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Impugnazione proposta il 30 aprile 2023 da Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., RTE Réseau de transport d'électricité, Svenska kraftnät, TenneT TSO BV avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 15 febbraio 2023, causa T-607/20, Austrian Power Grid e a./ACER

(Causa C-282/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., RTE Réseau de transport d'électricité, Svenska kraftnät, TenneT TSO BV (rappresentanti: M. Levitt, avocat, B. Byrne, e D. Jubrail, Solicitors)

Altra parte nel procedimento: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare integralmente o parzialmente la sentenza impugnata;

annullare integralmente o parzialmente la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER del 16 luglio 2020 nel procedimento A-002-2020 (consolidato) (in prosieguo: la «decisione della commissione dei ricorsi»); e

condannare l’ACER a farsi carico delle spese relative alla presente impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione le ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo di impugnazione vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che la commissione dei ricorsi non aveva violato il proprio obbligo di condurre un riesame completo della sottostante decisione 03/2020 dell’ACER, del 24 gennaio 2020, sul quadro di attuazione della piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale. All’epoca dell’adozione della decisione della commissione dei ricorsi, quest’ultima commissione interpretava i propri obblighi di legge nel senso che essi non imponevano un riesame completo di complesse valutazioni tecniche. La suddetta interpretazione, che è contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia, si rifletteva nella formulazione esplicita della decisione della commissione dei ricorsi. Il Tribunale non poteva reinterpretare la formulazione esplicita della decisione della commissione dei ricorsi per concludere – in diretta contraddizione con la formulazione letterale – che la commissione dei ricorsi aveva effettuato un riesame completo.

Secondo motivo di impugnazione vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato gli articoli 20 e 37 del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico 1 nella sua valutazione della base giuridica per le funzioni piattaforma «necessarie» ai sensi dell’articolo 20. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale sarebbe incorso in due specifici errori di diritto. In primo luogo, in contrasto con la terminologia e la struttura del regolamento della Commissione 2017/2195, il Tribunale avrebbe dichiarato erroneamente che la gestione delle capacità attraverso il calcolo di capacità interzonale è una necessaria funzione della piattaforma rientrante nell’ambito dell’articolo 20, poiché l’articolo 37 esige che gli operatori dei sistemi di trasmissione («TSO») conducano un processo di aggiornamento continuo della capacità interzonale. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe rispettato la distinzione tra obblighi legali gravanti sugli operatori dei sistemi di trasmissione nel compiere una funzione di piattaforma «necessaria» ai sensi dell’articolo 20 e i loro diritti (previsti nella medesima disposizione) di proporre funzioni aggiuntive di piattaforma.

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1 GU2017, L 312, pag. 6.