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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spagna) l’8 febbraio 2022 – RTG / Tuk Tuk Travel S.L.

(Causa C-83/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Cartagena

Parti

Ricorrente: RTG

Convenuta: Tuk Tuk Travel S.L.

Questioni pregiudiziali

1)    Se gli articoli 169, paragrafi 1 e 2, lettera a), TFUE, e 114, paragrafo 3, TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’articolo 5 della direttiva 2015/2302 1 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, giacché, tra le informazioni precontrattuali obbligatorie per il viaggiatore, detto articolo non include il diritto, riconosciuto dall’articolo 12 della direttiva, di risolvere il contratto prima dell’inizio del pacchetto, ottenendo il rimborso integrale della somma versata, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto.

2)    Se gli articoli 114 e 169 TFUE, nonché l’articolo 15 della direttiva 2015/2302, ostino all’applicazione dei principi del dispositivo e di congruenza previsti dagli articoli 216 e 218, paragrafo 1, della [Ley de Enjuiciamiento Civil (legge recante il codice di procedura civile)], qualora tali principi procedurali possano impedire la piena tutela del consumatore ricorrente.

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1 Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).