secondo cui le procedure prescritte non
erano rispettate avrebbe dovuto essere sufficiente. Alla luce di tale confessione, il
Tribunale non avrebbe dovuto respingere la domanda di riapertura della fase orale
presentata dinanzi ad esso. Il fatto che la Commissione, nelle cause PVC, si sia
sforzata di difendere la sua prassi, costituirebbe un motivo legittimo per sospettare
che essa si fosse comportata analogamente in sede di adozione della decisione
polipropilene, la quale era anteriore.
- 38.
- L'ICI ammette di non essere stata in grado di presentare elementi atti a dimostrare
che la Commissione aveva apportato modifiche al testo della decisione
polipropilene dopo la sua adozione. Essa precisa tuttavia che il testo della decisione
trasmessogli non lasciava pensare che potesse essere stato modificato ulteriormente
e che la mancanza di elementi di prova si spiega con l'atteggiamento della
Commissione e del Tribunale, atteggiamento che non avrebbe permesso alla
ricorrente di procedere agli opportuni confronti. In ogni caso, la mancanza di
elementi atti a far pensare a modifiche della decisione polipropilene non sarebbe
sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di riapertura della fase orale
dinanzi al Tribunale, allorché la violazione più grave, cioè il difetto di notifica,
sarebbe stata ammessa dalla Commissione stessa.
- 39.
- Infine, secondo l'ICI, il Tribunale ha violato il diritto comunitario e non ha
rispettato le proprie regole di procedura avendo, in modo erroneo, ritenuto valida
la decisione polipropilene nonostante l'esistenza di fondate prove del contrario;
sarebbe così venuto meno al suo obbligo di annullare detta decisione; sempre
erroneamente si sarebbe rifiutato di sospendere la decisione, di riaprire la fase
orale e di disporre i necessari provvedimenti istruttori e di organizzazione; avrebbe
pertanto contravvenuto al suo obbligo legale di sollevare d'ufficio i punti di cui alla
domanda dell'ICI del 4 marzo 1992; infine, tenuto conto degli elementi di prova del
tutto convincenti a sua disposizione, avrebbe esagerato la misura in cui il ricorrente
era tenuto a fornire elementi di prova per ottenere una pronuncia su un punto da
esso sollevato dinanzi al Tribunale.
- 40.
- La DSM afferma che nuovi sviluppi si sono avuti in altre cause dinanzi al
Tribunale. Tali elementi confermerebbero che spetta alla Commissione provare di
aver rispettato le norme procedurali essenziali che essa stessa si è data e che, per
chiarire tale punto, il Tribunale deve, d'ufficio o su istanza di parte, disporre
provvedimenti istruttori per verificare le prove documentali pertinenti. Nelle cause
che hanno dato luogo alle sentenze 29 giugno 1995 (causa T-30/91,Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1775, e causa T-36/91, ICI/Commissione, Racc.
pag. II-1847; in prosieguo: le «cause carbonato di sodio»), la Commissione avrebbe
fatto valere che l'integrazione della memoria di replica depositata dall'ICI in tali
cause dopo la sentenza PVC del Tribunale non conteneva alcuna prova quanto alla
violazione da parte della Commissione del suo regolamento interno e che la
richiesta di provvedimenti istruttori presentata dall'ICI costituiva un nuovo motivo.
Il Tribunale avrebbe nondimeno interrogato la Commissione e l'ICI riguardo alle
conseguenze da trarre dalla sentenza PVC della Corte ed avrebbe domandato alla
Commissione se, tenuto conto del punto 32 della sentenza PVC della Corte, essa
era in grado di produrre gli estratti del processo verbale e i testi autenticati delle
decisioni contestate. In una fase successiva del procedimento, la Commissione
avrebbe alla fine ammesso che i documenti prodotti come autenticati lo erano stati
solo dopo la richiesta di produzione formulata dal Tribunale.
- 41.
