Language of document : ECLI:EU:T:2007:114

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

25 aprile 2007 (*)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Eccezioni relative alla tutela dell’interesse pubblico – Accesso parziale»

Nella causa T‑264/04,

WWF European Policy Programme, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dalla sig.ra R. Haynes, barrister,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. B. Driessen e M. Bauer, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra E. Montaguti e dal sig. P. Aalto, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del Consiglio 30 aprile 2004, con la quale esso rifiuta al ricorrente l’accesso a determinati documenti relativi alla riunione del comitato del Consiglio detto «comitato dell’articolo 133» tenutasi il 19 dicembre 2003,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra I. Wiszniewska‑Białecka e dal sig. E. Moavero Milanesi, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 novembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 2 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), il quale definisce i principi, le condizioni e le limitazioni che disciplinano il diritto di accesso ai documenti di tali istituzioni, adottato in applicazione dell’art. 255 CE, così recita:

«1. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

(…)

3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione europea».

2        L’art. 4 del regolamento n. 1049/2001 stabilisce che:

«1.      Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a)      l’interesse pubblico, in ordine:

–         (…)

–        (…)

–        alle relazioni internazionali,

–        alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro;

b)      la vita privata e l’integrità dell’individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali.

2.      Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

–      gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,

–      (…)

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3.      L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L’accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

4.      Per quanto concerne i documenti di terzi, l’istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato.

(…)

6.      Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate».

3        Ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 1049/2001:

«1.      Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l’istituzione concede l’accesso al documento richiesto e fornisce l’accesso ai sensi dell’articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2.      Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell’istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma».

4        L’art. 19 della decisione del Consiglio 22 luglio 2002, 2002/682/CE, Euratom, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 230, pag. 7, in prosieguo: il «regolamento interno»), statuisce quanto segue:

«1.      Il [Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper)] ha l’incarico di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest’ultimo gli affida. Esso vigila, in ogni caso, sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell’Unione e sul rispetto dei principi e delle norme seguenti:

(…)

d)      norme procedurali, di trasparenza e di qualità redazionale.

(…)

3.      Su iniziativa o con l’avallo del Coreper possono essere istituiti comitati o gruppi di lavoro per assolvere certi compiti di preparazione o di studio preventivamente definiti.

Il segretariato generale aggiorna e rende pubblico l’elenco degli organi preparatori. Soltanto i comitati e i gruppi di lavoro che figurano in tale elenco possono riunirsi in qualità di organi preparatori del Consiglio».

5        Ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno:

«Nonostante le altre disposizioni del presente regolamento interno, la presidenza organizza le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro in modo che le loro relazioni siano disponibili prima della riunione del Coreper che le esamina.

(…)».

 Fatti all’origine della controversia

6        Con lettera 23 febbraio 2004 il WWF European Policy Programme, un’associazione senza scopo di lucro di diritto belga, chiedeva al Consiglio, sulla base dell’art. 6 del regolamento n. 1049/2001, di ottenere l’accesso ai documenti relativi al primo punto all’ordine del giorno della riunione dei membri supplenti del comitato detto «comitato dell’articolo 133» (in prosieguo: il «comitato») del 19 dicembre 2003. Tale punto era intitolato «OMC – Sviluppo sostenibile e commercio dopo Cancún». La domanda aveva ad oggetto, da un lato, i documenti preparatori e altre informazioni, forniti ai membri supplenti del comitato dalla Commissione in merito a tale punto all’ordine del giorno, i quali includevano, in particolare, secondo il ricorrente, una relazione sullo stato dei negoziati interessati, le posizioni adottate da altri Stati, le valutazioni dei risultati dell’attuale approccio dell’Unione europea e l’esposizione di idee generali in vista di una nuova strategia e, dall’altro, i verbali, le risoluzioni e le raccomandazioni adottati in relazione a tale punto all’ordine del giorno a seguito della riunione.

7        Dopo aver ricevuto tale domanda il Consiglio consultava, in forza dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001, i servizi della Commissione e rispondeva, con lettera 17 marzo 2004, alla domanda del ricorrente.

8        In merito alla prima parte di tale domanda, il Consiglio indicava, anzitutto, di aver individuato una nota relativa ad una lunga serie di quesiti sul seguito della conferenza di Cancún e che indicava il modo in cui si sarebbero dovute trattare le questioni relative al commercio nei negoziati multilaterali in corso presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Tale nota, recante il numero MD 578/03 e intitolata «Sviluppo sostenibile e commercio dopo Cancún», era stata redatta il 10 dicembre 2003 dai servizi della Commissione all’attenzione del comitato (in prosieguo: la «nota»). Il Consiglio precisava poi che, considerati la natura e il contenuto della nota, l’accesso a quest’ultima doveva essere rifiutato in forza dell’art. 4, n. 1, lett. a), terzo e quarto trattino, del regolamento n. 1049/2001, poiché la sua divulgazione avrebbe arrecato pregiudizio agli interessi commerciali dell’Unione europea nonché alle sue relazioni economiche con i paesi terzi menzionati nella nota. Infine, il Consiglio rifiutava di accordare un accesso parziale alla nota adducendo che le eccezioni succitate sarebbero state applicabili all’intero documento. Il Consiglio ha fornito tuttavia al ricorrente una comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Un anno dopo il summit mondiale sulla sostenibilità: attuazione dei nostri impegni presi», [COM(2003) 829 def.] e il suo allegato, il documento di lavoro della Commissione [SEC(2003) 1471], già disponibile al pubblico.

