Language of document : ECLI:EU:T:2022:14

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

2 luglio 2025 (*)

« Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/394/21 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Regime linguistico – Eccezione di illegittimità – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso all’inglese e al francese – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio »

Nella causa T‑618/23,

ZY, rappresentata da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da S. Chantre, E. Garello e L. Vernier, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da O. Porchia, presidente, M. Jaeger (relatore) e P. Nihoul, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente, ZY, chiede l’annullamento della decisione del 2 dicembre 2022 con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/394/21 ha rifiutato, a seguito di riesame, di iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore intitolato «Indagini e operazioni antifrode nel settore delle spese dell’[Unione europea] e della lotta alla corruzione».

 Fatti

2        Il 9 novembre 2021 la ricorrente si è candidata al concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/394/21, organizzato per l’assunzione di investigatori antifrode (AD 7) nel settore 1, intitolato «Indagini e operazioni antifrode nel settore delle spese dell’[Unione] e della lotta alla corruzione» (in prosieguo: il «concorso in questione»). Tale concorso aveva il fine di costituire elenchi di riserva dai quali la Commissione europea, principalmente l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), avrebbe potuto attingere per assumere funzionari. Il bando di concorso era stato pubblicato dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 7 ottobre 2021 (GU 2021, C 405 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»).

3        Il bando di concorso prevedeva un procedimento in quattro fasi.

4        Nella prima fase, i fascicoli dei candidati erano esaminati al fine di verificare il rispetto delle condizioni generali e specifiche.

5        Le candidature ritenute ammissibili erano oggetto, nell’ambito di una seconda fase, di una selezione in base alle qualifiche effettuata unicamente sulla base delle informazioni fornite nella sezione «Talent screener» del modulo di candidatura (fase chiamata «Talent screener»).

6        I candidati con i migliori punteggi complessivi erano invitati a partecipare alla terza fase, la quale doveva comprendere test del tipo «a scelta multipla» (in prosieguo: i «test a scelta multipla») seguiti, in caso di loro superamento, da prove da svolgersi presso l’«Assessment center» [centro di valutazione], vale a dire lo studio di caso, un colloquio basato sulle competenze e un colloquio relativo al settore scelto dal candidato (in prosieguo: le «prove del centro di valutazione»).

7        Nella quarta e ultima fase, la commissione giudicatrice doveva verificare le dichiarazioni rese dai candidati nell’atto di candidatura sulla base dei documenti giustificativi forniti.

8        I candidati con i punteggi minimi richiesti in tutte le prove e i migliori punteggi complessivi in esito alle prove del centro di valutazione erano iscritti negli elenchi di riserva del concorso in questione a concorrenza del numero di candidati idonei di cui trattasi.

9        Per quanto riguarda le lingue utilizzate per sostenere le prove, il bando di concorso prevedeva che i candidati dovessero conoscere almeno due lingue ufficiali dell’Unione europea, una almeno al livello C1 e l’altra almeno al livello B2. Esso precisava altresì che la lingua 1 doveva essere utilizzata per i test a scelta multipla su computer, mentre la lingua 2, obbligatoriamente diversa dalla lingua 1, doveva essere utilizzata per la fase del «Talent Screener», le prove del centro di valutazione e la comunicazione tra i candidati e l’EPSO. I candidati dovevano scegliere l’inglese o il francese come lingua 2.

10      La ricorrente ha scelto l’italiano, sua lingua madre, come lingua 1 e l’inglese come lingua 2. In tale occasione, essa ha dichiarato di conoscere l’inglese al livello C2 per ciascuna abilità linguistica, vale a dire ascoltare, leggere, parlare e scrivere.

11      Avendo superato le prime due fasi e, per quanto riguarda la terza fase, i test a scelta multipla, la ricorrente è stata invitata a partecipare alle prove del centro di valutazione. Ella ha quindi partecipato, il 28 aprile 2022, al colloquio basato sulle competenze, il 4 maggio 2022 allo studio di caso e, il 30 maggio 2022, al colloquio relativo al settore prescelto.

12      Con due lettere del 6 maggio 2022 la ricorrente ha informato l’EPSO, da un lato, di taluni problemi tecnici che aveva incontrato nel corso dello studio di caso e, dall’altro, dell’esistenza di un possibile conflitto di interessi riguardante tre membri e uno dei vicepresidenti della commissione giudicatrice.

