Language of document : ECLI:EU:C:2024:605

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

11 luglio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Articolo 6, paragrafo 1 – Importo forfettario minimo a titolo di risarcimento delle spese di recupero – Disposizione del diritto nazionale che consente di respingere le domande di pagamento di tale importo forfettario in caso di ritardo non significativo o di credito esiguo – Obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione»

Nella causa C‑279/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach (Tribunale circondariale di Katowice-Ovest in Katowice, Polonia), con decisione del 7 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 28 aprile 2023, nel procedimento

Skarb Państwa – Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w K.

contro

Z. sp.j.,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A. Rantos,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Z. sp.j., da K. Pluta-Gabryś, radca prawny;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da G. Gattinara e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Skarb Państwa (Tesoreria dello Stato, Polonia), rappresentato dal Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w K. (Direttore dell’ufficio distrettuale dei pesi e delle misure di K.) (in prosieguo: l’«Ufficio delle misure»), e la Z. sp.j., una società di diritto polacco, in merito a una domanda di risarcimento forfettario per le spese di recupero sostenute da tale ufficio a causa di successivi ritardi di pagamento della Z relativi a servizi di taratura di strumenti di misura prestati da detto ufficio.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 12, 17 e 19 della direttiva 2011/7 sono così formulati:

«(12)      I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l’altro, l’esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l’introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l’altro, che l’esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua.

(...)

(17)      Ai fini del diritto agli interessi di mora, dovrebbe essere considerato tardivo il pagamento di un debitore qualora il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali e contrattuali.

(...)

(19)      Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. Il risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l’autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore».

4        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito d’applicazione», prevede quanto segue:

«1.      Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese (PMI)].

2.      La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

(...)».

5        Ai sensi dell’articolo 2, punti da 1 a 4, della suddetta direttiva:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)      “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

2)      “pubblica amministrazione”: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, GU 2004, L 134, pag. 1] e all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU 2004, L 134, pag. 114], indipendentemente dall’oggetto o dal valore dell’appalto;

3)      “impresa”: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

4)      “ritardo di pagamento”: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o all’articolo 4, paragrafo 1, sono soddisfatte».

6        L’articolo 3 della direttiva 2011/7, intitolato «Transazioni fra imprese», è così formulato:

«1.      Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e

b)      il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.

(...)».

7        L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, 4 o 6 il creditore abbia diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e

b)      il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore».

8        L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Risarcimento delle spese di recupero» così dispone:

«1.      Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR.

2.      Gli Stati membri assicurano che l’importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

(...)».

9        L’articolo 7 della medesima direttiva, intitolato «Clausole contrattuali e prassi inique», ai paragrafi 1 e 3 enuncia quanto segue:

«1.      Gli Stati membri dispongono che una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell’interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non possa essere fatta valere oppure dia diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del primo comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, tra cui:

a)      qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

b)      la natura del prodotto o del servizio; e

c)      se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d’interesse di mora legale, al periodo di pagamento di cui all’articolo 3, paragrafo 5, all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), all’articolo 4, paragrafo 4, e all’articolo 4, paragrafo 6, o all’importo forfettario di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

2.      Ai fini del paragrafo 1, una clausola contrattuale o una prassi che escluda l’applicazione di interessi di mora è considerata gravemente iniqua.

3.      Ai fini del paragrafo 1, si presume che una clausola contrattuale o una prassi che escluda il risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6 sia gravemente iniqua».

 Diritto polacco

 La legge sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali

10      Ai sensi dell’articolo 10 dell’ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (legge sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali), dell’8 marzo 2013 (Dz. U. del 2022, posizione 893), che ha trasposto la direttiva 2011/7 nel diritto polacco ed è entrata in vigore il 28 aprile 2013:

«1.      Al creditore, dal giorno in cui gli interessi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, o dell’articolo 8, paragrafo 1, diventano esigibili spetta, senza che sia necessaria la messa in mora, il diritto al risarcimento dei costi per il recupero del credito, di importo equivalente alla somma di:

1)      EUR 40 – quando l’ammontare del credito pecuniario è inferiore a 5 000 zloty polacchi (PLN) [(circa EUR 1 155)];

(...)

2.      Oltre all’importo di cui al paragrafo 1, al creditore spetta anche il diritto al rimborso, entro un ammontare ragionevole, dei costi sostenuti per il recupero del credito che eccedono tale importo».

 Codice civile

11      L’articolo 5 dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 2022, posizione 1360) (in prosieguo: il «codice civile polacco»), così dispone:

«Un diritto non può essere esercitato in modo contrario al suo scopo sociale ed economico o ai principi di convivenza sociale. Tale azione od omissione dell’avente diritto non costituisce esercizio del diritto e non è meritevole di tutela».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

12      L’Ufficio per le misure fornisce servizi di taratura di strumenti di misura, di cui la società Z si avvale regolarmente. Quest’ultima ha pagato tali servizi in ritardo a due riprese. Il primo pagamento tardivo, di venti giorni, riguardava una somma di PLN 246 (circa EUR 55) e il secondo, di cinque giorni, riguardava una somma di PLN 369 (circa EUR 80).

