Language of document : ECLI:EU:T:2013:442

Causa T‑376/10

(pubblicazione per estratto)

Mamoli Robinetteria SpA

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Diritti della difesa – Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole – Eccezione di illegittimità – Nozione di intesa – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Gravità – Moltiplicatore dell’importo supplementare»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013

1.      Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Comunicazione sul trattamento favorevole – Inclusione – Presupposti

(Artt. 263 TFUE e 277 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti da 8 a 27 e 29)

2.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Contesto giuridico – Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 – Potere discrezionale attribuito alla Commissione con detto articolo – Comunicazione sul trattamento favorevole – Mancanza di fondamento normativo – Insussistenza – Violazione del principio della separazione dei poteri – Insussistenza – Violazione dei principi di trasparenza, di buon andamento dell’amministrazione e di parità di trattamento – Insussistenza

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, § 2, e n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

1.      L’articolo 277 TFUE è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte di contestare, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie, che, pur non avendo la forma del regolamento, costituiscono il fondamento normativo della decisione impugnata, se la parte non aveva il diritto di proporre, in forza dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l’annullamento. Poiché l’articolo 277 TFUE non ha lo scopo di consentire ad una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di portata generale a sostegno di un ricorso qualsiasi, l’atto generale di cui si eccepisce l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto fra la decisione individuale impugnata e l’atto generale in questione.

Relativamente alla comunicazione della Commissione sull’immunità dalle ammende e sulla riduzione del loro importo nei procedimenti in materia di intese, la Commissione in essa prevede, nei punti da 8 a 27, da un lato, in modo generale e astratto, i requisiti che le imprese devono soddisfare per godere di una riduzione totale o parziale delle ammende in materia di infrazioni all’articolo 101 TFUE e, nel punto 29, dall’altro, che detta comunicazione suscita legittime aspettative presso le imprese. Benché sia vero che la Commissione non adotta le decisioni che accertano un’infrazione alle norme in materia di concorrenza in base alla comunicazione sul trattamento favorevole, dato che siffatte decisioni si fondano sull’articolo 7 del regolamento n. 1/2003, tuttavia può sussistere un nesso giuridico diretto tra siffatte decisioni e l’atto generale costituito dalla comunicazione sul trattamento favorevole. Ciò si verifica, in particolare, quando la Commissione riceve, in base a domande di riduzione formulate dai concorrenti a titolo della comunicazione sul trattamento favorevole, alcune informazioni che le consentono di condurre ispezioni e di raccogliere prove che la portano ad adottare la propria decisione.

Dato che un’impresa non è in condizioni di chiedere l’annullamento della comunicazione sul trattamento favorevole, in quanto atto generale, quest’ultima può costituire oggetto di un’eccezione d’illegittimità.

(v. punti 48-52)

2.      In materia di concorrenza, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, divenuto l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, non elenca in modo tassativo i criteri di cui la Commissione può tener conto per stabilire l’importo dell’ammenda. Per questa ragione, il comportamento dell’impresa durante il procedimento amministrativo può far parte degli elementi di cui occorre tener conto all’atto di tale fissazione. A questo proposito, la riduzione totale o parziale delle ammende proposte alle imprese, nell’ambito della comunicazione della Commissione sull’immunità dalle ammende e sulla riduzione del loro importo nei procedimenti in materia di intese, mira ad agevolare la scoperta e la punizione, da parte della Commissione, delle imprese che partecipano a intese segrete. Alla luce di ciò, è conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 che la Commissione, mossa da esigenze di trasparenza e di parità di trattamento, poteva definire i requisiti in presenza dei quali tutte le imprese che avessero collaborato con essa potevano godere della riduzione totale o parziale delle ammende.

Di conseguenza, vanno respinti gli argomenti basati su una mancanza di fondamento normativo per adottare la comunicazione sul trattamento favorevole, su una violazione dei principi della separazione dei poteri, di trasparenza, di buon andamento dell’amministrazione nonché di parità di trattamento.

(v. punti 54-59)