13      Con comunicazione dell’11 maggio 2022 l’EPSO ha risposto alla ricorrente in merito al conflitto di interessi segnalato. Da un lato, esso ha precisato che, durante i colloqui, la ricorrente non sarebbe stata interrogata da membri della commissione giudicatrice che avevano dichiarato un conflitto di interessi nei suoi confronti. Dall’altro lato, esso ha indicato che, in assenza di vincoli familiari o gerarchici, il fatto di conoscere o di lavorare con un membro della commissione giudicatrice non era considerato integrante un conflitto di interessi.

14      Con comunicazione del 30 maggio 2022, l’EPSO ha informato la ricorrente della decisione della commissione giudicatrice di invitarla a sostenere nuovamente, l’11 luglio 2022, la prova dello studio di caso in un centro di test. Esso ha altresì precisato che la data di tale prova le sarebbe stata successivamente confermata da tale centro.

15      Il 22 giugno 2022 il centro di test ha convocato la ricorrente a sostenere la prova dello studio di caso il 7 luglio 2022 a Bruxelles (Belgio). La ricorrente si presentava a tale convocazione.

16      Il 10 luglio 2022 la ricorrente ha chiesto all’EPSO di informare la commissione giudicatrice che un incidente al centro di test l’aveva disturbata mentre stava svolgendo la prova di studio di caso. Essa non ha chiesto di sostenere nuovamente tale prova.

17      Il 18 ottobre 2022 la ricorrente è stata informata della decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva del concorso (in prosieguo: la «decisione di non iscrizione»), motivata dall’insufficienza dei punteggi ottenuti nelle prove del centro di valutazione. Dal passaporto delle competenze allegato a tale decisione risultava che la ricorrente aveva ottenuto un punteggio di 39/80 per le competenze generali, mentre la soglia era di 40/80, e che il suo punteggio complessivo in esito alle prove del centro di valutazione era di 112/180, mentre i candidati prescelti avevano ottenuto un punteggio complessivo di almeno 118/180.

18      Il 27 ottobre 2022 la ricorrente ha presentato una domanda di riesame della decisione di non iscrizione (in prosieguo: la «domanda di riesame»).

19      Il 2 dicembre 2022 la ricorrente è stata informata della decisione di rigetto della domanda di riesame, con la quale la commissione giudicatrice confermava la decisione di non iscrizione.

20      Il 1° marzo 2023 la ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione di non iscrizione e la decisione di rigetto della domanda di riesame.

21      Il 1° luglio 2023, l’autorità che ha il potere di nomina ha implicitamente respinto il reclamo della ricorrente (in prosieguo: la «decisione implicita di rigetto del reclamo»).

 Conclusioni delle parti

22      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di non iscrizione;

–        annullare la decisione di rigetto della domanda di riesame;

–        annullare la decisione implicita di rigetto del reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

23      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto della controversia

24      In via preliminare, occorre rilevare che, con i suoi primi due capi di conclusioni, la ricorrente contesta le due decisioni adottate dalla commissione giudicatrice, vale a dire la decisione di non iscrizione e la decisione di rigetto della domanda di riesame.

25      Orbene, secondo costante giurisprudenza, la decisione adottata a seguito di riesame sostituisce la decisione iniziale della commissione giudicatrice (v. sentenza del 16 maggio 2019, Nerantzaki/Commissione, T‑813/17, non pubblicata, EU:T:2019:335, punto 25 e giurisprudenza citata). Ne consegue che, nel caso di specie, la decisione di non iscrizione è stata sostituita dalla decisione di rigetto della domanda di riesame e che il primo e il secondo capo delle conclusioni della ricorrente devono essere considerati diretti al solo annullamento della decisione di rigetto della domanda di riesame, la quale costituisce l’atto impugnato.

26      Con il suo terzo capo di conclusioni, la ricorrente chiede altresì l’annullamento della decisione implicita di rigetto del reclamo.

27      A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il reclamo amministrativo di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), e il suo rigetto, esplicito o implicito, costituiscono parte integrante di un procedimento complesso e costituiscono solo una condizione preliminare per adire il giudice. Pertanto, il ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, comporta che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto lesivo contro il quale il reclamo è stato proposto, salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa rispetto all’atto contro cui tale reclamo è stato rivolto (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, CW/Parlamento, T‑309/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:632, punto 27 e giurisprudenza citata).

28      Nel caso di specie, trattandosi di una decisione implicita di rigetto del reclamo, essa non può che confermare la decisione di rigetto della domanda di riesame ed è, pertanto, priva di qualsiasi contenuto autonomo. Pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 27, si deve ritenere che la domanda di annullamento abbia ad oggetto soltanto la decisione di rigetto della domanda di riesame (in prosieguo: la «decisione impugnata»), unico atto che arreca pregiudizio alla ricorrente.