9        Relativamente alla seconda parte della domanda del ricorrente il Consiglio ha indicato che i suoi servizi non avevano stilato alcun verbale delle riunioni dei membri supplenti del comitato.

10      Con lettera 5 aprile 2004 il ricorrente, basandosi sull’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, presentava una domanda di conferma con cui chiedeva al Consiglio di rivedere la sua posizione in merito alla divulgazione dei documenti richiesti, e in particolare delle parti della nota riguardanti lo sviluppo sostenibile e il commercio. Inoltre esso chiedeva di precisare quale fosse l’istituzione che deteneva i verbali delle riunioni del comitato.

11      Con decisione 30 aprile 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata») il Consiglio ribadiva il suo diniego di divulgare la nota esprimendosi nei seguenti termini:

«(L)a divulgazione del documento di cui trattasi pregiudicherebbe seriamente le relazioni economiche internazionali dell’UE con i paesi terzi menzionati nel documento e contrasterebbe parimenti con gli interessi commerciali dell’UE. La nota della Commissione verte principalmente sugli sforzi effettuati dall’UE per soddisfare le necessità e gli obiettivi dei paesi in via di sviluppo, al fine di potenziare il consolidamento reciproco di ambiente e sviluppo, ampliando l’accesso al mercato, utilizzando al meglio le tecnologie commerciali e incoraggiando gli investimenti. Il documento procede ad un riesame di questioni importanti relative al commercio e all’ambiente, nonché ad un’analisi approfondita delle necessità dei paesi in via di sviluppo, al fine di contribuire alla buona gestione degli affari pubblici in tale contesto. In tale ambito detto documento contiene elementi d’analisi e osservazioni sensibili riguardanti l’orientamento seguito dall’UE per potenziare la governanza internazionale e definire la propria linea di politica generale, nonché azioni concrete in merito agli aspetti essenziali del rapporto con l’OMC. La divulgazione di tali elementi e di tali osservazioni pregiudicherebbe le relazioni tra l’UE e i paesi terzi interessati e comprometterebbe gravemente i negoziati in corso in cui la Comunità e i suoi Stati membri sono impegnati e, in ultima analisi, la loro politica economica nel complesso. In considerazione di quanto esposto, il Consiglio ritiene che l’accesso al documento di cui trattasi deve essere negato in base all’art. 4, n. 1 [lett. a), terzo e quarto trattino, del regolamento n. 1049/2001]. Non è neanche possibile accordare un accesso parziale al documento in applicazione dell’art. 4, n. 6 [, del regolamento n. 1049/2001], dato che le succitate eccezioni si applicano all’intero testo del documento».

12      Nella decisione impugnata il Consiglio confermava anche che non esistevano verbali delle riunioni dei membri supplenti del comitato. Esso faceva osservare che, secondo una prassi consolidata, in assenza di verbali l’avanzamento su un soggetto particolare era riportato, se del caso, direttamente in note, relazioni o documenti simili, redatti successivamente alle relative riunioni. Il Consiglio evidenziava tuttavia che nel caso di specie non possedeva documenti di tal genere, riguardanti il risultato della riunione del 19 dicembre 2003 in merito al primo punto all’ordine del giorno.

13      Il 1º giugno 2004 la Commissione esplicitava, in una lettera al Consiglio, la sua posizione sulla domanda del ricorrente. La Commissione vi indicava che, a suo parere, la nota non doveva essere divulgata in forza dell’eccezione prevista all’art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, volta alla tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali. La Commissione sollevava anche, come motivo supplementare di rifiuto, l’eccezione prevista all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, riguardante la tutela del processo decisionale delle istituzioni.

 Procedimento e conclusioni delle parti

14      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2004, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

15      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 novembre 2004, la Friends of the Earth Ltd, società di diritto privato stabilita a Londra (Regno Unito), ha chiesto di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente.

16      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2004, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

17      Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 14 febbraio 2005, la Commissione è stata ammessa ad intervenire.

18      Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 18 marzo 2005, l’istanza di intervento della Friends of the Earth Ltd è stata respinta.

19      Le difese orali e le risposte delle parti ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza dell’8 novembre 2006.

20      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.

21      Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

22      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dalla Commissione.

 In diritto

23      Il ricorrente solleva tre motivi relativi, in primo luogo, alla violazione dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001, poiché il Consiglio, negandogli l’accesso alla nota, non avrebbe sufficientemente motivato il suo rifiuto e non avrebbe valutato correttamente l’idoneità delle informazioni pertinenti ad essere divulgate; in secondo luogo, alla violazione dell’art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001, poiché il Consiglio, escludendo la possibilità di una divulgazione parziale della nota, non avrebbe applicato correttamente il principio di proporzionalità e, in terzo luogo, alla violazione dell’art. 2 del regolamento n. 1049/2001, poiché il Consiglio avrebbe violato il diritto del ricorrente di accedere ai documenti del ricorrente negandogli l’accesso al verbale relativo al primo punto all’ordine del giorno della riunione del 19 dicembre 2003 o, in assenza di verbale, a informazioni sul contenuto delle discussioni tenutesi nel corso di tale riunione nonché alle note dei partecipanti a detta riunione.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001

 Argomenti delle parti

24      Il ricorrente fa valere che il Consiglio, da un lato, non ha sufficientemente motivato il suo rifiuto di accesso alla nota e ha, dall’altro, valutato erroneamente la sua idoneità ad essere divulgata.

