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Ricorso proposto il 29 novembre 2007 - Ryanair / Commissione

(Causa T-441/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: E. Vahida, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare, in forza dell'art. 232 CE, che la Commissione ha omesso di agire conformemente ai suoi obblighi ai sensi del Trattato CE non avendo preso posizione nei riguardi della denuncia della ricorrente depositata presso la Commissione il 3 novembre 2005, seguita da una diffida in data 2 agosto 2007;

condannare la Commissione a tutte le spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente, anche qualora, successivamente alla proposizione del ricorso, la Commissione adotti un provvedimento che, a parere della Corte, renda superfluo statuire sul ricorso, o qualora la Corte dichiari il ricorso irricevibile, e

disporre ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

Si sostiene in via principale che la Commissione ha omesso di esaminare in maniera diligente e imparziale la denuncia della ricorrente, in cui si asseriva che erano stati concessi aiuti illegittimi sotto forma di vantaggi attribuiti dallo Stato italiano a Volare, mediante la cancellazione dei debiti di Volare nei confronti degli aeroporti italiani pari a circa EUR 20 milioni e le riduzioni relative alle tasse aeroportuali e ai costi del carburante. In via subordinata, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha preso posizione sulla denuncia della ricorrente in cui si lamenta una discriminazione anticoncorrenziale e, quindi, una violazione dell'art. 82 CE.

La ricorrente deduce che le misure su cui verte la sua denuncia costituiscono un aiuto di Stato, poiché soddisfano tutte le condizioni previste all'art. 87, n. 1, CE. Inoltre, a suo giudizio, nell'eventualità che la Corte constati che alcuni dei vantaggi attribuiti a Volare non erano imputabili allo Stato in quanto gli aeroporti italiani avrebbero potuto determinare i propri oneri in modo autonomo, tali vantaggi equivarrebbero a una discriminazione anticoncorrenziale che non può essere giustificata da motivi oggettivi e, quindi, viola l'art. 82 CE.

La ricorrente afferma altresì che la Commissione, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 1 e del regolamento (CE) della Commissione n. 773/2004 2, era tenuta a esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dalla denunciante, al fine di decidere se dovesse avviare il procedimento per l'accertamento di infrazione o respingere la denuncia. La Commissione non ha adottato alcuna decisione in seguito alla ricezione della denuncia per confermare la violazione o respingere la denuncia dopo aver informato la ricorrente ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 773/2004, o, da ultimo, dopo aver emanato una decisione dettagliatamente motivata con cui archiviava la denuncia in assenza di un interesse comunitario.

Di conseguenza, la ricorrente deduce che sussisteva una violazione prima facie del diritto della concorrenza e che la Commissione sarebbe dovuta giungere a tale conclusione, e, pertanto, avrebbe dovuto avviare il procedimento, in meno di 21 mesi. Pertanto, la durata dell'inerzia da parte della Commissione ha superato i limiti del ragionevole.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003, L 1, pag. 1)

2 - Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123, pag. 18)