 Nel merito

29      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi, vertenti, in sostanza, il primo, sull’illegittimità del bando di concorso, il secondo, sulla violazione del bando di concorso, dell’obbligo di motivazione, dell’obbligo di tener conto del benessere dei candidati e dei principi di parità di trattamento, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento, il terzo, su un errore manifesto di valutazione, su un abuso di potere e sulla violazione dello Statuto, del bando di concorso e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento in relazione alla stabilità della commissione giudicatrice, il quarto, su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del bando di concorso, del principio di parità di trattamento in relazione a norme che l’amministrazione si è autoimposta e del principio di buona amministrazione in relazione all’ammissione al centro di valutazione dei candidati che non hanno superato i test a scelta multipla, il quinto, sulla violazione delle norme che l’amministrazione si è autoimposta e dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione in relazione alla verifica della capacità dei candidati di comunicare oralmente in modo chiaro e preciso, il sesto, su un errore manifesto di valutazione, su un abuso di potere in relazione al colloquio relativo al settore scelto e al colloquio basato sulle competenze, nonché sulla violazione dello Statuto, del bando di concorso e dell’obbligo di motivazione e, il settimo, sulla violazione dell’articolo 27 dello Statuto.

30      Nell’ambito del suo primo motivo, la ricorrente solleva, sulla base dell’articolo 277 TFUE, un’eccezione di illegittimità del bando di concorso diretta contro le sue disposizioni che, da un lato, limitano al francese e all’inglese la scelta della lingua 2 nella quale si svolgono le prove del centro di valutazione (in prosieguo: la «limitazione controversa») e, dall’altro, obbligano i candidati a utilizzare la lingua 2 nelle loro comunicazioni con l’EPSO.

31      La Commissione conclude per il rigetto di tale eccezione di illegittimità in quanto irricevibile.

 Sulla ricevibilità dell’eccezione di illegittimità del bando di concorso riguardante la limitazione controversa

32      La Commissione rileva che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di uno stretto collegamento tra la decisione impugnata e la limitazione controversa e che, pertanto, l’eccezione di illegittimità riguardante detta limitazione deve essere respinta in quanto irricevibile.

33      A tal riguardo, in primo luogo, la Commissione afferma che, se si dovesse ritenere che la semplice scelta di una lingua 2 diversa dalla lingua 1 incida inevitabilmente sulla valutazione delle competenze professionali e, pertanto, sul punteggio finale ottenuto, ciò equivarrebbe a presumere l’esistenza di uno stretto collegamento giuridico tra una decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva e una disposizione del bando di concorso relativa alla scelta della lingua 2. La Commissione ritiene che, trattandosi di una condizione di ricevibilità dell’eccezione di illegittimità, l’esistenza di tale stretto collegamento debba essere provata e non presunta.

34      In secondo luogo, la Commissione sostiene che la ricorrente si è limitata a riprendere i punteggi da essa ottenuti per le competenze «comunicazione», «analisi e risoluzione di problemi» e «individuazione delle priorità e spirito organizzativo» e le osservazioni formulate dalla commissione giudicatrice, senza dimostrare nel merito l’esistenza di uno stretto nesso giuridico tra la decisione impugnata e la limitazione controversa. Secondo la Commissione, anche se la ricorrente avesse ottenuto un punteggio di 10/10 anziché di 5/10 per la competenza «comunicazione», il suo punteggio complessivo sarebbe stato di 117/180 e, quindi, comunque inferiore al punteggio minimo di 118/180. Quanto alle altre due competenze, la Commissione ritiene che, in considerazione delle capacità che esse cercano di valutare, non siano idonee a dimostrare l’esistenza di uno stretto nesso giuridico tra la limitazione controversa e la decisione impugnata.

35      In terzo luogo, la Commissione afferma che il punteggio di 73/100 ottenuto dalla ricorrente al colloquio relativo al settore scelto dimostra che la scelta dell’inglese come lingua 2 non ha influenzato la valutazione delle prestazioni di quest’ultima.

36      In quarto luogo, secondo la Commissione, la scelta dell’inglese e non dell’italiano come lingua 2 non era tale da influenzare la valutazione delle competenze della ricorrente, tenuto conto dell’elevato livello di padronanza dell’inglese, ossia il livello C2, che essa aveva dichiarato di possedere nel suo atto di candidatura, livello confermato dal suo percorso professionale. La limitazione controversa non consentirebbe quindi alla ricorrente di dimostrare l’esistenza di uno stretto nesso tra il rigetto della sua candidatura e il fatto di aver sostenuto le prove in inglese.