13      L’Ufficio per le misure ha quindi proposto dinanzi al Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach (Tribunale circondariale di Katowice-Ovest in Katowice, Polonia), giudice del rinvio, una domanda di pagamento della somma di EUR 80, maggiorata degli interessi previsti dal diritto polacco, ossia una somma pari a due volte il risarcimento dei costi di recupero di cui all’articolo 10, paragrafo 1, punto 1, della legge sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali.

14      Il giudice del rinvio rileva che, secondo una giurisprudenza costante dei giudici polacchi, i ricorsi diretti al pagamento dell’importo forfettario per le spese di recupero sono respinti quando il ritardo nel pagamento del debitore è trascurabile o quando l’importo del credito dovuto è esiguo. Esso sottolinea che la causa di cui è investito illustra tale prassi, in quanto Z non è mai stata condannata sebbene si sia trovata in una situazione di ritardo di pagamento per almeno 39 volte.

15      Secondo il giudice del rinvio, il rigetto di tali ricorsi è fondato sull’articolo 5 del codice civile polacco, interpretato nel senso che, qualora l’importo di un credito il cui pagamento è ritardato non superi l’equivalente in zloty polacchi da EUR 100 a EUR 300, o qualora il ritardo nel pagamento di un credito non superi da due a sei settimane, un risarcimento del creditore è considerato «contrario ai principi di convivenza sociale», espressione che tale giudice equipara a quella di «contrario al buon costume».

16      Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di una siffatta interpretazione con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, letto alla luce del considerando 12 di quest’ultima. Secondo tale giudice, l’accettazione, da parte dei giudici polacchi, di una consuetudine consistente nel fatto che i debitori effettuino pagamenti di importo modesto in ritardo, che ha come conseguenza che un creditore che non rispetta detta consuetudine e richiede un risarcimento si presume violi tali «principi della convivenza sociale», non può giustificare l’introduzione, da parte del diritto nazionale, di un’eccezione alla regola chiara, precisa e incondizionata prevista dal suddetto articolo 6, paragrafo 1.

17      In tale contesto, il Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach (Tribunale circondariale di Katowice-Ovest in Katowice) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 [...] osti a una disciplina nazionale ai sensi della quale un organo giurisdizionale può rigettare una domanda di condanna al pagamento del risarcimento delle spese di recupero, di cui alla norma in questione, per il fatto che il ritardo del debitore nel pagamento non era rilevante o che l’importo del debito, in relazione al quale il debitore era in ritardo con i pagamenti, era esiguo».

 Sulla questione pregiudiziale

18      In via preliminare, occorre ricordare che, qualora, come nel caso di specie, una pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/7, sia creditrice di una somma di denaro nei confronti di un’impresa, i rapporti tra questi due enti non rientrano nella nozione di «transazione commerciale», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva e, di conseguenza, sono esclusi dall’ambito di applicazione di quest’ultima (sentenza del 13 gennaio 2022, New Media Development & Hotel Services, C‑327/20, EU:C:2022:23, punto 44).

19      Tuttavia, la Corte è competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni in cui i fatti del procedimento principale si collocano al di fuori della sfera di applicazione del diritto dell’Unione, ma tali disposizioni sono state rese applicabili dal diritto nazionale in ragione di un rinvio operato da quest’ultimo al loro contenuto (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 53, e del 30 gennaio 2020, I.G.I., C‑394/18, EU:C:2020:56, punto 45).

20      Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che il diritto polacco estende il diritto al risarcimento delle spese di recupero alle situazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/7, nelle quali il creditore di una somma il cui pagamento è ritardato è una pubblica amministrazione e il debitore è un’impresa, affinché il risarcimento sia versato esattamente secondo le stesse modalità, indipendentemente dal fatto che il creditore sia un’impresa o un’amministrazione pubblica. In tali circostanze, l’interpretazione pregiudiziale richiesta appare necessaria affinché le disposizioni del diritto dell’Unione applicabili ricevano un’interpretazione uniforme. Si deve quindi risolvere la questione sollevata dal giudice del rinvio come segue.

21      Con la sua unica questione, tale giudice chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che osta a una prassi dei giudici nazionali consistente nel respingere i ricorsi volti ad ottenere l’importo forfettario minimo a titolo di risarcimento delle spese di recupero previsto da tale disposizione, per il motivo che il ritardo di pagamento del debitore è trascurabile o che l’importo del credito oggetto del ritardo di pagamento del debitore è esiguo.

22      In primo luogo, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 impone agli Stati membri di provvedere affinché, qualora gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, il pagamento di un importo forfettario di EUR 40, a titolo di risarcimento per i costi di recupero. Inoltre, il paragrafo 2 di tale articolo 6 impone agli Stati membri di provvedere affinché tale importo forfettario minimo sia esigibile automaticamente, anche senza un sollecito rivolto al debitore, e che tale importo sia inteso a risarcire il creditore per i costi di recupero sostenuti.

