Language of document : ECLI:EU:C:1999:359

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

8 luglio 1999 (1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento

di procedura del Tribunale — Riapertura della fase orale — Regolamento interno della Commissione — Procedimento di adozione di una decisione da parte

del collegio dei membri della Commissione»

Nel procedimento C-200/92 P,

Imperial Chemical Industries plc (ICI), con sede in Millbank, Londra (Regno Unito), con i signori D. Vaughan, QC, e D. Anderson, barrister, per conto dei signori V.O. White e R.J. Coles, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Dupong, 14 A, rue des Bains,

ricorrente,

sostenuta da

DSM NV, con sede in Heerlen (Paesi Bassi), con l'avv. I.G.F. Cath, del foro dell'Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Dupong, 14 A, rue des Bains,

interveniente in sede d'impugnazione,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 10 marzo 1992, nella causa T-13/89, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1021),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor J. Currall, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini (relatore), J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas


cancellieri: H. von Holstein, cancelliere aggiunto e signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale,

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 marzo 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 luglio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 maggio 1992, la International Chemical Industries plc (in prosieguo: l'«ICI»), ha proposto, in forza dell'art. 49 dello statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1021; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale

2.
    I fatti all'origine del ricorso, come risultano dalla sentenza impugnata, sono i seguenti.

3.
    Svariate imprese operanti nell'industria europea dei prodotti petrolchimici hanno proposto un ricorso d'annullamento dinanzi al Tribunale contro la decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 — Polipropilene) (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione polipropilene»).

4.
    Secondo quanto accertato dalla Commissione, e successivamente confermato dal Tribunale, il mercato del polipropilene era rifornito, prima del 1977, da dieci produttori, di cui quattro [Montedison SpA (in prosieguo: la «Monte»), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc e Shell International Chemical Company Ltd) rappresentavano insieme il 64% del mercato. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Monte, nuovi produttori sono apparsi sul mercato nel 1977, cosa che ha portato ad un sostanziale aumento della capacità di produzione effettiva alla quale non ha fatto riscontro tuttavia un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un tasso di utilizzazione delle capacità di produzione compreso tra il 60% nel 1977 ed il 90% nel 1983. Ciascuno dei produttori all'epoca stabiliti nella Comunità vendeva in tutti gli Stati membri o quasi.

5.
    L'ICI faceva parte dei produttori che rifornivano il mercato nel 1977 ed era una delle «quattro grandi». La sua quota di mercato in Europa occidentale oscillava tra il 10,6% e l'11,4%.

6.
    A seguito di verifiche effettuate simultaneamente in numerose imprese del settore, la Commissione ha rivolto a svariati produttori di polipropilene richieste di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204). Dal punto 6 della sentenza impugnata emerge che le informazioni ottenute hanno condotto la Commissione alla conclusione che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati avevano, in violazione dell'art. 81 CE (ex art. 85), fissato regolarmente prezzi obiettivo attraverso iniziative in materia di prezzi ed elaborato un sistema di controllo annuale delle vendite allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile in base ai quantitativi o a percentuali convenute. Ciò ha condotto la Commissione ad intraprendere la procedura prevista dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ad indirizzare una comunicazione scritta degli addebiti a svariate imprese, tra cui l'ICI.

7.
    A conclusione del procedimento, la Commissione ha adottato la decisione polipropilene con la quale essa ha accertato che l'ICI aveva violato l'art. 81, n. 1, CE partecipando, con altre imprese — per quanto riguarda l'ICI, a partire dalla metà del 1977 fino almeno al novembre 1983 — ad un accordo e ad una pratica

concordata risalenti alla metà del 1977, in forza dei quali i produttori che rifornivano di polipropilene il territorio del mercato comune:

—     hanno preso contatto reciproco e si sono incontrati regolarmente (dall'inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;

—    hanno stabilito periodicamente prezzi «obiettivo» (o minimi) per la vendita del prodotto in ciascuno Stato membro della Comunità;

—    hanno concordato vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d'informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di «direzione contabile», volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;

—    hanno aumentato simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;

—    si sono ripartiti il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una «quota» di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, richiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982) (art. 1 della decisione polipropilene).

8.
    La Commissione ha poi richiesto alle diverse imprese interessate di porre fine immediatamente a tali infrazioni e di astenersi nell'avvenire da ogni accordo o pratica concordata che potesse avere oggetto o effetto identico o analogo. La Commissione ha anche ingiunto loro di porre termine ad ogni sistema di scambio di informazioni normalmente coperto dal segreto commerciale e di fare in modo che ogni sistema di scambio di dati generali (come il sistema Fides) fosse gestito in modo da escludere ogni informazione che consentisse di individuare il comportamento di più produttori determinati (art. 2 della decisione polipropilene).

9.
    Un'ammenda di 10 000 000 ECU, ossia 6 447 970 UKL, è stata inflitta all'ICI (art. 3 della decisione polipropilene).

