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Impugnazione proposta il 3 maggio 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 24 febbraio 2021, causa T-161/18, Braesch e a. / Commissione

(Causa C-284/21 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e K. Blanck, agenti)

Altre parti nel procedimento: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

pronunciarsi sul ricorso di primo grado e respingere il ricorso in quanto irricevibile; e

condannare le altre parti nel procedimento alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce un unico motivo di ricorso.

Secondo la ricorrente, il Tribunale ha violato l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 1, lettera h) del regolamento di procedura relativo agli aiuti di Stato 1 nell’aver qualificato erroneamente i ricorrenti in primo grado come «interessati».

Su tale fondamento, il Tribunale è giunto all’erronea conclusione che i ricorrenti in primo grado erano legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma TFUE contro la decisione C(2017) 4690 final della Commissione, del 4 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47677 (2017/N) che autorizza l’aiuto di Stato compatibile concesso dall’Italia alla Banca Monte dei Paschi di Siena.

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1 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).