25      Per quanto riguarda la necessità di una motivazione sufficiente il ricorrente sostiene che, poiché la nota riguarda l’OMC, e in particolare lo sviluppo sostenibile e il commercio, il Consiglio avrebbe omesso di indicare in quale modo la divulgazione di un contenuto talmente generale poteva veramente compromettere le relazioni internazionali e la politica economica della Comunità.

26      In merito alla valutazione asseritamente erronea dell’idoneità della nota ad essere divulgata, il ricorrente rammenta la giurisprudenza del Tribunale riguardante le norme anteriori del Consiglio relative all’accesso ai documenti, sottolineando che tale giurisprudenza rimane pertinente rispetto alle decisioni adottate in applicazione del regolamento n. 1049/2001 e delle regole di procedura interne che le sostituiscono. Conseguirebbe in particolare dalla sentenza del Tribunale 19 ottobre 1995, causa T‑194/94, Carvel e Guardian Newspapers/Consiglio (Racc. pag. II‑2765) che ogni risposta ad una richiesta di informazioni dovrebbe contenere il contemperamento, caso per caso, da un lato, dell’interesse del cittadino ad ottenere l’accesso ai documenti richiesti e, dall’altro, dell’interesse eventuale del Consiglio a tutelare la segretezza di tali documenti. Allo stesso modo, ogni eccezione dedotta dovrebbe essere interpretata restrittivamente e il rifiuto di divulgazione dovrebbe essere debitamente motivato. Inoltre, il Consiglio non avrebbe stabilito un nesso tra il soggetto della nota e le conseguenze negative potenzialmente collegate alla sua divulgazione.

27      Il ricorrente ne deduce che il Consiglio ha agito erroneamente poiché ha omesso di valutare correttamente gli interessi in gioco nel suo esame della domanda di accesso alla nota e non ha accordato la dovuta considerazione al diritto fondamentale di accesso ai documenti riconosciuto dall’art. 2 del regolamento n. 1049/2001.

28      Il Consiglio afferma, in primo luogo, di aver motivato la sua decisione nel modo più completo possibile, senza divulgare il contenuto della nota. Al fine di dimostrare la maggiore trasparenza possibile per quanto riguarda gli obiettivi dei negoziati, esso avrebbe trasmesso al ricorrente due documenti della Commissione che forniscono informazioni più ampie sugli obiettivi di cui trattasi.

29      A tale proposito la Commissione fa osservare che, nella decisione impugnata, il Consiglio ha descritto il contenuto della nota in modo appropriato e sufficientemente dettagliato, spiegando perché l’accesso a tale contenuto fosse soggetto a deroga. Conformemente ad una giurisprudenza consolidata in materia, siffatta motivazione sarebbe sufficientemente chiara da consentire al ricorrente di comprendere le ragioni per le quali il Consiglio non gli ha accordato l’accesso alla nota e al Tribunale di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione controversa.

30      In secondo luogo, il Consiglio precisa che la nota verte sul modo in cui la Comunità dovrebbe condurre i negoziati in seno all’OMC in materia di commercio e ambiente nell’ambito del ciclo di Doha. Più in particolare, la nota conterrebbe elementi d’analisi e osservazioni sensibili riguardanti l’orientamento seguito dalla Comunità per potenziare la governanza internazionale, ivi compresi taluni elementi relativi ad una risposta ai bisogni e agli obiettivi dei paesi in via di sviluppo. Essa definirebbe parimenti la linea di politica generale della Comunità nonché le azioni concrete in merito ad aspetti essenziali del suo rapporto con l’OMC. Il Consiglio ha precisato in udienza che si trattava di una nota d’informazione sullo stato di avanzamento dei negoziati che presentava, da un lato, le posizioni adottate dai paesi terzi e, dall’altro, le opzioni aperte alla Comunità.

31      La divulgazione della nota pregiudicherebbe le relazioni tra la Comunità e i paesi terzi in essa menzionati e comprometterebbe gravemente le posizioni della Comunità e dei suoi Stati membri nell’ambito dei negoziati condotti in seno all’OMC e, di conseguenza, la loro politica economica in generale.

32      Il Consiglio evidenzia il contesto delicato di tali negoziati, le resistenze incontrate e le difficoltà per giungere ad un accordo, testimoniate dal fallimento dei negoziati alla conferenza dei ministri dell’OMC a Cancún, nel settembre 2003. In tale contesto la divulgazione della nota, la quale descrive le differenti possibilità aperte alla Comunità, proponendo l’approccio che quest’ultima dovrebbe adottare in tali negoziati, e analizza le posizioni delle altre parti ai negoziati, pregiudicherebbe gravemente il margine negoziale di cui le istituzioni della Comunità hanno bisogno per condurre a buon fine negoziati complessi in seno all’OMC. In tal senso, il ricorrente stesso avrebbe riconosciuto che una tattica di negoziazione, per sua natura, non dovrebbe essere comunicata al pubblico.

33       Il Consiglio ne desume che l’accesso alla nota dovrebbe essere negato sulla base dell’art. 4, n. 1, lett. a), terzo e quarto trattino, del regolamento n. 1049/2001, al fine di tutelare l’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali nonché alla politica finanziaria, monetaria ed economica della Comunità.