- Secondo la DSM, anche nelle cause dette del «polietilene a bassa densità»
(sentenza 6 aprile 1995, cause riunite T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89,
T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89,
T-107/89 e T-112/89, BASF e a./Commissione, Racc. pag. II-729; in prosieguo: le
«cause PEBD»), il Tribunale avrebbe ordinato alla Commissione di produrre una
versione certificata conforme della decisione controversa. La Commissione avrebbe
ammesso che nessuna autenticazione aveva avuto luogo, in occasione della riunione
per l'adozione di detta decisione da parte del collegio dei commissari. La DSM
rileva, pertanto, che la procedura di autenticazione degli atti della Commissione
deve essere stata istituita dopo il mese di marzo 1992. Ne conseguirebbe che la
decisione polipropilene sarebbe affetta dallo stesso vizio di mancata autenticazione.
- 42.
- La DSM aggiunge che il Tribunale, nelle sentenze 27 ottobre 1994, causa T-34/92,
Fiatagri e New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. II-905, punti 24-27) e causa
T-35/92, Deere/Commissione, (Racc. pag. II-957, punti 28-31) ha argomentato in
modo analogo a quanto fatto nelle cause polipropilene, quando ha respinto i motivi
delle ricorrenti a causa della mancanza del benché minimo indizio capace di
mettere in dubbio la presunzione di validità della decisione che esse contestavano.
Nella sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop
Slazenger/Commissione (Racc. pag. II-441), l'argomento delle ricorrenti sarebbe
stato respinto poiché la decisione era stata adottata e notificata conformemente al
regolamento interno della Commissione. In nessuna di queste cause il Tribunale
avrebbe respinto l'argomento delle ricorrenti relativo all'irregolarità nell'adozione
dell'atto impugnato sulla base del fatto che le norme di procedura non erano state
rispettate.
- 43.
- Le sole eccezioni riguarderebbero le ordinanze BASF/Commissione, citata, e 4
novembre 1992, causa T-8/89 Rev., DSM/Commissione, (Racc. pag. II-2399);
tuttavia, anche in queste cause, le ricorrenti non avrebbero fatto valere la sentenza
PVC del Tribunale come fatto nuovo, bensì altri fatti. Nella sentenza 15 dicembre
1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione (Racc. pag. I-5619), la Corte avrebbe
respinto l'argomento della violazione da parte della Commissione del proprio
regolamento di procedura, poiché non era stato validamente dedotto dinanzi al
Tribunale. Invece, nel procedimento polipropilene, lo stesso motivo sarebbe stato
dedotto dinanzi al Tribunale e sarebbe stato respinto a causa della mancanza di
indizi sufficienti.
- 44.
- La DSM ritiene che la difesa della Commissione nella presente causa sia basata su
argomenti procedurali privi di pertinenza, alla luce del contenuto della sentenza
impugnata che, sostanzialmente, riguarda la questione dell'onere della prova.
Secondo la DSM, se, nelle cause polipropilene, la Commissione non fornisce essa
stessa le prove riguardo alla regolarità delle procedure da seguire, è perché essa
non è in grado di provare di aver rispettato il proprio regolamento interno.
- 45.
- La Commissione indica anzitutto che la questione dell'inesistenza dell'atto non si
pone più dopo la sentenza PVC della Corte, dovendo il procedimento
d'impugnazione limitarsi ormai ad accertare se il Tribunale avesse dovuto annullare
la decisione polipropilene. Ne risulterebbe anche che spetta alle parti produrre
prove decisive dei vizi invocati, e che devono fare ciò in tempo utile, quindi
all'interno del ricorso, a meno che gli elementi in questione non emergano nel
corso del procedimento.
- 46.
- Secondo la Commissione, l'ICI opporrebbe al Tribunale il fatto di non aver
riprodotto la sentenza PVC della Corte come se fosse applicabile univesralmente.
Orbene, nelle cause PVC, contrariamente a quanto sarebbe avvenuto nelle cause
polipropilene, talune delle parti avrebbero sollevato, fin dal ricorso introduttivo, le
varie discordanze emerse durante il procedimento. Il Tribunale avrebbe già
confermato una tale analisi nelle sue sentenze Fiatagri e New Holland
Ford/Commissione e Deere/Commissione citate.
- 47.