37      La ricorrente contesta gli argomenti della Commissione.

38      Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, ciascuna parte può, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 43).

39      Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 277 TFUE costituisce l’espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione ad essa indirizzata, la validità degli atti di portata generale che costituiscono il fondamento di una siffatta decisione (v. sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 44 e giurisprudenza citata).

40      Poiché l’articolo 277 TFUE non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di portata generale a sostegno di qualsiasi ricorso, l’atto di cui si eccepisce l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie controversa (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 45).

41      Pertanto, in occasione di ricorsi di annullamento proposti contro decisioni individuali, la Corte ha ammesso che possono essere validamente oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale su cui si basano dette decisioni o che presentano un nesso giuridico diretto con siffatte decisioni (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 46).

42      Per contro, la Corte ha dichiarato che era irricevibile un’eccezione di illegittimità diretta contro un atto di portata generale di cui la decisione individuale impugnata non costituisce una misura di applicazione (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 47).

43      Per quanto riguarda, più in particolare, la ricevibilità di un’eccezione di illegittimità sollevata contro un bando di concorso, in primo luogo, il non aver impugnato il bando di concorso entro il termine non impedisce a una parte ricorrente di far valere vizi verificatisi durante lo svolgimento del concorso, anche se l’origine di detti vizi può ritrovarsi nel tenore del bando di concorso (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 48).

44      In secondo luogo, nell’ambito di un procedimento di assunzione, il ricorrente può, in caso di ricorso diretto contro atti intervenuti in un secondo tempo, denunziare i vizi degli atti precedenti, ai primi strettamente collegati. Infatti, non si può esigere, in un siffatto procedimento, che gli interessati propongano altrettanti ricorsi quanti sono gli atti per essi lesivi intervenuti in tale procedimento. Tale giurisprudenza si basa sulla presa in considerazione della natura specifica del procedimento di assunzione che è un’operazione amministrativa complessa composta da una successione di decisioni strettamente collegate fra loro (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 49).

45      Pertanto, un motivo vertente sull’irregolarità del bando di concorso è ricevibile per quanto riguarda la motivazione della decisione impugnata. Il criterio dello stretto collegamento derivante dalla giurisprudenza citata al precedente punto 44 presuppone pertanto che le disposizioni del bando di concorso di cui si eccepisce l’illegittimità siano state applicate a sostegno della decisione individuale oggetto del ricorso di annullamento (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 50).

46      A tal fine, occorre tener conto della motivazione sostanziale, e non meramente formale, della decisione individuale impugnata (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 52).

47      L’esistenza di tale stretto collegamento dovrà peraltro essere esclusa qualora le disposizioni del bando di concorso contestate non abbiano alcun nesso con le ragioni sottese alla decisione individuale impugnata (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 53).

48      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità del bando di concorso riguardante la limitazione controversa.

49      In primo luogo, con la sua eccezione di illegittimità la ricorrente contesta, in sostanza, le disposizioni del bando di concorso relative alla limitazione della scelta della lingua 2 all’inglese e al francese. Poiché la ricorrente ha scelto l’inglese come lingua 2, è questa lingua che è stata utilizzata, in particolare, nelle prove volte a valutare le sue competenze generali e specifiche che si sono svolte presso il centro di valutazione.

50      In secondo luogo, per quanto riguarda la motivazione della decisione impugnata, dal ricorso e dagli elementi di prova prodotti risulta che, con la decisione di non iscrizione, la ricorrente è stata informata del fatto che il suo nome non era stato iscritto nell’elenco di riserva in quanto non aveva ottenuto il minimo richiesto nelle prove del centro di valutazione. Inoltre, la decisione impugnata indica che la commissione giudicatrice ha attentamente riesaminato i punteggi ottenuti dalla ricorrente per le prove del centro di valutazione, ha rivisto la valutazione delle sue competenze generali e specifiche e ha concluso che i suoi risultati riflettevano le sue prestazioni presso il centro di valutazione.

51      In terzo luogo e più in particolare, per quanto riguarda le prove del centro di valutazione, dal passaporto delle competenze della ricorrente risulta che ella ha ottenuto il punteggio di 4/10 per la competenza «analisi e risoluzione di problemi». Tale competenza mirava a valutare, in particolare, la capacità di un candidato di interpretare correttamente le informazioni di cui dispone e analizzare in modo critico informazioni complesse provenienti da molteplici fonti.

