Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Överklagandenämnden för studiestöd (Svezia) il 25 novembre 2020 – MCM / Centrala studiestödsnämnden

(Causa C-638/20)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Överklagandenämnden för studiestöd

Parti

Ricorrente: MCM

Convenuto: Centrala studiestödsnämnden

Questione pregiudiziale

Se uno Stato membro (il paese d’origine), nonostante quanto disposto all'articolo 45 TFUE e all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 1 , e tenendo conto degli interessi di bilancio del paese d'origine, possa stabilire il requisito, per il figlio del lavoratore migrante, qualora quest’ultimo sia rientrato nel paese d'origine, di avere un collegamento con il paese d’origine al fine di concedere a tale figlio studente un aiuto finanziario per studiare all'estero, nell'altro Stato membro dell'UE in cui il genitore del figlio ha precedentemente lavorato (il paese ospitante), in una situazione in cui:

i)    dopo il ritorno dal paese ospitante, il genitore abbia vissuto e lavorato nel paese d’origine per almeno otto anni,

ii)    il figlio non abbia accompagnato il genitore nel paese d’origine, ma sia rimasto fin dalla nascita nel paese ospitante, e

iii)    il paese d’origine preveda lo stesso requisito di un collegamento per gli altri cittadini del paese d’origine che non soddisfano il requisito di residenza e che chiedono un aiuto finanziario agli studi per studiare all'estero in un altro paese dell'Unione europea.

____________

1 Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).