- La Commissione ritiene che, alla luce della sentenza PVC della Corte, non esistono
nemmeno motivi di annullamento nella presente causa. Nel procedimento che ha
dato luogo alla sentenza impugnata, la ricorrente non avrebbe soddisfatto nessuna
delle esigenze procedurali indicate dal Tribunale in detta sentenza e confermate
dalla Corte nella sua sentenza PVC. Le supposte divergenze sarebbero state
presenti, per definizione, nel mese di aprile 1986, di modo che la ricorrente
avrebbe dovuto farle valere fin dall'inizio e non tardivamente. Nonostante l'art. 62
del regolamento di procedura del Tribunale non lo precisi espressamente, la
riapertura della fase orale, così come la revocazione di una sentenza, dipenderebbe
dalla scoperta di un fatto nuovo e decisivo, pena il privare l'art. 48, n. 2 dello stesso
regolamento di procedura di ogni effetto utile. Certo, la ricorrente pretenderebbe
di far valere non la sentenza PVC del Tribunale, ma le dichiarazioni che la
Commissione avrebbe reso durante l'udienza PVC dinanzi al Tribunale, che
risalirebbero d'altra parte al mese di novembre 1991. Tuttavia, il fatto che la
domanda di riapertura della fase orale sia stata introdotta solo dopo la sentenza
PVC del Tribunale dimostrerebbe che la ricorrente si avvale in realtà di tale
sentenza come di un fatto nuovo e che, anche se a giusto titolo essa avesse fatto
valere le dichiarazioni dei mesi di novembre e dicembre 1991, la domanda di
riapertura è stata presentata tardivamente.
- 48.
- La Commissione indica in seguito che la questione dell'esistenza di un fatto nuovo
è già stata esaminata nell'ordinanza DSM/Commissione, citata. Il Tribunale avrebbe
giustamente accertato, in particolare, che i pretesi vizi di concordanza dei testi
esistevano già nel 1986 e avrebbero potuto essere rilevati a quell'epoca. Inoltre, la
sentenza PVC del Tribunale non potrebbe costituire un fatto nuovo, dato che una
sentenza non è un fatto, ma l'applicazione del diritto a fatti già noti al giudice e
alle parti. Lo stesso principio permetterebbe di respingere la tesi secondo cui il
Tribunale avrebbe dovuto riaprire il procedimento.
- 49.
- Nella misura in cui l'ICI contesta al Tribunale di aver a torto ritenute mancanti le
prove di un preteso vizio procedurale, il ricorso sarebbe parzialmente irricevibile.
L'ICI riconoscerebbe espressamente di non aver mai prodotto prove delle
modifiche assertivamente apportate alla decisione polipropilene successivamente
alla sua adozione. Alla luce di tale ammissione, il punto 401 della sentenza
impugnata è, secondo la Commissione, esente da ogni critica e l'impugnazione non
contiene alcun elemento di diritto a tal proposito.
- 50.
- Nella parte in cui il ricorso censura il Tribunale in merito alla prova di vizi relativi
al procedimento di adozione della decisione polipropilene, questo non sarebbe
fondato. Pretendere da parte del Tribunale l'esame di tali eventuali vizi della detta
decisione vorrebbe dire disconoscere la presunzione di validità degli atti comunitari,
confermata dalla Corte nella causa PVC, e la sua conseguenza necessaria, secondo
cui solo quando una ricorrente avanza dubbi seri quanto alla regolarità del
procedimento potrebbe porsi il problema di esaminare tali allegazioni e le prove
a loro sostegno.
- 51.
- Anche se la sentenza impugnata non indica espressamente l'art. 48, n. 2, del
regolamento di procedura del Tribunale, essa si fonderebbe in parte sul fatto che
la domanda di riapertura della fase orale e di provvedimenti istruttori era stata
presentata in maniera ingiustificatamente tardiva. Infatti, se è vietato produrre
prove oltre i termini senza una particolare giustificazione, sarebbe, a fortiori,
inammissibile che una parte chieda al Tribunale, fuori dai termini, di disporre
provvedimenti istruttori al fine di determinare prove che essa non è stata in grado
di fornire. Infine, il Tribunale non potrebbe essere censurato per aver richiesto un
livello di prova troppo elevato dal momento che un'esigenza di questo tipo è stata
effettivamente soddisfatta nelle cause PVC.