10.
    Il 6 agosto 1986, l'ICI ha proposto un ricorso d'annullamento contro tale decisione dinanzi alla Corte la quale, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rinviato la causa davanti al Tribunale, ai sensi della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1).

11.
    L'ICI ha chiesto al Tribunale l'annullamento della decisione polipropilene nella parte ad essa relativa e l'annullamento o la riduzione dell'ammenda ad essa inflitta.

L'ICI ha anche chiesto, nel caso in cui fosse tenuta a pagare l'ammenda senza poter ottenere la sospensione del suo pagamento, che la Commissione sia condannata a rimborsare l'importo dell'ammenda versata o un'adeguata percentuale di essa, maggiorato degli interessi ad un tasso superiore dell'1% a quello fissato dalla banca, di cui all'art. 4 della decisione polipropilene, presso la quale essa era tenuta a versare l'ammenda. L'ICI ha infine chiesto la condanna della Commissione alle spese.

12.
    La Commissione ha concluso chiedendo che il ricorso fosse respinto e la ricorrente condannata alle spese.

13.
    Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 4 marzo 1992, l'ICI ha chiesto al Tribunale di riaprire la fase orale e di disporre mezzi istruttori, in ragione delle dichiarazioni rese dalla Commissione all'udienza svoltasi dinanzi al Tribunale nella causa BASF e a./Commissione (sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, Racc. pag. II-315; in prosieguo: la «sentenza PVC del Tribunale») e nella conferenza stampa tenuta dalla Commissione il 28 febbraio 1992 dopo la pronuncia della sentenza nella suddetta causa.

La sentenza impugnata

14.
    Pronunciandosi sulla domanda di riapertura della fase orale menzionata al punto 399, il Tribunale, dopo aver sentito nuovamente l'avvocato generale, ha ritenuto, al punto 400, che non vi fosse motivo di disporre, ai sensi dell'art. 62 del suo regolamento di procedura, la riapertura della fase orale o di disporre i provvedimenti istruttori chiesti dall'ICI.

15.
    Al punto 401 dei motivi, il Tribunale ha affermato:

«Si deve rilevare che la sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e altri/Commissione (Racc. pag. II-315) non giustifica di per sé la riapertura della fase orale nella causa presente. Infatti, il Tribunale osserva che un atto notificato e pubblicato deve presumersi valido. Tocca pertanto a colui che fa valere il difetto di validità formale o l'inesistenza di un atto fornire al Tribunale ragioni che lo inducano a non tener conto dell'apparenza di validità dell'atto formalmente notificato e pubblicato. Nella fattispecie le ricorrenti nella presente causa non hanno fornito alcun indizio che possa far pensare che l'atto notificato e pubblicato non fosse stato approvato o adottato collegialmente dai membri della Commissione. In particolare, diversamente che nelle cause PVC (sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, punti 32 e seguenti della motivazione), le ricorrenti non hanno fornito, nella fattispecie, alcun indizio che mostri che il principio dell'intangibilità dell'atto adottato sia stato violato da una

modifica del testo della decisione dopo la riunione del collegio dei commissari nel corso della quale questa è stata adottata».

16.
    Il Tribunale ha ridotto l'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della suddetta decisione fissandola nella somma di 9 000 000 ECU, ossia 5 803 173 UKL. Per il resto, ha respinto il ricorso e condannato l'ICI alle spese.

Il ricorso contro la sentenza del Tribunale

17.
    Nel suo ricorso l'ICI conclude che la Corte voglia:

—     annullare la sentenza impugnata,

—     decidere definitivamente nell'ambito dell'impugnazione annullando la decisione polipropilene e condannando la Commissione alle spese sostenute dall'ICI sia nel procedimento dinanzi la Corte che in quello di fronte al Tribunale;

—     in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale riguardo al punto se la decisione polipropilene debba essere annullata e condannare la Commissione alle spese sostenute dall'ICI relativamente a tale aspetto della causa.

18.
    Con ordinanza della Corte 30 settembre 1992, la società DSM NV (in prosieguo: la «DSM») è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell'ICI. La DSM conclude che la Corte voglia:

—    annullare la sentenza impugnata;

—    dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene;

—    dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene nei confronti di tutti i suoi destinatari, o se non altro per la DSM, indipendentemente dal fatto che i destinatari della decisione polipropilene abbiano presentato un ricorso contro la sentenza che li riguarda o che il loro ricorso sia stato respinto;

—    in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché accerti se la decisione polipropilene sia inesistente o se occorra annullarla;

—    in ogni caso, condannare la Commissione alle spese, riguardo sia al procedimento dinanzi alla Corte che quello dinanzi al Tribunale, ivi comprese le spese sostenute dalla DSM per il suo intervento.