52      Per quanto riguarda la competenza «comunicazione», il passaporto delle competenze della ricorrente precisa che quest’ultima ha ottenuto il punteggio di 5/10. Tale competenza mirava a valutare la capacità di un candidato di strutturare l’informazione in modo facilmente comprensibile, di padroneggiare la lingua per quanto riguarda lo stile, il registro e il vocabolario, nonché di convincere i lettori e di ottenere da loro l’accettazione delle sue proposte.

53      Quanto alla competenza «gerarchizzazione delle priorità e organizzazione», il passaporto delle competenze della ricorrente indica che essa ha ottenuto il punteggio di 5/10. Una delle tre capacità valutate era quella di organizzare correttamente l’informazione in funzione delle priorità o dell’urgenza.

54      Orbene, come afferma giustamente la ricorrente, la valutazione di queste tre competenze, in particolare la valutazione della competenza «comunicazione», può essere condizionata dalla padronanza della lingua da parte del candidato.

55      A tal riguardo, non si può escludere a priori che la ricorrente, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 39/80 per le competenze generali nettamente inferiore al punteggio di 73/100 da lei ottenuto per le competenze relative al settore prescelto, avrebbe avuto la possibilità di ottenere migliori punteggi se avesse potuto sostenere le prove del centro di valutazione nella sua lingua madre, ossia l’italiano. Infatti, la padronanza di una lingua, al di là di una terminologia tecnica riguardante un settore specifico, è particolarmente idonea a ripercuotersi sulla valutazione delle competenze generali dei candidati.

56      Ne consegue che la commissione giudicatrice ha, implicitamente ma necessariamente, valutato le competenze della ricorrente tenendo conto della sua conoscenza della lingua inglese, da lei scelta come lingua 2, al livello C2.

57      Inoltre, occorre rilevare che ciascuna delle prove del centro di valutazione si è svolta in un tempo limitato che non poteva essere superato. In tale contesto, il livello di padronanza della lingua 2 svolge un ruolo importante nella capacità di un candidato di comprendere l’argomento o i quesiti posti e di esprimere le sue risposte in modo chiaro e preciso.

58      Ne consegue che le conoscenze della lingua inglese della ricorrente si riflettono necessariamente nelle sue risposte ai diversi quesiti posti, in tutti i punteggi da lei ottenuti nelle prove del centro di valutazione dirette a verificare le competenze generali e specifiche previste dal concorso in questione e, di conseguenza, nel suo punteggio complessivo.

59      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che esiste uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e le disposizioni del bando di concorso relative al regime linguistico, più in particolare alla limitazione controversa.

60      L’eccezione di illegittimità del bando di concorso riguardante la limitazione controversa deve quindi essere dichiarata ricevibile.

 Sulla fondatezza dell’eccezione di illegittimità del bando di concorso riguardante la limitazione controversa

61      A sostegno dell’eccezione di illegittimità, in primo luogo, la ricorrente rileva, in particolare, che la limitazione controversa è in contrasto con gli articoli 1, 2 e 6 del regolamento del Consiglio del 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), come modificato, in quanto la Commissione non ha stabilito un regime linguistico nel suo regolamento interno. Secondo la ricorrente, le giustificazioni del bando di concorso relative alle funzioni istituzionali dell’OLAF e alla necessità di avere candidati immediatamente operativi non potevano giustificare una deroga al regolamento n. 1.

62      In secondo luogo, la ricorrente addebita alla Commissione una violazione del principio della parità di trattamento. Ella afferma che il suo livello di padronanza della lingua 2 ha avuto un’influenza determinante sui risultati da lei ottenuti nelle prove del centro di valutazione a causa del nesso indissolubile tra tale livello di padronanza e la valutazione delle sue competenze da parte della commissione giudicatrice. Orbene, i requisiti imposti dal bando di concorso riguardanti il livello di conoscenza delle lingue 1 e 2 non sarebbero stati tali da escludere una comparazione tra candidati che dispongono di livelli di conoscenze linguistiche diversi.

63      Sebbene la Commissione non contesti la fondatezza dell’eccezione di illegittimità, occorre esaminare se gli argomenti della ricorrente siano idonei a fondare tale eccezione.

–       Sull’esistenza di una discriminazione

64      Occorre ricordare che l’articolo 1 del regolamento n. 1 prevede quanto segue:

«Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese».

