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Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2015 – Gmina Kosakowo / Commissione

(Causa T-217/14)1

(«Ricorso di annullamento – Sostituzione dell’atto impugnato in corso di giudizio – Non luogo a statuire»)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Gmina Kosakowo (Kosakowo, Polonia) (rappresentante: M. Leśny, avvocato)Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, S. Noë e A. Stobiecka-Kuik, agenti)Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)OggettoDomanda di annull

o, Polonia) (rappresentante: M. Leśny, avvocato)Convenuta: Commissione europea (rappresentanti:

D. Grespan, S. Noë e A. Stobiecka-Kuik, agenti)Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica

imento principal

e.La Gmina Kosakowo sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione per quanto concerne il procedimento sommario.La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 202 del 30.6.2014.