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Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2013 – Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-457/10)1

(«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici (ESP DESIS II) – Classificazione di un offerente – Aggiudicazione dell’appalto – Consorzio offerente - Ricevibilità - Obbligo di motivazione– Trasparenza – Parità di trattamento – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude e N. Bambara, successivamente S. Delaude, agenti, assistiti inizialmente da P. Wytinck, successivamente da B. Hoorelbeke, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 16 luglio 2010, di classificare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto DIGIT/R2/PO/2009/045, relativa a «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (ESP DESIS II) (GU 2009/S 198-283663), per il lotto n. 2 «Progetti esterni di sviluppo», al terzo e non al primo posto e di attribuire il primo e il secondo posto ad altri offerenti, nonché di tutte le decisioni della direzione generale dell’Informatica della Commissione ivi connesse, comprese quelle di attribuire i rispettivi contratti agli offerenti classificati al primo e terzo posto e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.

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1 GU C 346 del 18.12.2010.