19.
    La Commissione conclude che la Corte voglia:

—    dichiarare il ricorso irricevibile, nella parte relativa alla conclusione del Tribunale secondo cui l'ICI non aveva prodotto alcuna prova riguardo alle modifiche apportate alla decisione polipropilene dopo la sua adozione, e infondato per quanto riguarda il resto;

—    in subordine, respingere integralmente il ricorso in quanto infondato;

—    in ogni caso, condannare l'ICI alle spese;

—    dichiarare irricevibile l'intervento nella sua totalità;

—    in subordine, dichiarare irricevibili le conclusioni dell'interveniente dirette a che la Corte dichiari inesistente o annulli la decisione polipropilene nei confronti di tutti i suoi destinatari, o se non altro nei confronti della DSM, indipendentemente dal fatto che i destinatari di detta decisione abbiano presentato un ricorso contro la sentenza che li riguardava o che il loro ricorso sia stato respinto, e respingere per il resto l'intervento in quanto infondato;

—    in ogni caso condannare la DSM alle spese dell'intervento.

20.
    A sostegno del suo ricorso, l'ICI fa valere i motivi relativi alle irregolarità del procedimento e alla violazione del diritto comunitario, derivante dal rifiuto, da parte del Tribunale, di riaprire la fase orale e di disporre provvedimenti istruttori al fine di verificare eventuali vizi del procedimento di adozione della decisione polipropilene, tali da comportarne l'inesistenza o l'annullamento.

21.
    Su domanda della Commissione e nonostante l'opposizione dell'ICI, il procedimento è stato sospeso, con decisione del presidente della Corte 28 luglio 1992, fino al 15 settembre 1994 allo scopo di esaminare le conseguenze da trarre dalla sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555; in prosieguo: la «sentenza PVC della Corte»), resa a seguito del ricorso presentato contro la sentenza PVC del Tribunale.

Sulla ricevibilità dell'intervento

22.
    La Commissione ritiene che la domanda di intervento della DSM debba essere dichiarata irricevibile. Infatti, la DSM avrebbe spiegato che, in quanto interveniente, essa aveva interesse a fare annullare la sentenza impugnata per quanto riguarda l'ICI. Secondo la Commissione, l'annullamento non andrebbe a vantaggio di tutti i destinatari individuali di una decisione, ma solamente di quelli che hanno presentato un ricorso in questo senso; questa sarebbe appunto una delle differenze tra l'annullamento di un atto e la sua inesistenza. Il mancato riconoscimento di tale distinzione equivarrebbe a privare di ogni perentorietà i termini entro i quali i ricorsi di annullamento devono essere presentati. La DSM

non potrebbe quindi avvalersi di un eventuale annullamento poiché essa non avrebbe impugnato davanti alla Corte la sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-8/89, DSM/Commissione (Racc. pag. II-1833), che la riguardava. Con il suo intervento, la DSM cercherebbe pertanto solo di sottrarsi ad un termine di decadenza.

23.
    L'ordinanza 30 settembre 1992, citata, che ha autorizzato l'intervento della DSM, sarebbe stata resa in un momento in cui la Corte non si era ancora pronunciata sulla questione dell'annullamento o dell'inesistenza nella sua sentenza PVC. Secondo la Commissione, dopo tale sentenza, i vizi invocati, pur supponendoli fondati, potrebbero portare solamente all'annullamento della decisione polipropilene e non a dichiararne l'inesistenza. In tali condizioni, la DSM avrebbe cessato di avere un interesse ad intervenire.

24.
         D'altra parte, la Commissione si oppone in particolare alla ricevibilità della conclusione della DSM secondo cui la sentenza della Corte dovrebbe contenere disposizioni che dichiarino inesistente o annullino la decisione polipropilene nei confronti di tutti i destinatari, o almeno nei confronti della DSM, indipendentemente dal fatto che questi abbiano presentato un ricorso contro la sentenza che li riguarda o che il loro ricorso sia stato respinto. Tale conclusione sarebbe irricevibile, dal momento che la DSM cercherebbe di introdurre una questione riguardante essa sola, mentre essa potrebbe accettare la controversia solo nello stato in cui si trova. In forza dell'art. 37, quarto comma, dello statuto CE della Corte di giustizia, un interveniente potrebbe solo aderire alle conclusioni di un'altra parte, senza presentare le sue. Tale punto delle conclusioni della DSM confermerebbe che la sua intenzione è quella di utilizzare l'intervento per sottrarsi alla scadenza del termine fissato per proporre un ricorso contro la sentenza DSM/Commissione, citata, che la riguarda.

25.
    Riguardo all'eccezione di irricevibilità sollevata contro l'intervento nel suo insieme, occorre rilevare, in via preliminare, che l'ordinanza 30 settembre 1992 con la quale la Corte ha accolto la richiesta di intervento della DSM a sostegno delle conclusioni dell'ICI non osta ad un nuovo esame della ricevibilità del suo intervento (v., in tal senso, sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3333).

