Language of document : ECLI:EU:T:2014:22





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014 – Evonik Degussa e AlzChem / Commissione

(causa T‑391/09)

«Concorrenza – Intese – Mercato del carburo di calcio e del magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Imputabilità del comportamento illecito – Ammende – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Circostanze aggravanti – Recidiva – Circostanze attenuanti – Proporzionalità – Durata dell’infrazione – Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006»

1.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Presunzione relativa – Onere della prova – Violazione della presunzione d’innocenza – Insussistenza – Violazione del principio della responsabilità personale – Insussistenza – Violazione del principio della personalità della pena – Insussistenza (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 16-21, 24, 25, 30-38, 47, 48, 77, 89, 94, 96, 152)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione che infligge ammende per infrazione alle regole di concorrenza e che riguarda una pluralità di destinatari – Imputazione delle pratiche di una controllata alla sua controllante – Necessità di una motivazione esplicita – Portata (Artt. 81 CE e 253 CE) (v. punti 59-61)

3.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Fatturato preso in considerazione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 129, 131)

4.                     Concorrenza – Ammende – Imposizione – Necessità che l’impresa abbia tratto un vantaggio dall’infrazione – Insussistenza – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Insussistenza di un vantaggio – Esclusione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 29 e 31) (v. punti 133, 238-242)

5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze aggravanti – Recidiva – Nozione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 28) (v. punti 141-145, 153, 155)

6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 166, 261)

7.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Predisposizione di un programma di adeguamento per conformarsi alle regole di concorrenza – Presa in considerazione non imperativa (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 168, 169, 174, 175, 183)

8.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Situazione finanziaria sfavorevole del settore di cui trattasi – Esclusione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punto 187)

9.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Margine di discrezionalità riservato alla Commissione – Limiti – Rispetto della comunicazione sul trattamento favorevole (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punto 23) (v. punti 201-203, 210, 211)

10.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Carattere dissuasivo dell’ammenda – Potere discrezionale della Commissione – Inclusione nell’importo di base dell’ammenda del diritto d’ingresso e aumento di detto importo per recidiva – Ammissibilità – Arrotondamento della durata di partecipazione di differenti imprese ad un’unica e medesima infrazione – Giustificazione – Insussistenza – Violazione del principio di proporzionalità (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 19-26) (v. punti 218-223, 225-236)

11.                     Concorrenza – Ammende – Responsabilità solidale per il pagamento – Presupposti – Unità economica – Eccezioni (Art. 81 CE) (v. punti 244-246, 271)

12.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Decisione della Commissione che constata un’infrazione alle regole di concorrenza e infligge un’ammenda – Impresa designata insieme ad altre entità quale responsabile in solido – Ricevibilità (Artt. 81 CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 258-260)

13.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo nuovo – Nozione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2, primo comma) (v. punti 280, 281)

14.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Mero rinvio ad una sentenza precedente del Tribunale – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punti 282-285)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte relativa alle ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riforma di detta decisione, diretta, da un lato, ad annullare l’ammenda inflitta alle ricorrenti o a ridurne l’importo e, dall’altro, a porre a carico della SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG l’intero importo dell’ammenda, in solido con le ricorrenti.

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettere g) e h), della decisione C(2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), è annullato nella parte relativa alla Evonik Degussa GmbH e alla AlzChem AG, con la precisazione tuttavia che tale annullamento non inficia l’effetto liberatorio di qualunque pagamento da parte dell’una o dell’altra di queste due società, a titolo dell’ammenda loro inflitta in solido per l’infrazione accertata dell’articolo 1, lettera f), di detta decisione, in capo alla SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG, e dell’ammenda inflitta a quest’ultima all’articolo 2, lettera g), della medesima decisione.

2)

Per l’infrazione constatata in capo alla Evonik Degussa e della AlzChem dell’articolo 1, lettera f), della decisione C(2009) 5791 definitivo, sono inflitte le seguenti ammende:

–        alla Evonik Degussa e alla AlzChem in solido: EUR 2,49 milioni, con la precisazione che si riterrà che la Evonik Degussa e la AlzChem abbiano pagato tale ammenda fino a concorrenza delle somme versate dalla SKW Stahl Technik a titolo dell’ammenda inflittale all’articolo 2, lettere f) e g), della stessa decisione;

–        alla Evonik Degussa, l’unica responsabile per il pagamento di tale ammenda, EUR 1,24 milioni.

3)

Per il resto, il ricorso è respinto.

4)

La Evonik Degussa e la AlzChem sopporteranno i due terzi delle proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla Evonik Degussa e dalla AlzChem.