65      Sebbene l’articolo 1 del regolamento n. 1 stabilisca esplicitamente quali siano le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione, l’articolo 6 di tale regolamento prevede che queste ultime possono determinare le modalità di applicazione del regime linguistico nei propri rispettivi regolamenti interni.

66      Nel caso di specie, occorre constatare che la Commissione non contesta il fatto di non aver adottato, nel suo regolamento interno, disposizioni volte a definire le modalità di applicazione del regime linguistico generale fissato dal regolamento n. 1, conformemente all’articolo 6 di tale regolamento.

67      Inoltre, occorre rilevare che l’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto dispone che, nell’applicazione di detto Statuto, è proibita ogni discriminazione fondata sulla lingua. A norma dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, prima frase, dello Statuto, «[n]el rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale». Il principio di non discriminazione è solo l’espressione specifica del principio generale di parità di trattamento e costituisce insieme a quest’ultimo uno dei diritti fondamentali dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2022, Schaffrin/Commissione, T‑538/16, non pubblicata, EU:T:2022:365, punto 42 e giurisprudenza citata).

68      Ne consegue che la limitazione della scelta della seconda lingua da parte dei candidati a un concorso ad un numero ristretto di lingue, ad esclusione delle altre lingue ufficiali, costituisce una discriminazione fondata sulla lingua, in linea di principio vietata ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto. È infatti evidente che, con una limitazione siffatta, alcuni potenziali candidati, ossia quelli che possiedono una conoscenza soddisfacente di almeno una delle lingue designate, sono avvantaggiati, in quanto possono partecipare al concorso ed essere quindi assunti come funzionari o agenti dell’Unione, mentre gli altri, che non hanno una conoscenza siffatta, sono esclusi [v. sentenza del 9 giugno 2021, Calhau Correia de Paiva/Commissione, T‑202/17, EU:T:2021:323, punto 72 (non pubblicata) e giurisprudenza citata].

69      Tuttavia, dall’insieme delle disposizioni summenzionate risulta che l’interesse del servizio può costituire un obiettivo legittimo suscettibile di essere preso in considerazione [v. sentenza del 9 giugno 2021, Calhau Correia de Paiva/Commissione, T‑202/17, EU:T:2021:323, punto 73 (non pubblicata) e giurisprudenza citata].

70      In tal senso, l’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono le istituzioni dell’Unione per quanto riguarda l’organizzazione dei loro servizi, al pari dell’EPSO allorché quest’ultimo esercita, come nel caso di specie, poteri che gli sono affidati da dette istituzioni, incontra i limiti imperativi fissati dall’articolo 1 quinquies dello Statuto, di modo che le disparità di trattamento fondate sulla lingua risultanti da una limitazione del regime linguistico di un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali possono essere ammesse soltanto qualora tale limitazione sia oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio [v. sentenza del 9 giugno 2021, Calhau Correia de Paiva/Commissione, T‑202/17, EU:T:2021:323, punto 74 (non pubblicata) e giurisprudenza citata].

71      Alla luce di tutto quanto precede, poiché la limitazione della scelta della lingua 2 per il concorso in questione da parte del bando di concorso costituisce una discriminazione fondata sulla lingua, occorre esaminare se tale discriminazione sia giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio.

–       Sulla giustificazione della discriminazione

72      Occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento di selezione di personale, le istituzioni godono di un ampio margine di discrezionalità per valutare l’interesse del servizio nonché le qualifiche e i meriti dei candidati da prendere in considerazione. Dunque, non è escluso che l’interesse del servizio possa richiedere che le persone assunte dispongano di conoscenze linguistiche specifiche. Pertanto, la natura particolare dei compiti da svolgere può giustificare un’assunzione fondata, in particolare, su una conoscenza approfondita di una lingua specifica (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento, C‑377/16, EU:C:2019:249, punti 67 e 68 e giurisprudenza citata).

73      Tuttavia, spetta all’istituzione che ha limitato il regime linguistico di un procedimento di selezione ad un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione dimostrare che tale limitazione è effettivamente idonea a soddisfare reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare. Inoltre, qualsiasi requisito relativo a specifiche conoscenze linguistiche deve essere proporzionato a tale interesse e basarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili che permettano ai candidati di comprendere le ragioni del requisito stesso e ai giudici dell’Unione di controllarne la legittimità (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia (C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 93).

