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Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 – Fútbol Club Barcelona/Commissione

(Causa T-865/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente : Fútbol Club Barcelona (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset e A. Selles Marco, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

In via principale, annullare la decisione della Commissione europea del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.29769 (2013) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna a determinate società calcistiche.

In subordine, annullare gli articoli 4 e 5 di detta decisione.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata viola l’articolo 49 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 107 e 108 TFUE, nonché l’articolo16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto tutto il ragionamento svolto nella decisione impugnata si basa su una normativa nazionale che limita la libertà di stabilimento.

Secondo motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, i quanto (i) in essa non sono esaminate le detrazioni applicabili a seconda dell’aliquota di imposta, per ciascuna aliquota ed importo; (ii) non riflette un operato imparziale, indicando elementi di prova a carico e a discarico; di conseguenza, (iii) conclude in modo contrario a diritto che sussiste un vantaggio, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Terzo motivo, con cui si afferma che la decisione impugnata, nell’ordinare il recupero dell’aiuto presunto, viola (i) il principio di legittimo affidamento, tenuto conto che, alla luce dell’operato dell’amministrazione spagnola e della durata del procedimento, il FC Barcelona [club calcistico Barcellona] era autorizzato a fare legittimo affidamento sulla legittimità del regime tributario cui era sottoposto, nonché (ii) l’esigneza fondamentale di certezza del diritto.

Quarto motivo, con cui si afferma che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto non tiene conto del fatto che l’aiuto sarebbe giustificato dalla logica interna del regime tributario.

Quinto motivo, con cui si afferma che la decisione impugnata viola l’articolo 108, paragrafo 1,TFUE e gli articoli da 21 a 23 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015 L 248, pag. 9), in quanto è ordinato il recupero di un aiuto esistente e non è rispettato il procedimento per questo tipo di aiuti.

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