34      Infine, il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, fa valere che, nel caso di specie, non doveva contemperare la necessità di preservare la confidenzialità della nota, da un lato, e l’interesse del ricorrente a ottenere l’accesso alla nota, dall’altro. Anche se i nn. 2-4 dell’art. 4 del regolamento n. 1049/2001 comportano un contemperamento in conformità con la giurisprudenza in materia, così non sarebbe, tuttavia, per il n. 1 di tale articolo. Non si potrebbe supporre che si tratti di una semplice omissione da parte del legislatore. Si tratterebbe piuttosto di una scelta esplicita, giustificata dall’importanza degli interessi da tutelare. Tale tesi sarebbe corroborata dall’inclusione, nell’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1049/2001, dell’eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali.

35      Peraltro, secondo il Consiglio, anche supponendo che tutte le eccezioni previste all’art. 4 del regolamento n. 1049/2001 debbano essere interpretate restrittivamente, ciò non significa tuttavia che tali eccezioni debbano essere interpretate nel senso che non conseguano alcun effetto utile. Se le condizioni menzionate all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001 fossero soddisfatte, il Consiglio dovrebbe applicare tale disposizione e rifiutare l’accesso alla nota.

 Giudizio del Tribunale

36      Per quanto riguarda l’asserita carenza di motivazione della decisione impugnata, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, l’obbligo in capo all’istituzione di motivare la sua decisione di rifiuto dell’accesso ad un documento ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata, oppure se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, e, dall’altro, di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. La portata di quest’obbligo dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato (v. sentenza del Tribunale 17 marzo 2005, causa T‑187/03, Scippacercola/Commissione, Racc. pag. II‑1029, punto 66, e la giurisprudenza citata).

37      Nel caso di specie, nella decisione impugnata il Consiglio ha presentato in modo dettagliato i motivi del suo rifiuto, fornendo elementi che consentono di comprendere l’oggetto della nota e le ragioni per cui la sua divulgazione poteva pregiudicare la tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali nonché alla politica finanziaria, monetaria ed economica della Comunità. Come giustamente rilevato dal Consiglio, non è possibile fornire tutte le informazioni che giustifichino la non divulgabilità della nota senza diffonderne il contenuto e senza, di conseguenza, privare l’eccezione del suo scopo essenziale. Ne consegue che l’argomento del ricorrente secondo cui il Consiglio non avrebbe motivato sufficientemente il suo rifiuto non può essere accolto, considerato che la motivazione espressa nella decisione impugnata è sufficientemente chiara da consentire al ricorrente di comprendere le ragioni per cui il Consiglio non gli ha accordato l’accesso alla nota, di contestare utilmente tale rifiuto dinanzi al Tribunale e a quest’ultimo di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione controversa.

38      Per quanto riguarda la valutazione della divulgabilità della nota e del rifiuto di accesso alla stessa in forza dell’art. 4, n. 1, lett. a), terzo e quarto trattino, del regolamento n. 1049/2001, si deve constatare che le disposizioni del regolamento n. 1049/2001 riprendono in sostanza il contenuto della normativa anteriore per quanto riguarda la portata delle eccezioni al diritto di accesso ai documenti.

39      Secondo la giurisprudenza relativa a tale normativa, la consultazione da parte del pubblico dei documenti delle istituzioni costituisce un principio e il diniego dell’accesso l’eccezione a tale principio. Di conseguenza, i casi di diniego devono essere interpretati ed applicati restrittivamente, per non ostacolare l’applicazione del principio. Inoltre, un’istituzione è tenuta ad esaminare, per ogni documento per il quale si richiede l’accesso, se, in considerazione delle informazioni di cui essa dispone, la divulgazione del documento possa effettivamente pregiudicare uno degli aspetti dell’interesse pubblico tutelato dalle eccezioni che permettono il diniego. Perché tali eccezioni siano applicabili, il rischio di pregiudizio dell’interesse pubblico deve pertanto essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico (v. sentenza del Tribunale 7 febbraio 2002, causa T‑211/00, Kuijer/Consiglio, Racc. pag. II‑485, punti 55 e 56, e la giurisprudenza citata).

40       Risulta altresì dalla giurisprudenza che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’esaminare se l’accesso ad un documento possa pregiudicare l’interesse pubblico e che, di conseguenza, il controllo esercitato dal Tribunale sulla legittimità delle decisioni delle istituzioni che negano la consultazione di taluni documenti a motivo delle eccezioni categoriche relative all’interesse pubblico deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché dell’assenza sia di un errore manifesto nella valutazione dei medesimi sia di uno sviamento di potere (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 19 luglio 1999, causa T-14/98, Hautala/Consiglio, Racc. pag. II-2489, punti 71 e 72, e Kuijer/Consiglio, cit. supra al punto 39, punto 53).

41      In merito all’errore manifesto nella valutazione dei fatti, dedotto in sostanza dal ricorrente, si deve constatare che il Consiglio ha rifiutato l’accesso alla nota al fine di non rischiare di perturbare i negoziati che si svolgevano all’epoca in un contesto delicato, caratterizzato da resistenze da parte sia dei paesi in via di sviluppo che dei paesi sviluppati e da difficoltà per giungere ad un accordo, come dimostrato dal fallimento dei negoziati della conferenza dei ministri dell’OMC a Cancún, nel settembre 2003. Così, ritenendo che la divulgazione di tale nota avrebbe potuto pregiudicare le relazioni con i paesi terzi che vi sono menzionati nonché il margine negoziale della Comunità e dei suoi Stati membri, necessario per portare a termine tali negoziati, il Consiglio non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione ed ha potuto legittimamente considerare che la comunicazione della nota comportasse un rischio di pregiudizio, ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico, all’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali e alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità.