26.
    In tale contesto, occorre ricordare che, conformemente all'art. 37, secondo comma, dello statuto CE della Corte di giustizia, il diritto di intervenire in una controversia sottoposta alla Corte spetta ad ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia. Ai sensi del quarto comma di tale disposizione, le conclusioni dell'istanza di intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

27.
    Orbene, le conclusioni presentate dall'ICI nel suo ricorso contro la sentenza del Tribunale hanno lo scopo di ottenere, in particolare, l'annullamento della sentenza impugnata in quanto il Tribunale non avrebbe riconosciuto l'inesistenza della

decisione polipropilene. Dal punto 49 della sentenza PVC della Corte emerge che, in deroga alla presunzione di legittimità di cui godono gli atti delle istituzioni, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neppure provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti.

28.
    Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l'interesse della DSM non è venuto meno a seguito della sentenza con la quale la Corte ha annullato la sentenza PVC del Tribunale e ha dichiarato che i vizi rilevati da quest'ultimo non erano tali da comportare l'inesistenza della decisione impugnata nelle cause PVC. Infatti, la sentenza PVC della Corte non riguardava l'inesistenza della decisione polipropilene e non ha dunque fatto scomparire l'interesse della DSM all'accertamento di detta inesistenza.

29.
    E' senz'altro esatto che, nelle sue osservazioni sulla memoria d'intervento della DSM, l'ICI ha rinunciato ad una parte dei suoi motivi per tenere conto della sentenza PVC della Corte sulla questione dell'inesistenza.

30.
    Tuttavia, atteso che l'ICI continua a chiedere l'annullamento della sentenza impugnata sostenendo che detta decisione polipropilene è stata adottata in modo irregolare e che il Tribunale avrebbe dovuto procedere alle verifiche necessarie per accertare tali vizi, la DSM resta legittimata a sostenere tali conclusioni nell'ambito del suo intervento, per il fatto che tali vizi avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad accertare l'inesistenza di detta decisione.

31.
    Infatti, da una costante giurisprudenza risulta (v., in particolare, sentenza 19 novembre 1998, causa C-150/94, Regno Unito/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36) che l'art. 37, quarto comma, dello statuto CE della Corte di giustizia non si oppone a che l'interveniente presenti argomenti differenti da quelli della parte che esso sostiene purché siano diretti a sostenere le conclusioni di tale parte.

32.
    Nella fattispecie, l'argomento sviluppato dalla DSM riguardo all'inesistenza della decisione polipropilene è diretto in particolare a dimostrare che, respingendo la domanda di riapertura della fase orale e di provvedimenti istruttori presentata dall'ICI, il Tribunale ha omesso di esaminare se detta decisione fosse inesistente ed ha dunque violato il diritto comunitario. Pertanto, pur con argomenti differenti da quelli dell'ICI, esso verte sui motivi sollevati da quest'ultima nell'ambito dell'impugnazione e mira a sostenere le sue conclusioni dirette all'annullamento della sentenza, cosicché deve essere esaminato.

33.
    Quanto all'eccezione sollevata dalla Commissione nei confronti del capo delle conclusioni nel quale la DSM chiede alla Corte di dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene per tutti i suoi destinatari, o per lo meno per la DSM,

occorre riconoscere che tale capo della domanda riguarda specificamente la DSM e non aderisce alle conclusioni dell'ICI. Pertanto non soddisfa le condizioni di cui all'art. 37, quarto comma dello statuto CE della Corte di giustizia, e deve essere dichiarato irricevibile.

Sui motivi invocati a sostegno dell'impugnazione: irregolarità procedurali e violazione del diritto comunitario

34.
    A sostegno del suo ricorso, l'ICI fa valere, riferendosi ai punti 399-401 della sentenza impugnata, che, nei limiti in cui, da un lato, ha ritenuto non annullabile la decisione polipropilene e, dall'altro, ha respinto l'istanza di riapertura della fase orale e di predisposizione dei necessari provvedimenti istruttori e di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha violato il diritto comunitario e ha commesso irregolarità procedurali lesive dei suoi interessi, ai sensi dell'art. 51, primo comma, dello statuto CE della Corte di giustizia.

35.
    L'ICI afferma di non aver mai sostenuto che la sentenza PVC del Tribunale giustificasse «di per sé» la riapertura della fase orale dinanzi al Tribunale. Essa precisa che una tale riapertura era giustificata dall'esplicita confessione della Commissione nel corso dell'udienza PVC dinanzi al Tribunale e da altre dichiarazioni attribuite alla Commissione dalla stampa, secondo le quali tutte le sue decisioni recenti erano state adottate analogamente a quanto avvenuto nelle cause PVC, in violazione dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione. Il rigetto da parte del Tribunale della domanda di revocazione presentata dalla BASF (ordinanza 26 marzo 1992, causa T-4/89 Rev, BASF/Commissione, Racc. pag. II-1591) si spiegherebbe d'altra parte con il fatto che quest'ultima era già al corrente degli elementi di fatto pertinenti prima della scadenza del termine ad essa fissato per proporre impugnazione contro tale sentenza dinanzi alla Corte.

