Language of document : ECLI:EU:T:2010:84

Causa T‑12/08 P-RENV-RX-AJ

M

contro

Agenzia europea per i medicinali (EMA)

«Gratuito patrocinio»

Massime dell’ordinanza

Procedura — Termini di ricorso — Domanda di gratuito patrocinio

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 96, n. 4, e 121 quater, n. 1)

L’art. 96, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale la presentazione della domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notificazione dell’ordinanza che decide su tale domanda, dev’essere applicato per analogia al procedimento dinanzi al Tribunale a seguito di riesame e rinvio della Corte di giustizia, nel senso che il termine di cui all’art. 121 quater, n. 1, di detto regolamento di procedura è sospeso dalla presentazione di una domanda di gratuito patrocinio, depositata senza l’assistenza di un avvocato, sino alla data di notificazione dell’ordinanza che statuisce su tale domanda, al fine di assicurargli un effetto utile.

(v. punti 15-17)