Language of document : ECLI:EU:T:2013:88





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 21 febbraio 2013 – Evropaïki Dynamiki / Commissione

(causa T‑9/10)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi esterni relativi alla fornitura di pubblicazioni in formato elettronico – Rigetto dell’offerta presentata da un concorrente – Attribuzione dell’appalto a un altro offerente – Criteri di selezione e di attribuzione – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce degli elementi di informazione a disposizione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso – Violazione – Insussistenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 25-28, 37)

2.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 70‑73)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea del 29 ottobre 2009 nella parte in cui respinge l’offerta presentata dalla ricorrente per il lotto n. 2, intitolato «Pubblicazione in formato elettronico basata su Microsoft SharePoint Server» e, in particolare, attribuisce i contratti agli offerenti prescelti, nonché nella parte in cui attribuisce due contratti del lotto n. 3, intitolato «Pubblicazione in formato elettronico basata su piattaforme free source», ad una società parte di due raggruppamenti differenti, nell’ambito della gara di appalto AO 10224 per la fornitura di pubblicazioni in formato elettronico (GU 2009/S 109‑156511) e, dall’altro, domanda di risarcimento danni, proposta sulla base degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Commissione europea.