23      La nozione di «ritardo di pagamento» che è all’origine del diritto del creditore di ottenere dal debitore non solo gli interessi, ma anche un importo forfettario minimo di EUR 40, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, è definita all’articolo 2, punto 4, di quest’ultima come ogni pagamento non effettuato durante il termine di pagamento contrattuale o legale. Poiché tale direttiva comprende, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 2, «ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», tale nozione di «ritardo di pagamento» è applicabile a ciascuna transazione commerciale considerata singolarmente [sentenze del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, punto 28, e del 1° dicembre 2022, X (Forniture di prodotti medici), C‑419/21, EU:C:2022:948, punto 30].

24      In secondo luogo, conformemente al combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, per quanto riguarda le transazioni commerciali tra imprese, e al combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, per quanto riguarda le transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni, gli interessi di mora, così come l’importo forfettario di EUR 40, diventano automaticamente esigibili alla scadenza del termine di pagamento previsto, rispettivamente, all’articolo 3 e all’articolo 4 della suddetta direttiva. Il considerando 17 di quest’ultima precisa, a tale riguardo, che «[d]ovrebbe essere considerato tardivo il pagamento di un debitore qualora il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali e contrattuali».

25      Nulla nel testo dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1, o dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 indica che l’importo forfettario minimo previsto da quest’ultima disposizione non sia dovuto in caso di ritardo di pagamento trascurabile o a causa dell’esiguo importo del credito in questione, ritardo di cui il debitore è l’unico responsabile.

26      Pertanto, da un’interpretazione letterale e contestuale dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 risulta che l’importo forfettario minimo di EUR 40, previsto a titolo di risarcimento delle spese di recupero, è dovuto al creditore, che ha adempiuto i propri obblighi, per ogni pagamento non effettuato a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, indipendentemente dall’importo del credito oggetto del ritardo di pagamento o dalla durata di tale ritardo.

27      In terzo luogo, tale interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 2011/7 è confermata dalla finalità di quest’ultima. Dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, letto alla luce dei considerando 12 e 19 della stessa, emerge infatti che quest’ultima mira non solo a disincentivare i ritardi di pagamento, impedendo che essi siano finanziariamente interessanti per il debitore, a causa del ridotto livello o dell’assenza di interessi fatturati in una simile situazione, ma anche a tutelare efficacemente il creditore da siffatti ritardi. Il considerando 19 precisa, da un lato, che i costi di recupero dovrebbero includere anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento e che il risarcimento forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero [v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, punti 35 e 36, nonché del 1° dicembre 2022, X (Forniture di prodotti medici), C‑419/21, EU:C:2022:948, punto 36].

28      In tale prospettiva, né l’importo poco elevato del credito dovuto, né il carattere trascurabile del ritardo di pagamento possono giustificare l’esonero del debitore dal pagamento dell’importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ogni ritardo di pagamento di cui è l’unico responsabile. Un simile esonero equivarrebbe a privare di ogni effetto utile l’articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i «costi di recupero sostenuti dal creditore», costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza. Nelle circostanze sopra descritte, non si può ritenere che tale debitore abbia «qualche motivo oggettivo», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), di tale direttiva, per derogare al pagamento dell’importo forfettario di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto il paragrafo 3 di tale articolo 7 precisa che, ai fini del paragrafo 1 di quest’ultimo, «si presume che una clausola contrattuale o una prassi che escluda il risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6 sia gravemente iniqua» [v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, punto 37, nonché del 1° dicembre 2022, X (Forniture di prodotti medici), C‑419/21, EU:C:2022:948, punto 37].

29      Infine, quanto all’articolo 5 del codice civile polacco, menzionato dal giudice del rinvio, ai sensi del quale un diritto esercitato in violazione del suo scopo sociale ed economico o dei principi della convivenza sociale non beneficia di tutela, occorre ricordare che il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenze del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 27, e del 4 maggio 2023, ALD Automotive, C‑78/22, EU:C:2023:379, punto 40).

30      L’esigenza di interpretazione conforme include in particolare l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva. Pertanto, un giudice nazionale non può, in particolare, validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 60).

31      Poiché l’articolo 5 del codice civile polacco non può essere interpretato in modo conforme all’articolo 6 della direttiva 2011/7, come interpretato ai punti da 26 a 28 della presente sentenza, e tenuto conto delle prescrizioni ricordate al punto precedente, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di queste ultime disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, una disposizione della normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

32      Alla luce delle ragioni che precedono, occorre rispondere alla questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che osta a una prassi dei giudici nazionali consistente nel respingere i ricorsi volti ad ottenere l’importo forfettario minimo a titolo di risarcimento delle spese di recupero previsto da tale disposizione, per il motivo che il ritardo di pagamento del debitore è trascurabile o che l’importo del debito oggetto del ritardo di pagamento del debitore è esiguo.

 Sulle spese

33      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,

deve essere interpretato nel senso che:

osta a una prassi dei giudici nazionali consistente nel respingere i ricorsi volti ad ottenere l’importo forfettario minimo a titolo di risarcimento delle spese di recupero previsto da tale disposizione, per il motivo che il ritardo di pagamento del debitore è trascurabile o che l’importo del debito oggetto del ritardo di pagamento del debitore è esiguo.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.