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Ricorso proposto il 5 dicembre 2007 - Huta Buczek / Commissione

(Causa T-440/07)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Huta Buczek sp. z o.o. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentante: D. Szlachetko-Reiter, consigliere giuridico)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare gli artt. 1, 3, n. 1 e 3, n. 3, della decisione della Commissione 23 ottobre 2007 concernente l'aiuto di Stato n. C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordato dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Grupy Technologie Buczek;

in via subordinata annullare gli artt. 1, 3, n. 1 e 3, n. 3, della decisione della Commissione 23 ottobre 2007 concernente l'aiuto di Stato n. C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordato dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Groupy Technologie Buczek, nella parte in cui la Commissione ingiunge di procedere al recupero presso la società Huta Buczek sp. z o.o.;

annullare gli artt. 4 e 5 della decisione della Commissione 23 ottobre 2007 concernente l'aiuto di Stato n. C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordato dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Groupy Technologie Buczek, nella parte in cui essa riguarda l'ingiunzione di recupero presso la Huta Buczek sp. z o.o.;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle domande oggetto del ricorso, la ricorrente fa valere i seguenti addebiti:

violazione dell'art. 88, n. 2 e dell'art. 87, n. 1, CE, a causa dell'assunto, ad avviso della ricorrente, erroneo che l'aiuto crea una situazione incompatibile con l'esistenza in capo alla società Technologie Buczek S.A. di ritardi di pagamento verso la mano pubblica. La ricorrente fa valere che un'asserzione siffatta della Commissione risulta dall'errata supposizione che gli organi di diritto pubblico avrebbero omesso di procedere all'esecuzione forzata contro la società Technologie Buczek S.A. La violazione dell'art. 88, n. 2, e dell'art. 87, n. 1, CE, risulterebbe anche dall'ingiunzione allo Stato polacco di procedere al recupero di un aiuto considerato incompatibile col mercato comune, benché la Polonia non abbia accordato alcun aiuto per l'importo indicato nella decisione né alla società Technologie Buczek S.A., né al gruppo Technologie Buczek, nonché dalla fissazione di un importo di recupero dell'aiuto, di entità arbitraria, senza fondamento normativo e giustificazione economica. La ricorrente avanza l'ulteriore argomento che costituiscono violazione dell'art. 88, n. 2 e dell'art. 87, n. 1, CE, l'ingiunzione allo Stato polacco di procedere al recupero dell'aiuto presso la società Huta Buczek sp. z o.o. nonostante l'assenza di basi per la supposizione che tale società potrebbe essere uno dei beneficiari di fatto dell'aiuto accordato alla società Technologie Buczek S.A. e nonostante il fatto che tale aiuto non le sia stato erogato, nonché la constatazione che beneficiari di fatto del presunto aiuto sarebbero esclusivamente la società Huta Buczek sp. z o.o. e Buczek Automotive sp. z o.o., sebbene le stesse abbiano fruito soltanto di una parte del patrimonio della società Technologie Buczek S.A.;

violazione del principio di buona amministrazione di cui all'art. 253 CE ed all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali a causa di: assenza della dovuta motivazione della decisione che permetterebbe alla ricorrente di stabilire i motivi dell'adozione della decisione e, conseguentemente, emanazione di una decisione dal contenuto incomprensibile per la ricorrente, nonché determinazione errata ed insufficiente delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della causa;

violazione dell'art. 5, terzo comma, CE, nonché del principio di proporzionalità derivante dall'imposizione alla società Huta Buczek sp. z o.o. di un obbligo di rimborso dell'aiuto benché tale atto non sia né appropriato né necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Trattato; in particolare, non si giustifica con la necessità di sopprimere un aiuto incompatibile col mercato comune;

violazione del principio della certezza del diritto per: imposizione alla controparte di un soggetto avente arretrati di pagamento verso organi pubblici di un obbligo di rimborso di un aiuto che non ha mai ricevuto e di cui non ha mai fruito; fissazione in maniera arbitraria, secondo la ricorrente, del rapporto in cui i soggetti del gruppo Technologie Buczek S.A. potrebbero aver fruito del presunto aiuto accordato; violazione del diritto di proprietà a causa dell'ingiunzione di recupero di parte di un aiuto di Stato presso un soggetto che non ha mai ricevuto qualsivoglia aiuto né ne è mai stato di fatto beneficiario; abuso di potere a causa dell'emanazione di una decisione per un obiettivo diverso dalla soppressione di un aiuto incompatibile col mercato comune.

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