36.
    L'ICI contesta l'argomento del Tribunale secondo cui l'apparente validità di un atto notificato e pubblicato può essere esaminata solo dopo che il ricorrente ha fornito motivi in tal senso. Infatti, a suo parere, i documenti necessari a sostenere le sue argomentazioni relative alle modalità di adozione della decisione polipropilene non sono stati messi a sua disposizione. Sarebbe pertanto contrario al principio di equità nonché ai principi della parità di trattamento e di certezza del diritto impedire l'impugnazione della validità di una decisione, per il fatto che coloro che ne sono rimasti pregiudicati non disponevano delle informazioni richieste per impugnarla nei termini.

37.
    L'ICI rileva che, nei limiti in cui essa era effettivamente tenuta ad apportare elementi di prova sufficienti per dimostrare la violazione commessa dalla Commissione, essa si è ampiamente liberata da tale obbligo. A tal proposito, la dichiarazione esplicita di tale istituzione secondo cui le procedure prescritte non erano rispettate avrebbe dovuto essere sufficiente. Alla luce di tale confessione, il Tribunale non avrebbe dovuto respingere la domanda di riapertura della fase orale presentata dinanzi ad esso. Il fatto che la Commissione, nelle cause PVC, si sia

sforzata di difendere la sua prassi, costituirebbe un motivo legittimo per sospettare che essa si fosse comportata analogamente in sede di adozione della decisione polipropilene, la quale era anteriore.

38.
    L'ICI ammette di non essere stata in grado di presentare elementi atti a dimostrare che la Commissione aveva apportato modifiche al testo della decisione polipropilene dopo la sua adozione. Essa precisa tuttavia che il testo della decisione trasmessogli non lasciava pensare che potesse essere stato modificato ulteriormente e che la mancanza di elementi di prova si spiega con l'atteggiamento della Commissione e del Tribunale, atteggiamento che non avrebbe permesso alla ricorrente di procedere agli opportuni confronti. In ogni caso, la mancanza di elementi atti a far pensare a modifiche della decisione polipropilene non sarebbe sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di riapertura della fase orale dinanzi al Tribunale, allorché la violazione più grave, cioè il difetto di notifica, sarebbe stata ammessa dalla Commissione stessa.

39.
    Infine, secondo l'ICI, il Tribunale ha violato il diritto comunitario e non ha rispettato le proprie regole di procedura avendo, in modo erroneo, ritenuto valida la decisione polipropilene nonostante l'esistenza di fondate prove del contrario; sarebbe così venuto meno al suo obbligo di annullare detta decisione; sempre erroneamente si sarebbe rifiutato di sospendere la decisione, di riaprire la fase orale e di disporre i necessari provvedimenti istruttori e di organizzazione; avrebbe pertanto contravvenuto al suo obbligo legale di sollevare d'ufficio i punti di cui alla domanda dell'ICI del 4 marzo 1992; infine, tenuto conto degli elementi di prova del tutto convincenti a sua disposizione, avrebbe esagerato la misura in cui il ricorrente era tenuto a fornire elementi di prova per ottenere una pronuncia su un punto da esso sollevato dinanzi al Tribunale.

40.
    La DSM afferma che nuovi sviluppi si sono avuti in altre cause dinanzi al Tribunale. Tali elementi confermerebbero che spetta alla Commissione provare di aver rispettato le norme procedurali essenziali che essa stessa si è data e che, per chiarire tale punto, il Tribunale deve, d'ufficio o su istanza di parte, disporre provvedimenti istruttori per verificare le prove documentali pertinenti. Nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze 29 giugno 1995 (causa T-30/91,Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1775, e causa T-36/91, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1847; in prosieguo: le «cause carbonato di sodio»), la Commissione avrebbe fatto valere che l'integrazione della memoria di replica depositata dall'ICI in tali cause dopo la sentenza PVC del Tribunale non conteneva alcuna prova quanto alla violazione da parte della Commissione del suo regolamento interno e che la richiesta di provvedimenti istruttori presentata dall'ICI costituiva un nuovo motivo. Il Tribunale avrebbe nondimeno interrogato la Commissione e l'ICI riguardo alle conseguenze da trarre dalla sentenza PVC della Corte ed avrebbe domandato alla Commissione se, tenuto conto del punto 32 della sentenza PVC della Corte, essa era in grado di produrre gli estratti del processo verbale e i testi autenticati delle decisioni contestate. In una fase successiva del procedimento, la Commissione

avrebbe alla fine ammesso che i documenti prodotti come autenticati lo erano stati solo dopo la richiesta di produzione formulata dal Tribunale.

41.
    Secondo la DSM, anche nelle cause dette del «polietilene a bassa densità» (sentenza 6 aprile 1995, cause riunite T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 e T-112/89, BASF e a./Commissione, Racc. pag. II-729; in prosieguo: le «cause PEBD»), il Tribunale avrebbe ordinato alla Commissione di produrre una versione certificata conforme della decisione controversa. La Commissione avrebbe ammesso che nessuna autenticazione aveva avuto luogo, in occasione della riunione per l'adozione di detta decisione da parte del collegio dei commissari. La DSM rileva, pertanto, che la procedura di autenticazione degli atti della Commissione deve essere stata istituita dopo il mese di marzo 1992. Ne conseguirebbe che la decisione polipropilene sarebbe affetta dallo stesso vizio di mancata autenticazione.