42      Emerge da quanto esposto che il Consiglio, da un lato, ha sufficientemente motivato il suo diniego di accesso alla nota e, dall’altro, non ha violato le condizioni di applicazione delle eccezioni all’accesso del pubblico ai documenti di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), terzo e quarto trattino, del regolamento n. 1049/2001.

43      Tali considerazioni non possono essere inficiate dall’argomentazione del ricorrente relativa alla necessità di contemperare il suo interesse ad avere accesso alla nota e quello del Consiglio a non comunicargliela.

44      Le eccezioni menzionate all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001 sono formulate in termini categorici e le istituzioni sono quindi obbligate a negare la consultazione dei documenti rientranti nell’ambito di queste eccezioni categoriche qualora sia provata la sussistenza delle circostanze indicate in tali eccezioni (v., per analogia, sentenza del Tribunale 5 marzo 1997, causa T-105/95, WWF UK/Commissione, Racc. pag. II-313, punto 58). Esse si differenziano dunque dalle eccezioni riguardanti l’interesse delle istituzioni a tutelare la segretezza dei loro processi decisionali, previste dall’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, nell’applicare le quali le istituzioni dispongono di un potere discrezionale che consente loro di contemperare, da un lato, il loro interesse a tutelare la segretezza dei loro processi decisionali e, dall’altro, l’interesse del cittadino a ottenere l’accesso ai documenti (v., per analogia, sentenza Carvel e Guardian Newspapers/Consiglio, cit. supra al punto 26, punti 64 e 65).

45      Poiché le eccezioni di cui trattasi nella controversia rientrano nell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001, il Consiglio non doveva, nel caso di specie, contemperare la tutela dell’interesse pubblico e l’interesse del ricorrente ad avere accesso alla nota.

46      Alla luce di quanto precede, il primo motivo dev’essere respinto.

 Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/200

 Argomenti delle parti

47      Il ricorrente afferma, in sostanza, che il Consiglio non ha correttamente applicato il principio di proporzionalità allorché ha valutato la possibilità di una divulgazione parziale della nota.

48      Il Consiglio sostiene di avere esaminato la possibilità di una divulgazione parziale della nota, in conformità con l’art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001 e con la giurisprudenza esistente in materia, consultando su tale punto anche la Commissione, che aveva elaborato la nota. A seguito di tale esame il Consiglio ha ritenuto che le eccezioni previste all’art. 4, n. 1, lett. a), terzo e quarto trattino, del regolamento n. 1049/2001 si applicassero alla nota nel suo insieme e che, di conseguenza, un accesso parziale alla nota non potesse essere accordato. Inoltre sarebbe stato difficile fornire ulteriori precisazioni senza divulgare il contenuto della nota.

49      In udienza il Consiglio ha precisato che si trattava di un documento compatto, concepito per informare esperti in materia su taluni punti specifici riguardanti i negoziati in corso, e che non conteneva elementi generali che potevano essere isolati e divulgati. Infatti, sia gli elementi di analisi sia le osservazioni contenute nella nota avrebbero carattere sensibile.

 Giudizio del Tribunale

50      Emerge dalla formulazione stessa dell’art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001 che un’istituzione deve esaminare se sia opportuno accordare un accesso parziale ai documenti oggetto di una domanda di accesso, limitando un eventuale diniego ai soli dati inclusi nelle eccezioni previste. L’istituzione deve accordare siffatto accesso parziale se lo scopo perseguito da tale istituzione negando l’accesso al documento può essere raggiunto anche nell’ipotesi in cui essa si limitasse a occultare i brani che possono pregiudicare l’interesse pubblico tutelato (v., in tal senso, sentenza della Corte 6 dicembre 2001, causa C‑353/99 P, Consiglio/Hautala, Racc. pag. I‑9565, punto 29).

51      Nel caso di specie emerge dalla decisione impugnata, e ha trovato conferma in udienza, che il Consiglio ha esaminato la possibilità di una divulgazione parziale della nota, possibilità in merito alla quale esso ha anche consultato la Commissione, in forza dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001. A seguito di tale esame il Consiglio ha deciso che una siffatta divulgazione parziale, ai sensi dell’art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001 non era possibile in quanto le eccezioni previste dall’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001 si applicavano alla nota nel suo insieme. Tale valutazione è stata parimenti formulata dalla Commissione, autore della nota, nella sua corrispondenza con il Consiglio, e in particolare nella sua lettera 1º giugno 2004.

52      Il Consiglio ha giustificato il suo diniego di accesso parziale alla nota con il fatto che quest’ultima era interamente composta di elementi di analisi e di osservazioni relative alle posizioni dei diversi partner della Comunità ai negoziati in seno all’OMC e alle opzioni di negoziazione aperte ai negoziatori comunitari, la cui divulgazione avrebbe pregiudicato gravemente il proseguimento dei negoziati in corso. Esso ha anche precisato che la nota era stata concepita per informare esperti quali i membri del comitato.

53      Risulta così dalla decisione impugnata che, considerando il fatto che il primo punto all’ordine del giorno della riunione del comitato mirava ad analizzare lo stato dei negoziati in seno all’OMC e che proprio a tal fine la nota era stata distribuita precedentemente ai membri del comitato, il contenuto integrale della nota doveva essere considerato come avente carattere sensibile e rientrava, pertanto, nell’ambito dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali e alla politica economica della Comunità, tutelato dall’eccezione prevista dall’art. 4, n. 1, lett. a), terzo e quarto trattino, del regolamento n. 1049/2001.

