Language of document : ECLI:EU:T:2014:348





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 giugno 2014 – Sina Bank / Consiglio

(Causa T‑67/12)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive assunte nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali – Ricorso di annullamento – Atti non impugnabili – Irricevibilità – Diritti della difesa»

1.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Decisione di congelamento dei capitali – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità – Portata – Articoli 19, paragrafo 1, lettera b), e 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 – Esclusione [Art. 275 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, artt. 19, § 1, b), e 20, § 1, b)] (v. punti 38‑40, 47‑49)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamenti del Consiglio adottati nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune che prevedono misure restrittive nei confronti dell’Iran – Atti che non comportano alcuna misura di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Assenza d’incidenza diretta e individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE e 275 TFUE; regolamento del Consiglio n. 961/2010, art. 16, § 2) (v. punti 41‑43)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Diritti fondamentali – Ambito di applicazione ratione personae – Persone giuridiche che costituiscono organismi governativi o organismi statali – Inclusione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) (v. punti 58, 60‑62)

4.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate da tali misure – Fondamento di tale decisione su elementi nuovi che non erano contenuti nella decisione iniziale – Violazione del diritto al contraddittorio [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2011/783/PESC; regolamento del Consiglio n. 1245/2011] (v. punti 66‑78)

Oggetto

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011 che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui essa ha mantenuto, dopo riesame, l’inserimento del nome della ricorrente nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 (GU L 281, pag. 81), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui esso ha mantenuto, dopo riesame, l’inserimento del nome della ricorrente nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e, in secondo luogo, dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 nonché dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, nei limiti in cui tali disposizioni riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto proposto dinanzi a un giudice incompetente a conoscerne, nella parte in cui è diretto all’annullamento dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC, del 26 luglio 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, e in quanto irricevibile nella parte in cui è diretta all’annullamento dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

2)

La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nei limiti in cui tali atti hanno mantenuto, a seguito di riesame, l’inserimento del nome della Sina Bank, rispettivamente, nell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/413, e, nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, sono annullati.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà i quattro quinti delle proprie spese e delle spese della Sina Bank.

4)

La Sina Bank sopporterà un quinto delle proprie spese e delle spese del Consiglio.