42.
    La DSM aggiunge che il Tribunale, nelle sentenze 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. II-905, punti 24-27) e causa T-35/92, Deere/Commissione, (Racc. pag. II-957, punti 28-31) ha argomentato in modo analogo a quanto fatto nelle cause polipropilene, quando ha respinto i motivi delle ricorrenti a causa della mancanza del benché minimo indizio capace di mettere in dubbio la presunzione di validità della decisione che esse contestavano. Nella sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione (Racc. pag. II-441), l'argomento delle ricorrenti sarebbe stato respinto poiché la decisione era stata adottata e notificata conformemente al regolamento interno della Commissione. In nessuna di queste cause il Tribunale avrebbe respinto l'argomento delle ricorrenti relativo all'irregolarità nell'adozione dell'atto impugnato sulla base del fatto che le norme di procedura non erano state rispettate.

43.
    Le sole eccezioni riguarderebbero le ordinanze BASF/Commissione, citata, e 4 novembre 1992, causa T-8/89 Rev., DSM/Commissione, (Racc. pag. II-2399); tuttavia, anche in queste cause, le ricorrenti non avrebbero fatto valere la sentenza PVC del Tribunale come fatto nuovo, bensì altri fatti. Nella sentenza 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione (Racc. pag. I-5619), la Corte avrebbe respinto l'argomento della violazione da parte della Commissione del proprio regolamento di procedura, poiché non era stato validamente dedotto dinanzi al Tribunale. Invece, nel procedimento polipropilene, lo stesso motivo sarebbe stato dedotto dinanzi al Tribunale e sarebbe stato respinto a causa della mancanza di indizi sufficienti.

44.
    La DSM ritiene che la difesa della Commissione nella presente causa sia basata su argomenti procedurali privi di pertinenza, alla luce del contenuto della sentenza impugnata che, sostanzialmente, riguarda la questione dell'onere della prova. Secondo la DSM, se, nelle cause polipropilene, la Commissione non fornisce essa stessa le prove riguardo alla regolarità delle procedure da seguire, è perché essa non è in grado di provare di aver rispettato il proprio regolamento interno.

45.
    La Commissione indica anzitutto che la questione dell'inesistenza dell'atto non si pone più dopo la sentenza PVC della Corte, dovendo il procedimento d'impugnazione limitarsi ormai ad accertare se il Tribunale avesse dovuto annullare la decisione polipropilene. Ne risulterebbe anche che spetta alle parti produrre prove decisive dei vizi invocati, e che devono fare ciò in tempo utile, quindi all'interno del ricorso, a meno che gli elementi in questione non emergano nel corso del procedimento.

46.
    Secondo la Commissione, l'ICI opporrebbe al Tribunale il fatto di non aver riprodotto la sentenza PVC della Corte come se fosse applicabile univesralmente. Orbene, nelle cause PVC, contrariamente a quanto sarebbe avvenuto nelle cause polipropilene, talune delle parti avrebbero sollevato, fin dal ricorso introduttivo, le varie discordanze emerse durante il procedimento. Il Tribunale avrebbe già confermato una tale analisi nelle sue sentenze Fiatagri e New Holland Ford/Commissione e Deere/Commissione citate.

47.
    La Commissione ritiene che, alla luce della sentenza PVC della Corte, non esistono nemmeno motivi di annullamento nella presente causa. Nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza impugnata, la ricorrente non avrebbe soddisfatto nessuna delle esigenze procedurali indicate dal Tribunale in detta sentenza e confermate dalla Corte nella sua sentenza PVC. Le supposte divergenze sarebbero state presenti, per definizione, nel mese di aprile 1986, di modo che la ricorrente avrebbe dovuto farle valere fin dall'inizio e non tardivamente. Nonostante l'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale non lo precisi espressamente, la riapertura della fase orale, così come la revocazione di una sentenza, dipenderebbe dalla scoperta di un fatto nuovo e decisivo, pena il privare l'art. 48, n. 2 dello stesso regolamento di procedura di ogni effetto utile. Certo, la ricorrente pretenderebbe di far valere non la sentenza PVC del Tribunale, ma le dichiarazioni che la Commissione avrebbe reso durante l'udienza PVC dinanzi al Tribunale, che risalirebbero d'altra parte al mese di novembre 1991. Tuttavia, il fatto che la domanda di riapertura della fase orale sia stata introdotta solo dopo la sentenza PVC del Tribunale dimostrerebbe che la ricorrente si avvale in realtà di tale sentenza come di un fatto nuovo e che, anche se a giusto titolo essa avesse fatto valere le dichiarazioni dei mesi di novembre e dicembre 1991, la domanda di riapertura è stata presentata tardivamente.

