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Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 – Sky Deutschland e Sky Deutschland Fernsehen/Commissione

(Causa T-626/11) 1

[«Aiuti di Stato – Normativa tributaria tedesca relativa al riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Sky Deutschland GmbH, già Sky Deutschland AG (Unterföhring, Germania), e Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG (Unterföhring) (rappresentanti: inizialmente A. Cordewener, F. Kutt e C. Jehke, poi F. Kutt e C. Jehke, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche, M. Adam e M. Noll-Ehlers, poi R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Noll-Ehlers e infine R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, poi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel (GU 2011, L 235, pag. 26).

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Sky Deutschland GmbH e dalla Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG.

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 49 del 18.2.2012.