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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 30 settembre 2014 – DM / ORECE

(Causa F-35/12)1

(Funzione pubblica – Agente contrattuale – Condizioni di assunzione – Visita medica di assunzione – Articolo 100 del RAA – Riserva medica – Licenziamento alla fine del periodo di prova – Domanda di annullamento divenuta priva di oggetto – Imposizione di una riserva medica al momento dell’assunzione dell’interessato da parte di un’altra agenzia dell’Unione europea – Irrilevanza – Non luogo a statuire)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: DM (rappresentanti: inizialmente D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi, avvocati, successivamente D. Abreau Caldas, J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati)

Convenuto: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (rappresentanti: M. Chiodi, agente, D. Waelbroeck, A. Duron, avvocati)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di applicare una clausola di riserva medica al ricorrente a partire dalla sua entrata in servizio e la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

L’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da DM.

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1 GU C 138 del 12/05/2012, pag. 37.