54      Ne consegue che, rifiutando al ricorrente un accesso parziale alla nota, il Consiglio non ha applicato erroneamente l’art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001.

55      Alla luce di quanto esposto, il secondo motivo deve essere respinto.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2 del regolamento n. 1049/2001

56      Tale motivo si compone di tre parti. La prima si basa sul rifiuto del Consiglio di accordare l’accesso al verbale relativo al primo punto all’ordine del giorno della riunione del 19 dicembre 2003 a causa dell’inesistenza di un siffatto verbale. La seconda parte riguarda il rifiuto del Consiglio, in assenza di verbale, di fornire al ricorrente informazioni, in forma atta alla diffusione, sul contenuto delle discussioni aventi ad oggetto il primo punto dell’ordine del giorno della riunione del 19 dicembre 2003. La terza parte concerne il rifiuto del Consiglio di accordare l’accesso alle note dei partecipanti a tale riunione.

 Sulla prima parte, relativa al rifiuto del Consiglio di accordare l’accesso al verbale del primo punto all’ordine del giorno della riunione del 19 dicembre 2003 a causa dell’inesistenza di siffatto verbale

–       Argomenti delle parti

57      Il ricorrente ritiene che il regolamento n. 1049/2001 sia applicabile ai documenti redatti e conservati dal comitato. In forza dell’art. 21 del regolamento interno, dovrebbero esistere verbali delle riunioni di tale comitato, sia nella sua formazione composta dai membri supplenti sia in quella composta dai membri titolari, visto il suo status di comitato preparatorio del Consiglio.

58      La mancata stesura di un verbale di una riunione del comitato sarebbe contraria al principio di trasparenza enunciato nel preambolo al regolamento n. 1049/2001 e nell’art. 19 del regolamento interno, nonché al principio di buona amministrazione. Il diritto di accesso ai documenti, come garantito dall’art. 2 del regolamento n. 1049/2001, sarebbe completamente privato di senso se le istituzioni non registrassero le informazioni in una forma che consenta la loro diffusione al pubblico. Le istituzioni sarebbero tenute a registrare le informazioni, in particolare qualora queste ultime consistano in deliberazioni di uno dei comitati la cui esistenza ha per scopo di chiarire il processo decisionale del Consiglio e della Commissione.

59      Il Consiglio replica che non è stato steso alcun verbale di tale riunione e che non esistono regole che impongano la stesura di un siffatto documento. In considerazione del numero di riunioni organizzate al Consiglio, un tale obbligo avrebbe palesemente conseguenze inaccettabili e rispettarlo sarebbe impossibile.

60      Il Consiglio rammenta la giurisprudenza secondo cui l’inesistenza di un documento di cui è stata richiesta la consultzione è presunta allorché un’affermazione in tal senso è fatta dall’istituzione interessata, e che tale presunzione semplice può essere rovesciata con qualsiasi mezzo, sulla base di indizi pertinenti e concordanti. Orbene, nel caso di specie, i dubbi espressi dal ricorrente sull’inesistenza di un verbale della riunione del 19 dicembre 2003 si fonderebbero su un’interpretazione erronea del regolamento interno.

–       Giudizio del Tribunale

61      Sarebbe contrario all’imperativo di trasparenza sotteso al regolamento n. 1049/2001 che alcune istituzioni facciano appello all’inesistenza di documenti per eludere l’applicazione di tale regolamento. L’effettivo esercizio del diritto di accesso ai documenti implica che le istituzioni interessate procedano, per quanto possibile e in modo non arbitrario e prevedibile, alla redazione e alla conservazione della documentazione riguardante le loro attività.

62      Emerge dal titolo del primo punto all’ordine del giorno della riunione del 19 dicembre 2003, ed è stato confermato in udienza, che tale punto aveva lo scopo di informare i membri del comitato sullo stato dei negoziati in seno all’OMC. Il carattere meramente informativo di tale punto della riunione e il fatto che esso non richieda alcuna misura particolare di attuazione chiariscono perché non sia stato ritenuto necessario stilarne un verbale e perché tale punto non abbia dato luogo alla redazione di un documento di sintesi o ad un altro atto successivo del comitato.

63      In tal caso non si può neanche considerare che il Consiglio abbia proceduto in modo arbitrario o imprevedibile non avendo stilato un verbale relativo a tale punto della riunione. Quindi, non si può concludere che il Consiglio, adducendo l’inesistenza di un siffatto verbale, abbia violato il diritto del ricorrente ad accedere ai documenti, come riconosciuto dal regolamento n. 1049/2001.

64      La prima parte del terzo motivo deve essere quindi respinta.

 Sulla seconda parte, riguardante il rifiuto del Consiglio, in assenza di verbale, di fornire al ricorrente informazioni sul contenuto delle discussioni aventi ad oggetto il primo punto all’ordine del giorno della riunione del 19 dicembre 2003

–       Argomenti delle parti

65      Il ricorrente sottolinea che anche se, secondo il Consiglio, non esisteva un verbale della riunione del 19 dicembre 2003, nel senso inteso dalla Commissione nella sua lettera 1º giugno 2004, il Consiglio avrebbe dovuto accordargli un accesso all’informazione sul contenuto delle discussioni tenutesi durante tale riunione.