48.
    La Commissione indica in seguito che la questione dell'esistenza di un fatto nuovo è già stata esaminata nell'ordinanza DSM/Commissione, citata. Il Tribunale avrebbe giustamente accertato, in particolare, che i pretesi vizi di concordanza dei testi esistevano già nel 1986 e avrebbero potuto essere rilevati a quell'epoca. Inoltre, la sentenza PVC del Tribunale non potrebbe costituire un fatto nuovo, dato che una sentenza non è un fatto, ma l'applicazione del diritto a fatti già noti al giudice e alle parti. Lo stesso principio permetterebbe di respingere la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto riaprire il procedimento.

49.
    Nella misura in cui l'ICI contesta al Tribunale di aver a torto ritenute mancanti le prove di un preteso vizio procedurale, il ricorso sarebbe parzialmente irricevibile. L'ICI riconoscerebbe espressamente di non aver mai prodotto prove delle modifiche assertivamente apportate alla decisione polipropilene successivamente alla sua adozione. Alla luce di tale ammissione, il punto 401 della sentenza impugnata è, secondo la Commissione, esente da ogni critica e l'impugnazione non contiene alcun elemento di diritto a tal proposito.

50.
    Nella parte in cui il ricorso censura il Tribunale in merito alla prova di vizi relativi al procedimento di adozione della decisione polipropilene, questo non sarebbe fondato. Pretendere da parte del Tribunale l'esame di tali eventuali vizi della detta decisione vorrebbe dire disconoscere la presunzione di validità degli atti comunitari, confermata dalla Corte nella causa PVC, e la sua conseguenza necessaria, secondo cui solo quando una ricorrente avanza dubbi seri quanto alla regolarità del procedimento potrebbe porsi il problema di esaminare tali allegazioni e le prove a loro sostegno.

51.
    Anche se la sentenza impugnata non indica espressamente l'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, essa si fonderebbe in parte sul fatto che la domanda di riapertura della fase orale e di provvedimenti istruttori era stata presentata in maniera ingiustificatamente tardiva. Infatti, se è vietato produrre prove oltre i termini senza una particolare giustificazione, sarebbe, a fortiori, inammissibile che una parte chieda al Tribunale, fuori dai termini, di disporre provvedimenti istruttori al fine di determinare prove che essa non è stata in grado di fornire. Infine, il Tribunale non potrebbe essere censurato per aver richiesto un livello di prova troppo elevato dal momento che un'esigenza di questo tipo è stata effettivamente soddisfatta nelle cause PVC.

52.
    Quanto agli argomenti della DSM, la Commissione indica che essi contengono un vizio insanabile, poiché non tengono conto delle differenze tra le cause PVC e la presente causa e si fondano su un'erronea comprensione della sentenza PVC della Corte.

53.
    D'altronde, la Commissione insiste nel ritenere che, nelle cause carbonato di sodio, le ricorrenti non avessero fornito indizi sufficienti a giustificare la richiesta di documenti rivolta dal Tribunale alla Commissione. In ogni caso, sia in dette cause che nelle cause PEBD, anch'esse fatte valere dalla DSM, il Tribunale si sarebbe pronunciato riguardo alle circostanze particolari del caso di specie di cui era stato investito. Nel procedimento polipropilene, asserite imperfezioni della decisione polipropilene avrebbero potuto essere segnalate fin dal 1986, ma nessuno lo avrebbe fatto.

54.
    Se il Tribunale, nelle sentenze Fiatagri e New Holland Ford/Commissione e Deere/Commissione, citate, ha respinto gli argomenti delle ricorrenti, formulati tempestivamente, per il fatto che essi non erano assistiti da prove, la stessa soluzione si imporrebbe, a fortiori, nella presente causa, nella quale gli argomenti

relativi alle irregolarità formali della decisione polipropilene sono stati formulati tardivamente e senza prove.

55.
    I motivi presentati dall'ICI devono essere trattati congiuntamente. Infatti, la violazione del diritto comunitario fatta valere dall'ICI riguarda le infrazioni che il Tribunale avrebbe commesso nel rifiutarsi di riaprire il procedimento e disporre i provvedimenti istruttori e si confonde quindi con il motivo relativo ad irregolarità procedurali.

56.
    Ne consegue che occorre verificare se, rifiutandosi di riaprire il procedimento e disporre provvedimenti istruttori, il Tribunale abbia commesso irregolarità procedurali.

57.
    A questo proposito, occorre ricordare che, ai sensi degli artt. 225 CE ( ex art. 168A) e 51, primo comma, dello statuto CE della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. La valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (v., in particolare, sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punti 10 e 42).

58.
    Ne risulta che le censure della ricorrente, nei limiti in cui riguardano la valutazione che il Tribunale ha fatto degli elementi ad esso sottoposti nell'ambito della domanda di riapertura della fase orale, non possono essere esaminate in sede d'impugnazione.