- 52.
- Quanto agli argomenti della DSM, la Commissione indica che essi contengono un
vizio insanabile, poiché non tengono conto delle differenze tra le cause PVC e la
presente causa e si fondano su un'erronea comprensione della sentenza PVC della
Corte.
- 53.
- D'altronde, la Commissione insiste nel ritenere che, nelle cause carbonato di sodio,
le ricorrenti non avessero fornito indizi sufficienti a giustificare la richiesta di
documenti rivolta dal Tribunale alla Commissione. In ogni caso, sia in dette cause
che nelle cause PEBD, anch'esse fatte valere dalla DSM, il Tribunale si sarebbe
pronunciato riguardo alle circostanze particolari del caso di specie di cui era stato
investito. Nel procedimento polipropilene, asserite imperfezioni della decisione
polipropilene avrebbero potuto essere segnalate fin dal 1986, ma nessuno lo
avrebbe fatto.
- 54.
- Se il Tribunale, nelle sentenze Fiatagri e New Holland Ford/Commissione e
Deere/Commissione, citate, ha respinto gli argomenti delle ricorrenti, formulati
tempestivamente, per il fatto che essi non erano assistiti da prove, la stessa
soluzione si imporrebbe, a fortiori, nella presente causa, nella quale gli argomenti
relativi alle irregolarità formali della decisione polipropilene sono stati formulati
tardivamente e senza prove.
- 55.
- I motivi presentati dall'ICI devono essere trattati congiuntamente. Infatti, la
violazione del diritto comunitario fatta valere dall'ICI riguarda le infrazioni che il
Tribunale avrebbe commesso nel rifiutarsi di riaprire il procedimento e disporre i
provvedimenti istruttori e si confonde quindi con il motivo relativo ad irregolarità
procedurali.
- 56.
- Ne consegue che occorre verificare se, rifiutandosi di riaprire il procedimento e
disporre provvedimenti istruttori, il Tribunale abbia commesso irregolarità
procedurali.
- 57.
- A questo proposito, occorre ricordare che, ai sensi degli artt. 225 CE ( ex art.
168A) e 51, primo comma, dello statuto CE della Corte di giustizia,
un'impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole
di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. La valutazione, da parte del
Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una
questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di
snaturamento di questi elementi (v., in particolare, sentenza 2 marzo 1994, causa
C-53/92P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punti 10 e 42).
- 58.
- Ne risulta che le censure della ricorrente, nei limiti in cui riguardano la valutazione
che il Tribunale ha fatto degli elementi ad esso sottoposti nell'ambito della
domanda di riapertura della fase orale, non possono essere esaminate in sede
d'impugnazione.
- 59.
- Spetta invece alla Corte verificare se il Tribunale abbia commesso un errore di
diritto rifiutandosi di riaprire la fase orale e disporre i provvedimenti istruttori
richiesti dalla ricorrente.
- 60.
- Riguardo alla domanda di provvedimenti istruttori, emerge dalla giurisprudenza
della Corte (v., in particolare, sentenze 16 giugno 1971, causa 77/70,
Prelle/Commissione, Racc. pag. 561, punto 7, e 15 dicembre 1995, causa C-415/93,
Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 53) che, presentata dopo la chiusura della fase
orale, un'istanza del genere può essere accolta soltanto se riguarda fatti che
possono esercitare un'influenza decisiva e che l'interessato non aveva potuto far
valere prima della chiusura della fase orale.
- 61.
- La stessa soluzione si impone riguardo alla domanda di riapertura della fase orale.
E' vero che, ai sensi dell'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale, tale
giudice dispone, in questo ambito, di un potere discrezionale. Tuttavia, il Tribunale
è tenuto ad accogliere una tale domanda solo se la parte interessata si basa su fatti
tali da esercitare un'influenza decisiva che essa non era stata in grado di far valere
prima della chiusura della fase orale.
- 62.
- Nel caso di specie, la domanda di riapertura della fase orale e di provvedimenti
istruttori presentata dinanzi al Tribunale si basava sulla sentenza PVC del
Tribunale nonché su dichiarazioni fatte dagli agenti della Commissione nel corso
dell'udienza nelle cause PVC o in occasione di una conferenza stampa tenutasi
dopo la pronuncia di detta sentenza.