74      In tale contesto, spetta al giudice dell’Unione effettuare un esame in concreto delle norme che disciplinano i concorsi in questione e delle circostanze particolari di cui trattasi. Infatti, soltanto un esame siffatto è idoneo a permettere di accertare le conoscenze linguistiche che possono essere oggettivamente richieste, nell’interesse del servizio, dalle istituzioni nel caso di funzioni particolari, e dunque a permettere di stabilire se la limitazione della scelta delle lingue utilizzabili per partecipare a tali concorsi sia oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 94).

75      Più in particolare, il giudice dell’Unione deve verificare se il bando di concorso in questione, le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali o, ancora, gli elementi di prova forniti dall’istituzione convenuta contengano indicazioni concrete idonee a comprovare, in maniera oggettiva, l’esistenza di un interesse del servizio tale da giustificare la limitazione della scelta delle lingue utilizzabili nell’ambito del concorso in questione (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 95).

76      Nel caso di specie, in primo luogo, occorre constatare che la Commissione, nonostante fosse tenuta a dimostrare che la limitazione controversa era oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze dei suoi servizi e alle funzioni che le persone assunte sarebbero state chiamate ad esercitare, non ha sollevato argomenti né prodotto elementi di prova in tal senso.

77      In secondo luogo, il Tribunale, al quale spetta verificare se il bando di concorso o le disposizioni generali applicabili consentano di dimostrare l’esistenza di un interesse del servizio idoneo a giustificare la limitazione controversa, constata che il bando di concorso indicava che il concorso in questione aveva ad oggetto la costituzione di elenchi di riserva dai quali la Commissione, principalmente l’OLAF, avrebbe potuto attingere per assumere funzionari di grado AD 7 per posti, in particolare, di investigatori antifrode nel settore intitolato «Indagini e operazioni antifrode nel settore delle spese [dell’Unione] e della lotta alla corruzione».

78      Per quanto riguarda la limitazione controversa, vi si precisava che essa mirava, in sostanza, a rispondere ad un obiettivo legittimo rientrante nell’interesse del servizio, vale a dire la necessità di disporre di funzionari immediatamente operativi dopo la loro assunzione. Sebbene non si possa escludere che un siffatto motivo possa giustificare la limitazione della scelta della seconda lingua da parte dei candidati ad un concorso ad un numero ristretto di lingue, ad esclusione delle altre lingue ufficiali, ciò non si verifica tuttavia nel caso di specie.

79      Infatti, dal punto 2 della sezione del bando di concorso intitolata «Condizioni di ammissione» risulta che i candidati al concorso in questione dovevano «avere una conoscenza dell’inglese o del francese almeno al livello B2 per poter svolgere i compiti illustrati nella pertinente sezione del bando di concorso e nell’allegato I ed essere immediatamente operativi dopo l’assunzione». A tale riguardo, il bando di concorso sottolinea in particolare i seguenti punti relativi alle lingue utilizzate dal personale dell’OLAF:

–        l’inglese è la lingua principale utilizzata dagli investigatori e dagli esperti dell’OLAF in un contesto europeo e internazionale e una buona padronanza dell’inglese è essenziale sia per redigere relazioni e tenere presentazioni in seminari, conferenze e formazioni, sia per partecipare a dibattiti con gli interlocutori dell’OLAF, ai fini di una cooperazione efficace e di un valido scambio di informazioni con gli stessi;

–        L’OLAF utilizza principalmente l’inglese e il francese nelle riunioni con gli altri servizi della Commissione; poiché l’OLAF è un servizio della Commissione e svolge un ruolo attivo nell’elaborazione delle politiche antifrode dell’Unione, gli investigatori dell’OLAF possono essere chiamati a contribuire a tale attività;

–        l’inglese e il francese sono le due principali lingue utilizzate dall’OLAF per comunicare con le autorità o gli organismi di contrasto e per testimoniare o fornire elementi di prova tecnici nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali o dell’Unione;

–        l’inglese è la lingua principalmente utilizzata dall’OLAF nelle relazioni con la Procura europea, la cui lingua di lavoro è l’inglese;

–        le sessioni interne di formazione per i neoassunti si svolgono in queste due lingue, che sono anche le lingue principali in cui sono disponibili gli strumenti informatici dell’OLAF.