59.
    Spetta invece alla Corte verificare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto rifiutandosi di riaprire la fase orale e disporre i provvedimenti istruttori richiesti dalla ricorrente.

60.
    Riguardo alla domanda di provvedimenti istruttori, emerge dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 16 giugno 1971, causa 77/70, Prelle/Commissione, Racc. pag. 561, punto 7, e 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 53) che, presentata dopo la chiusura della fase orale, un'istanza del genere può essere accolta soltanto se riguarda fatti che possono esercitare un'influenza decisiva e che l'interessato non aveva potuto far valere prima della chiusura della fase orale.

61.
    La stessa soluzione si impone riguardo alla domanda di riapertura della fase orale. E' vero che, ai sensi dell'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale, tale giudice dispone, in questo ambito, di un potere discrezionale. Tuttavia, il Tribunale è tenuto ad accogliere una tale domanda solo se la parte interessata si basa su fatti tali da esercitare un'influenza decisiva che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale.

62.
    Nel caso di specie, la domanda di riapertura della fase orale e di provvedimenti istruttori presentata dinanzi al Tribunale si basava sulla sentenza PVC del Tribunale nonché su dichiarazioni fatte dagli agenti della Commissione nel corso dell'udienza nelle cause PVC o in occasione di una conferenza stampa tenutasi dopo la pronuncia di detta sentenza.

63.
    A questo proposito, occorre constatare, da un lato, che indicazioni a carattere generale relative ad una asserita pratica della Commissione e risultanti da una sentenza resa in altre cause o da dichiarazioni fatte in occasione di altri procedimenti non potevano essere considerate, in quanto tali, come decisive per la soluzione della controversia di cui il Tribunlae era investito.

64.
    D'altra parte, occorre osservare che la ricorrente era in grado di fornire alTribunale, già con l'atto introduttivo, almeno un minimo di elementi idonei ad accreditare la rilevanza dei provvedimenti istruttori o d'organizzazione del procedimento ai fini dell'istanza, allo scopo di provare che la decisione polipropilene era stata modificata dopo la sua adozione da parte del collegio dei membri della Commissione, come hanno fatto talune delle ricorrenti nelle cause PVC (v., in questo senso, sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95P, Baustahlgewebe/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 93 e 94).

65.
    Contrariamente a quanto pretende l'ICI traendo argomenti dall'ordinanza del Tribunale BASF/Commissione, citata, il ritardo nella presentazione degli elementi di fatto che avrebbero potuto portare il Tribunale a disporre provvedimenti istruttori costituiva un motivo ulteriore per respingere la sua domanda, senza che ciò contraddica l'argomento sviluppato dal Tribunale nella sentenza impugnata.

66.
    Occorre aggiungere che il Tribunale non era tenuto a disporre la riapertura della fase orale in base ad un supposto obbligo di sollevare d'ufficio motivi relativi alla regolarità della procedura di adozione della decisione polipropilene. Infatti, un tale obbligo di sollevare d'ufficio motivi di ordine pubblico sussisterebbe eventualmente solo in presenza di elementi di fatto prodotti in causa.

67.
    Occorre quindi concludere che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto rifiutandosi di riaprire la fase orale e di disporre provvedimenti istruttori.

68.
    Alla luce dell'argomento sviluppato dall'ICI riguardo alle irregolarità di cui sarebbe stata inficiata la decisione polipropilene e della tesi sostenuta dalla DSM secondo cui ne deriverebbe che detta decisione è giuridicamente inesistente, occorre ancora verificare se, nell'interpretare le condizioni idonee a rendere un atto inesistente, il Tribunale abbia violato il diritto comunitario.

69.
    A tal proposito, emerge dai punti 48-50 della sentenza PVC della Corte che gli atti delle istituzioni comunitarie godono, in linea di principio, di una presunzione di

legittimità e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non siano stati annullati o revocati.

70.
    Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico neppure provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. Tale deroga mira a salvaguardare l'equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legge.

71.
    La gravità delle conseguenze che si ricollegano all'accertamento dell'inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l'inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.

72.
    Orbene, analogamente alle cause PVC, considerate singolarmente o anche nell'insieme, le supposte irregolarità sollevate dall'ICI, che riguardano il procedimento di adozione della decisione polipropilene, non risultano così manifestamente gravi da far sì che la predetta decisione debba considerarsi giuridicamente inesistente.

73.
    Pertanto, per quel che riguarda le condizioni idonee a rendere un atto inesistente, il Tribunale non ha violato il diritto comunitario.

74.
    Da quanto precede consegue che il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.

Sulle spese

75.
    Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'ICI essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese. La DSM sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La Imperial Chemical Industries plc (ICI) è condannata alle spese.

3)    La DSM NV sopporterà le proprie spese.

Kapteyn
Hirsch
Mancini

Murray

Ragnemalm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 1999.

Il cancelliere

Il presidente della Sesta Sezione

R. Grass

P.J.G. Kapteyn


1: Lingua processuale: il tedesco.