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Ordinanza del Tribunale del 29 maggio 2017 –Le Pen / Parlamento

(Causa T-863/16)1

(«Ricorso di annullamento - Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate - Irricevibilità manifesta parziale - Non luogo a statuire parziale»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento del 29 gennaio 2016 relativa al recupero presso il ricorrente di una somma di EUR 320 026,23 indebitamente versati a titolo di assistenza parlamentare, della relativa nota di addebito del 4 febbraio 2016, e della decisione dei questori del 4 ottobre 2016, con cui è respinto il reclamo del ricorrente avverso la decisione del 29 gennaio 2016.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile, nella parte riguardante la domanda di annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 29 gennaio 2016 relativa al recupero presso il sig. Jean-Marie Le Pen della somma di EUR 320 026,23 indebitamente versata a titolo di assistenza parlamentare, della relativa nota di addebito del 4 febbraio 2016, nonché della domanda diretta a condannare il Parlamento a corrispondere al ricorrente EUR 50 000 a titolo di spese ripetibili.

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte riguardante la domanda di annullamento della decisione dei questori del 4 ottobre 2016, recante rigetto del reclamo del ricorrente avverso la decisione del 29 gennaio 2016.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 38 del 6.2.2017.