Language of document : ECLI:EU:T:2013:475





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013 – Hansa Metallwerke e altri / Commissione

(causa T‑375/10)

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Irretroattività»

1.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito del giudice dell’Unione – Portata – Presa in considerazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Limiti – Osservanza dei principi generali del diritto (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 42, 206‑209)

2.                     Diritto dell’Unione europea – Principi generali del diritto – Certezza del diritto – Legalità delle pene – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1) (v. punti 49‑52)

3.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Contesto giuridico – Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 – Potere discrezionale conferito alla Commissione da tale articolo – Introduzione, da parte della Commissione, di orientamenti per il calcolo delle ammende – Violazione dei principi di legalità delle pene e della certezza del diritto – Insussistenza (Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 53‑56, 60‑70)

4.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Distinzione tra importo finale e importo intermedio dell’ammenda – Conseguenze (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2, comma 2) (v. punti 72‑76)

5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Calcolo dell’importo di base dell’ammenda – Presa in considerazione delle caratteristiche dell’infrazione nella sua globalità – Presa in considerazione di elementi obiettivi riferiti alla situazione di ciascuna impresa – Principio della personalità delle pene – Portata – Limiti (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13‑25) (v. punti 79‑85)

6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Imposizione dell’importo massimo ad un’impresa – Importo inferiore per altri partecipanti all’intesa – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punto 87)

7.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Potere discrezionale della Commissione – Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punto 94)

8.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Valore aggiunto significativo degli elementi di prova forniti dall’impresa interessata – Portata – Presa in considerazione dell’elemento cronologico della cooperazione fornita – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Portata [Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 18 e 23; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punto 23, b)] (v. punti 106‑109, 127‑139)

9.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti (v. punto 111)

10.                     Procedimento giurisdizionale – Provvedimenti istruttori – Audizione di testimoni – Potere discrezionale del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 68) (v. punti 117, 118)

11.                     Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punto 125)

12.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Irretroattività delle disposizioni penali – Ambito di applicazione – Ammende inflitte a seguito di una violazione delle regole di concorrenza – Inclusione – Eventuale violazione a seguito dell’applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende ad un’infrazione anteriore alla loro introduzione – Prevedibilità delle modifiche introdotte dagli orientamenti – Insussistenza della violazione (Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03 e 2006/C 210/02) (v. punti 154‑159)

13.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Criteri analoghi quanto alle censure invocate a sostegno di un motivo – Censure non esposte nell’atto introduttivo – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 164)

14.                     Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa in ragione di una partecipazione all’infrazione complessivamente considerata – Presupposti (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 165‑167)

15.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Partecipazione sotto asserita costrizione – Situazione di dipendenza economica – Circostanza che non costituisce un’esimente per l’impresa che non si è avvalsa della facoltà di denuncia alle autorità competenti (Art. 101, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 174, 175, 199, 200)

16.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Cessazione dell’infrazione dopo l’intervento della Commissione – Esclusione – Adozione da parte dell’impresa, dopo la cessazione dell’infrazione, di misure per prevenire la recidiva – Presa in considerazione non imperativa (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 193, 194, 196)

17.                     Procedimento giurisdizionale – Spese – Compensazione – Motivi eccezionali (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, § 3, comma 1) (v. punti 213, 214, 223, 224)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e, in via subordinata, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con la suddetta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium e Hansa Austria GmbH sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.