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Ricorso proposto l’8 aprile 2014 – Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo / Commissione

(Causa T-215/14)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Polonia) e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp z o.o. (Gdynia) (rappresentante: T. Koncewicz, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione adottata dalla Commissione nel procedimento SA. 35 388 l’11 febbraio 2014 con la quale è stato ingiunto alla Polonia di recuperare nei confronti dell’aeroporto Gdynia-Kosakowo aiuti di Stato indebitamente versati.

Condannare la convenuta alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Primo motivo:

Arbitrarietà e manifesto errore nelle constatazioni fattuali sulle quali si è fondata l’adozione della decisione impugnata e di conseguenza violazione da parte della Commissione dei limiti del suo potere discrezionale e manifesti errori nella valutazione del materiale probatorio.

Secondo motivo:

Mancata presa in considerazione da parte della Commissione degli elementi e delle circostanze rilevanti ai fini della valutazione giuridica dell’investimento nell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo.

Terzo motivo:

Violazione da parte della Commissione dei limiti del suo libero apprezzamento, ai sensi della giurisprudenza che prevede l’obbligo per l’istituzione che si avvale della sua discrezionalità di spiegare perché determinate prove e determinati fatti sono stati presi in considerazione mentre altri sono stati esclusi.

Quarto motivo:

Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con il principio generale di diritto dell’Unione della certezza del diritto e di lealtà dell’istituzione nei confronti dei soggetti di diritto, per sua errata applicazione e interpretazione.

Quinto motivo:

Violazione consistente in un’erronea qualificazione giuridica dei fatti e delle prove e conseguente violazione, da parte della decisione impugnata, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, avendo ritenuto che non ricorressero nella fattispecie le condizioni per constatare che gli atti delle ricorrenti erano conformi al criterio dell’investitore privato e che non fosse stato dimostrato che il progetto d’investimento sarebbe stato realizzato da un investitore privato, con conseguente dichiarazione che l’investimento Gdynia Kosakowo costituisce un aiuto di Stato vietato.