80      È vero che le considerazioni esposte al precedente punto 79 indicano l’esistenza di un interesse del servizio a che le nuove persone assunte possano svolgere i loro compiti e comunicare in modo efficace sin dalla loro entrata in servizio. Tuttavia, si deve constatare che, alla luce della giurisprudenza citata ai precedenti punti 72 e 73, tali considerazioni non sono sufficienti, di per sé, a dimostrare che le funzioni principali in questione, vale a dire quelle di investigatori antifrode nel settore intitolato «indagini e operazioni antifrode nel settore delle spese dell’[Unione] e della lotta alla corruzione» presso l’OLAF, richiedessero concretamente e imperativamente la conoscenza dell’inglese o del francese ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2021, Calhau Correia de Paiva/Commissione, T‑202/17, EU:T:2021:323, punto 91 (non pubblicata) e giurisprudenza citata] e che la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di dette considerazioni.

81      Tale constatazione non può essere messa in discussione dalla descrizione delle funzioni che i vincitori assunti sarebbero chiamati a svolgere, quale figurava nel bando di concorso.

82      Infatti, nell’allegato I del bando di concorso, intitolato «Funzioni», le funzioni principali degli amministratori in qualità di investigatori antifrode nel settore intitolato «indagini e operazioni antifrode nel settore delle spese dell’[Unione] e della lotta alla corruzione» erano descritte come segue:

–        svolgere indagini a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’[OLAF] e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1);

–        preparare e condurre audizioni di testimoni, persone interessate, fonti e informatori;

–        analizzare informazioni e documenti rilevanti per il caso trattato;

–        effettuare verifiche presso i locali delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione;

–        svolgere controlli «sul posto» ed effettuare visite presso società nell’Unione, nonché missioni di indagine in paesi terzi, raccogliere e analizzare informazioni e raccogliere elementi di prova in modo da garantirne la ricevibilità come mezzo probatorio nei procedimenti giudiziari;

–        redigere documenti attinenti all’indagine (quali relazioni sulle indagini, relazioni sulle missioni, verbali di riunioni, trascrizioni di colloqui);

–        sviluppare e mantenere contatti con altri servizi della Commissione, con le istituzioni, gli organi e gli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi, con organizzazioni intergovernative e servizi nazionali di Stati membri e paesi terzi in relazione alle indagini;

–        fornire elementi di prova sulle indagini dell’OLAF, se del caso, nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali.

83      Orbene, è giocoforza constatare che la descrizione delle funzioni principali quale figurava nell’allegato I del bando di concorso non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che solo le due lingue alle quali era limitata la scelta della lingua 2 del concorso in questione avrebbero consentito ai vincitori di tale concorso di essere immediatamente operativi. Inoltre, nessun altro elemento del bando di concorso o del fascicolo consente di dimostrare un’utilizzazione effettiva o esclusiva di queste due lingue nello svolgimento di dette funzioni.

84      La pluralità dei compiti di cui all’allegato I del bando di concorso, i quali comportavano, in particolare, un’interazione con persone fisiche e giuridiche e con diverse autorità di tutti gli Stati membri dell’Unione, potrebbe piuttosto consentire di ritenere che l’assunzione di funzionari con profili linguistici diversi presenterebbe un vantaggio per il funzionamento del servizio, senza tuttavia escludere che la padronanza di una lingua particolare sia preferibile o indispensabile. Tale constatazione è rafforzata dalla descrizione dei criteri di selezione di cui all’allegato II del bando di concorso. Infatti, tra i sette criteri di selezione di investigatori antifrode nell’ambito del concorso in questione, il criterio della conoscenza di lingue diverse dall’inglese o dal francese occupa il secondo posto e il fatto che il livello di conoscenza di queste altre lingue debba situarsi «almeno al livello B2», ossia allo stesso livello minimo previsto per l’inglese o il francese, tende altresì a sottolineare la sicura importanza di queste altre lingue per lo svolgimento delle funzioni principali in questione, vale a dire quelle di investigatori antifrode.

85      Ne consegue che la necessità che le persone assunte siano immediatamente operative, menzionata nel bando di concorso, non può giustificare di per sé la limitazione controversa.

86      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre accogliere il primo motivo, vertente sull’illegittimità del bando di concorso, nella parte in cui riguarda la limitazione controversa.

87      Di conseguenza, occorre annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità riguardante l’obbligo imposto ai candidati di utilizzare il francese o l’inglese nelle loro comunicazioni con l’EPSO né gli altri motivi di ricorso.

 Sulle spese

88      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

89      La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del 2 dicembre 2022, con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/394/21 ha rifiutato, a seguito di riesame, di iscrivere il nome di ZY nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore intitolato «Indagini e operazioni antifrode nel settore delle spese dell’[Unione europea] e della lotta alla corruzione», è annullata.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Porchia

Jaeger

Nihoul

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 luglio 2025.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.