66       Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che l’informazione sul contenuto delle discussioni della riunione avrebbe dovuto essere registrata in una forma atta alla diffusione al fine di dare sostanza al diritto di accesso ai documenti, il quale dovrebbe essere interpretato come un diritto all’informazione alla luce del principio di trasparenza e della sentenza Consiglio/Hautala, cit. supra al punto 50, in cui la Corte avrebbe respinto esplicitamente l’argomento del Consiglio secondo cui tale diritto riguarda solo l’accesso ai documenti e non l’accesso agli elementi d’informazione contenuti in questi ultimi.

67      Il diritto di accesso ai documenti, interpretato come un diritto di accesso all’informazione, si applicherebbe a maggior ragione nel settore della tutela dell’ambiente in forza della Convenzione di Århus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata dalla Comunità. La proposta di regolamento riguardante la sua applicazione alle istituzioni comunitarie che, come è stato precisato in udienza, è divenuta in seguito il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Århus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13), rinvierebbe al regolamento n. 1049/2001 per quanto riguarda l’accesso alle informazioni sull’ambiente, che sarebbero definite come «qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale». Sarebbe dunque chiaro che il regolamento n. 1049/2001 si applica in modo generale all’informazione, e non meramente ai documenti.

68      Il ricorrente fa valere, in secondo luogo, che, al fine di conferire piena efficacia al diritto di accesso all’informazione garantito dal diritto comunitario, l’informazione sulla quale un individuo vanta un diritto d’accesso dovrebbe essere fornita in forma appropriata e, anche se il documento in cui l’informazione è registrata non può essere fornito, essa dovrebbe essere redatta, estrapolata, riassunta o parafrasata a partire da tale documento originale.

69      Il Consiglio sostiene, in primo luogo, che non esiste un obbligo di registrare informazioni, quali il contenuto delle discussioni delle riunioni del comitato, ai fini della loro trasmissione. Infatti, l’interpretazione data dal ricorrente al diritto di accesso ai documenti come un diritto all’informazione deriverebbe da una lettura errata del regolamento n. 1049/2001 e della giurisprudenza.

70      Così, emergerebbe dalle disposizioni del regolamento n. 1049/2001, e in particolare dal titolo, dall’art. 2, n. 3, dall’art. 3, dall’art. 10, n. 3 e dagli artt. 11 e 14 dello stesso, che esso si applica ai documenti esistenti, ossia a documenti redatti o ricevuti da un’istituzione e in suo possesso.

71      Allo stesso modo, la sentenza Consiglio/Hautala, cit. supra al punto 50, risponderebbe unicamente alla questione se occorra accordare un accesso parziale a un documento già esistente. Nulla nella giurisprudenza indicherebbe che le istituzioni debbano stilare un verbale di tutte le riunioni che esse organizzano.

72       Tale considerazione non potrebbe essere inficiata dall’applicazione del principio dell’accesso all’informazione nel settore dell’ambiente addotta dal ricorrente sulla base della Convenzione di Århus, poiché, all’epoca in cui la decisione impugnata è stata adottata, né la Convenzione di Århus né il regolamento riguardante la sua applicazione erano in vigore. Per giunta, la nozione di informazione ambientale che vi è stabilita non includerebbe i dibattiti del comitato, visto il loro carattere orale, e nessuno di tali due atti giuridici imporrebbe al comitato l’obbligo di stilare verbali delle sue riunioni.

73      Peraltro, emergerebbe dalle decisioni del Mediatore europeo che un’istituzione non è tenuta a produrre documenti in forza del regolamento n. 1049/2001 qualora non esista alcun documento di cui potrebbe accordarsi la consultazione.

74      Il Consiglio fa valere, in secondo luogo, che i verbali non sono, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, documenti che ne riassumono altri, bensì piuttosto documenti che riassumono un dibattito orale. Sarebbe pertanto infondata l’affermazione del ricorrente secondo cui i mezzi necessari per stilare un verbale sono facilmente alla portata del Consiglio.

–       Giudizio del Tribunale

75       In primo luogo, occorre rammentare l’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 che, conformemente all’art. 2, n. 3 dello stesso, si applica unicamente ai «documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso».

76      In secondo luogo, emerge dalla giurisprudenza che la nozione di documento e quella di informazione devono essere distinte. Il diritto di accesso del pubblico a un documento delle istituzioni riguarda unicamente i documenti e non le informazioni in senso lato e non implica per le istituzioni il dovere di rispondere a ogni richiesta d’informazione di un privato (v., per analogia, ordinanza del Tribunale 27 ottobre 1999, causa T‑106/99, Meyer/Commissione, Racc. pag. II‑3273, punti 35 e 36). Vero è che, come emerge dalla sentenza Consiglio/Hautala, cit. supra al punto 50, la decisione del Consiglio 20 dicembre 1993, 93/731/CE, relativa all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (GU L 340, pag. 43), antecedente al regolamento n. 1049/2001, non riguardava unicamente i documenti detenuti dalle istituzioni in quanto tali, bensì anche gli elementi informativi contenuti in tali documenti (punto 23 della sentenza). Tuttavia l’accesso agli elementi informativi, ai sensi di tale sentenza, può essere garantito unicamente se tali elementi compaiono in taluni documenti, il che presuppone l’esistenza di questi ultimi.