- 63.
- A questo proposito, occorre constatare, da un lato, che indicazioni a carattere
generale relative ad una asserita pratica della Commissione e risultanti da una
sentenza resa in altre cause o da dichiarazioni fatte in occasione di altri
procedimenti non potevano essere considerate, in quanto tali, come decisive per
la soluzione della controversia di cui il Tribunlae era investito.
- 64.
- D'altra parte, occorre osservare che la ricorrente era in grado di fornire alTribunale, già con l'atto introduttivo, almeno un minimo di elementi idonei ad
accreditare la rilevanza dei provvedimenti istruttori o d'organizzazione del
procedimento ai fini dell'istanza, allo scopo di provare che la decisione
polipropilene era stata modificata dopo la sua adozione da parte del collegio dei
membri della Commissione, come hanno fatto talune delle ricorrenti nelle cause
PVC (v., in questo senso, sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95P,
Baustahlgewebe/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 93 e
94).
- 65.
- Contrariamente a quanto pretende l'ICI traendo argomenti dall'ordinanza del
Tribunale BASF/Commissione, citata, il ritardo nella presentazione degli elementi
di fatto che avrebbero potuto portare il Tribunale a disporre provvedimenti
istruttori costituiva un motivo ulteriore per respingere la sua domanda, senza che
ciò contraddica l'argomento sviluppato dal Tribunale nella sentenza impugnata.
- 66.
- Occorre aggiungere che il Tribunale non era tenuto a disporre la riapertura della
fase orale in base ad un supposto obbligo di sollevare d'ufficio motivi relativi alla
regolarità della procedura di adozione della decisione polipropilene. Infatti, un tale
obbligo di sollevare d'ufficio motivi di ordine pubblico sussisterebbe eventualmente
solo in presenza di elementi di fatto prodotti in causa.
- 67.
- Occorre quindi concludere che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto
rifiutandosi di riaprire la fase orale e di disporre provvedimenti istruttori.
- 68.
- Alla luce dell'argomento sviluppato dall'ICI riguardo alle irregolarità di cui sarebbe
stata inficiata la decisione polipropilene e della tesi sostenuta dalla DSM secondo
cui ne deriverebbe che detta decisione è giuridicamente inesistente, occorre ancora
verificare se, nell'interpretare le condizioni idonee a rendere un atto inesistente, il
Tribunale abbia violato il diritto comunitario.
- 69.
- A tal proposito, emerge dai punti 48-50 della sentenza PVC della Corte che gli atti
delle istituzioni comunitarie godono, in linea di principio, di una presunzione di
legittimità e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da
irregolarità, finché non siano stati annullati o revocati.
- 70.
- Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità
sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico
comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico neppure
provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. Tale deroga
mira a salvaguardare l'equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta
confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità
dei rapporti giuridici e il rispetto della legge.
- 71.
- La gravità delle conseguenze che si ricollegano all'accertamento dell'inesistenza di
un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto,
l'inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.
- 72.
- Orbene, analogamente alle cause PVC, considerate singolarmente o anche
nell'insieme, le supposte irregolarità sollevate dall'ICI, che riguardano il
procedimento di adozione della decisione polipropilene, non risultano così
manifestamente gravi da far sì che la predetta decisione debba considerarsi
giuridicamente inesistente.
- 73.
- Pertanto, per quel che riguarda le condizioni idonee a rendere un atto inesistente,
il Tribunale non ha violato il diritto comunitario.
- 74.
- Da quanto precede consegue che il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.
Sulle spese
- 75.
- Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al
procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'ICI essendo rimasta
soccombente, deve essere condannata alle spese. La DSM sopporterà le proprie
spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Imperial Chemical Industries plc (ICI) è condannata alle spese.
3) La DSM NV sopporterà le proprie spese.
KapteynHirsch
Mancini
Murray Ragnemalm
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 1999.
Il cancelliere
Il presidente della Sesta Sezione
R. Grass
P.J.G. Kapteyn