Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 22 gennaio 2024 – Emporiki Serron AE – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton / Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Causa C-42/24, Emporiki Serron – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Emporiki Serron AE – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton

Resistenti: Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon (Ministro dello Sviluppo e degli Investimenti), Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (Ministro dello Sviluppo rurale e dell’Alimentazione)

Questioni pregiudiziali

1)    Se sia compatibile con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento n. 2988/95 1 e con il principio generale di certezza del diritto una disposizione nazionale, come quella di cui all'articolo 103 della legge n. 2362/1995, che non solo prevede un termine di prescrizione di cinque anni per il recupero di versamenti indebitamente erogati agli operatori economici, a seguito di un'azione o di un'omissione da parte di questi ultimi che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci gestiti dalle stesse, ma che fissa anche il dies a quo di tale termine al momento dell'accertamento della riscossione indebita o illegittima dell'aiuto, anziché dell'esecuzione dell'irregolarità.

2)    Qualora la normativa nazionale preveda, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, un termine di prescrizione più lungo del termine di quattro anni previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento, se le disposizioni del paragrafo 1, ultimo comma, debbano essere interpretate nel senso che esse stabiliscono un termine massimo di prescrizione di otto anni per la domanda di restituzione di aiuti indebitamente o illegittimamente versati a partire dall'esecuzione dell'irregolarità, oppure nel senso che esse stabiliscono un termine massimo di prescrizione doppio rispetto al termine più lungo previsto dalla normativa nazionale.

3)    Qualora la prima questione sia risolta in senso affermativo e la seconda sia risolta nel senso che le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento n. 2988/95 devono essere interpretate nel senso che esse stabiliscono un termine massimo di prescrizione doppio rispetto al termine di prescrizione più lungo stabilito dalla normativa nazionale, ci si chiede inoltre, ammesso che la normativa nazionale stabilisca un termine di prescrizione più lungo rispetto a quello previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 e al contempo fissi il punto di partenza per il calcolo di tale termine al momento dell'accertamento dell'irregolarità, se il termine massimo di prescrizione inizi a decorrere dall'esecuzione o dall'accertamento dell'irregolarità.

____________

1 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).