77      Nel caso di specie, in assenza di verbale o di altri documenti relativi al primo punto all’ordine del giorno della riunione del comitato del 19 dicembre 2003, il Consiglio non era tenuto a fornire al ricorrente informazioni sul contenuto di tale punto della riunione.

78      Ne consegue che il Consiglio, rifiutando di fornire al ricorrente informazioni sul contenuto delle discussioni relative al primo punto all’ordine del giorno della riunione del 19 dicembre 2003, informazioni che non esistevano in forma di documento atto ad essere divulgato, non ha violato il diritto di accesso ai documenti del ricorrente, quale riconosciuto dal regolamento n. 1049/2001.

79      Tale constatazione non può essere messa in discussione dagli argomenti del ricorrente relativi alla Convenzione di Århus o alla proposta di regolamento riguardante la sua applicazione, considerando che, come giustamente evidenziato dal Consiglio, all’epoca in cui la decisione impugnata è stata adottata, né la Convenzione di Århus né il regolamento riguardante la sua applicazione erano in vigore.

80      Pertanto, la seconda parte del terzo motivo deve essere respinta.

 Sulla terza parte, relativa al rifiuto del Consiglio di accordare l’accesso alle note dei partecipanti alla riunione del comitato del 19 dicembre 2003

–       Argomenti delle parti

81      Il ricorrente sottolinea, in primo luogo, che le note dei membri del comitato e della Commissione relative alle discussioni in seno al comitato non sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 e devono, per tale ragione, essere accessibili al pubblico, a meno che sia applicabile l’eccezione prevista dall’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001 riguardante le discussioni interne.

82      Il ricorrente fa valere, in secondo luogo, che la sua domanda d’informazione era sufficientemente ampia da includere le note relative alle discussioni del comitato e che l’interpretazione restrittiva della nozione di «verbale» data dalla Commissione non è affatto giustificata. Di conseguenza, le note dei membri del comitato e della Commissione dovrebbero essere divulgate, dato che l’eccezione prevista all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, quale eccezione a un obbligo generale, deve essere soggetta ad un’interpretazione restrittiva. Peraltro il Tribunale avrebbe già respinto l’argomento secondo cui la divulgazione delle discussioni interne dei comitati comprometterebbe necessariamente il loro corretto svolgimento e la loro efficacia.

83      Il Consiglio sostiene di ignorare se le delegazioni nazionali o la Commissione abbiano steso note interne e in quale forma. Tali note, in quanto destinate esclusivamente all’uso interno dello Stato membro interessato o della Commissione, non sarebbero state comunicate al Consiglio. Di conseguenza, non essendo in possesso del Consiglio, tali note non rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 1049/2001.

84      Peraltro il Consiglio ritiene che il ricorrente, nella sua memoria di replica, asserendo che il Consiglio abbia violato il regolamento n. 1049/2001 in quanto non gli ha accordato l’accesso alle note interne della Commissione e delle delegazioni degli Stati membri, abbia modificato notevolmente la sua argomentazione per quanto riguarda la censura relativa alla sua domanda di accesso al verbale della riunione del 19 dicembre 2003. A tale proposito il Consiglio sottolinea che, secondo la giurisprudenza, la decisione presa in merito alla domanda di conferma circoscrive l’oggetto del procedimento giurisdizionale. Orbene, emergerebbe dalla domanda di conferma che il ricorrente non ha chiesto al Consiglio di dargli accesso a tali note interne della Commissione e delle delegazioni degli Stati membri. Non avendo rifiutato l’accesso a tali documenti nella decisione impugnata, il Consiglio non sarebbe tenuto ad esprimersi sugli argomenti del ricorrente su tale punto.

–       Giudizio del Tribunale

85      Si deve necessariamente constatare che l’accesso alle note dei partecipanti alla riunione del 19 dicembre 2003 non è stato richiesto dal ricorrente al Consiglio nelle due lettere che hanno dato luogo alla decisione impugnata. Pertanto, la decisione impugnata non riguarda l’accesso alle note dei partecipanti alla riunione del 19 dicembre 2003. Dato che, da un lato, quando deve pronunciarsi su un ricorso di annullamento di una decisione del Consiglio che rifiuti l’accesso a taluni documenti, il giudice comunitario esercita, conformemente all’art. 230 CE, un controllo sulla legittimità limitato a tale decisione e che, dall’altro, la decisione impugnata non fa seguito ad una domanda di accesso alle note interne della Commissione e delle delegazioni degli Stati membri, gli argomenti del ricorrente riguardanti l’accesso a tali note non possono, di conseguenza, essere accolti.

86      Comunque, anche se si dovesse considerare che la domanda del ricorrente vada interpretata nel senso che includa anche l’accesso alle note interne della Commissione e delle delegazioni degli Stati membri, queste ultime non possono essere trasmesse dal Consiglio ai sensi del regolamento n. 1049/2001, conformemente al suo art. 2, n. 3, dato che non si trovano in suo possesso né sono state da esso ricevute.

87      Pertanto, la terza parte del terzo motivo dev’essere respinta, così come tale motivo nella sua interezza.

88      Consegue da tutto quanto precede che il ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

89      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, si deve disporre che esso sopporti, oltre alle proprie spese, quelle del Consiglio, conformemente alle conclusioni di quest’ultimo.

90      Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. La Commissione sopporterà quindi le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.

3)      La Commissione sopporterà le proprie spese.

Legal

Wiszniewska-Białecka

Moavero Milanesi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 aprile 2007.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      H. Legal


* Lingua processuale: l'inglese.