Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 18 novembre 2021 –
RG / Consiglio
(Causa T‑157/21)
«Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione e l’Euratom, da una parte, e il Regno Unito, dall’altra – Decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi e la cooperazione – Meccanismo di consegna sulla base di un mandato d’arresto – Persona arrestata e detenuta in Irlanda dopo la fine del periodo di transizione ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dal Regno Unito durante il periodo transitorio – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Decisione relativa alla firma e all’applicazione a titolo provvisorio di un accordo internazionale – Presa in considerazione del contenuto stesso dell’accordo internazionale
(Art. 263, 4° comma, TFUE)
(v. punto 21)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione e l’Euratom, da una parte, e il Regno Unito, dall’altra – Ricorso proposto da una persona ricercata sul fondamento di un mandato d’arresto europeo emesso prima del periodo di transizione e contemplato da detto accordo – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Art. 263, 4° comma, TFUE; decisione del Consiglio 2020/2252)
(v. punti 26, 27, 29-32)
3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Decisione relativa alla firma e all’applicazione a titolo provvisorio di un accordo internazionale – Esclusione
(Art. 263, 4° comma, TFUE; decisione del Consiglio 2020/2252)
(v. punti 35, 37-41)
Oggetto
| Domanda ai sensi dell’articolo 263 TUFE, diretta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU 2020, L 444, pag. 2). |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Non vi è più luogo a statuire sulle domande d’intervento dell’Irlanda e della Commissione europea. |
3) | | RG è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione di quelle relative alle domande d’intervento. |
4) | | RG, il Consiglio, l’Irlanda e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande d’intervento. |